CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38521/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; Ay udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ([OSCURATO:PERSONA], 3 febbraio 2022). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e motivazione mancante in relazione all'ad 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per essere stato escluso l'uso personale, e all'art. 133 cod. pen.) si appalesano non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché versati in fatto (il primo motivo); Considerato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva (per l'esclusione dell'uso personale dello stupefacente si vedano le pp. 3, 4,5; con riguardo al trattamento sanzionatorio, si veda la p. 5 della sentenza impugnata), avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il