CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui, in parziale riforma della pronuncia dì primo grado, è stato concesso all'imputato il beneficio della non menzione ed è stata confermata la condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge e vizio di motivazione; errata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del reato contestato. II) Mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla testimonianza del consulente di parte dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. III) Violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Il ricorso è inammissibile. La sentenza resa dalla Corte d'appello è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. La prima doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice d'appello con corrette argomentazioni in fatto e diritto. La Corte di merito ha ritenuto attendibili i risultati del test alcolimetrico, non essendo essi smentiti da acquisizioni di segno contrario. Quanto alla consulenza di parte ha sottolineato che l'elaborato acquisito contiene asserzioni di carattere generale ed astratto, non ancorate alle particolarità del caso concreto. Quanto all'intervallo di tempo tra l'incidente occorso e la misurazione del tasso alcolimetrico (circa un'ora), ha osservato come questo non sia stato particolarmente ampio [in argomento cfr. Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019 Rv. 277689, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test)]. La difesa oppone a tali argomentazioni, del tutto logiche e rispettose dei principi stabiliti in questa sede, una diversa interpretazione delle emergenze processuali, fornendo un'alternativa versione della vicenda in esame. Come è noto nel giudizio di legittimità non è possibile operare una rilettura dei fatti risultanti dal processo, posti a fondamento della decisione impugnata, in quanto non può essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte operare una rilettura di tali elementi. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare come il vigente codice di rito penale ponga una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 dei 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, Cozzetto, Rv. 258236).Quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, "in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell' aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l' incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo" (così Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557). Anche sul punto la Corte di merito ha offerto congrua motivazione, collegando la fuoriuscita del veicolo condotto dall'imputato dalla sede stradale alla impoverita capacità di governo della vettura a causa dell'elevato tasso alcolemico accertato, in difetto di prove concernenti l'esistenza di elementi di perturbazione esterni. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6