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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2023

Cassazione n. 46692/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo fondati ambedue i motivi di ricorso; udita, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento, associandosi alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto e 4.000 di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 44 co. 1 lett. b) D.P.R. 380/2001, artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere, in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell'impresa "Scalo di [OSCURATO:PERSONA]", nonché titolare di concessione demaniale marittima per attività di scalo alaggio, realizzato all'interno del cantiere più opere senza la prescritta concessione edilizia né il permesso di costruire, un pontile in legno, una veranda coperta con una struttura in ferro, ponendo all'interno dell'area un container destinato a deposito, un ulteriore container adibito ad innovazioni non autorizzate, con occupazione abusiva di suolo demaniale; in [OSCURATO:PERSONA] in data 19 gennaio 2017.Il giudice inoltre subordinava il beneficio della pena sospesa all'eliminazione dei manufatti abusivi.

2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare:

2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur avendo qualificato implicitamente gli abusi edilizi come di lieve entità, e non avendo tenuto conto della non abitualità della condotta.

Al riguardo, deduce la difesa, la motivazione sarebbe non solo graficamente carente, ma anche sostanzialmente, non potendosi dedurre implicitamente dalla motivazione le cause che hanno portato il giudicante a negare l'applicazione del beneficio. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei fabbricati senza aver espresso un giudizio circa la persistente offensività degli stessi, con ciò introducendo un automatismo tale per cui alla condanna debba seguire necessariamente la demolizione, contro i principi espressi dalle norme sulla sospensione condizionale e i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; e senza aver tenuto conto, inoltre, che si tratterebbe solo di un ampliamento di corpo fabbrica, per il quale era già stata presentata domanda di sanatoria.

3. In data 20.07.2023, la difesa del ricorrente ha chiesto procedersi con la trattazione orale del ricorso in pubblica udienza, istanza accolta dal Presidente titolare con provvedimento del 10.08.2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Quanto al primo motivo, esso è inammissibile in quanto aspecifico.

In primo luogo, dalla lettura della sentenza non emerge che il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. abbia costituito oggetto di richiesta nelle conclusioni della parte (nelle conclusioni delle parti, riportate a pag. 2, si legge come la difesa avesse chiesto «l'assoluzione, in subordine il minimo della pena con i benefici di legge»), con conseguente inesistenza di obbligo di motivazione sul punto.

Del tutto generico appare poi il motivo di ricorso laddove ritiene che la sentenza abbia riconosciuto che le opere abusive fossero «di non rilevante entità», desumendo tale dato dalla quantificazione della sanzione penale irrogata, laddove in alcun passo della sentenza è possibile rinvenire tale affermazione; ed infatti, il lieve trattamento sanzionatorio viene giustificato (pag.3) esclusivamente alla luce dell'incensuratezza dell'imputato.

Il motivo è pertanto inammissibile per genericità.

3. Il secondo motivo è invece fondato.

Correttamente il ricorrente lamenta il «mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena».

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di concedere il beneficio subordinatamente alla «eliminazione delle innovazioni non autorizzate».

Sul punto va evidenziato che la disposizione prevista dall'articolo 165 cod. pen. stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena «può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», quali, sicuramente, erano i manufatti in rubrica.

Tuttavia, la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (in motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio prognostico può ricavarsi anche dai passaggi argomentativi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero alla valutazione del fatto ovvero ancora alla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune: Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Rv. 283655 - 01).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha immotivatamente subordinato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione, peraltro limitata alla sola «eliminazione delle innovazioni non autorizzate», senza ulteriormente specificare, come era suo onere, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., le ragioni per cui ha ritenuto necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.

4. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, essendo infatti maturato il termine di prescrizione dei reati in data 19.01.2022, antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata.

5. In materia edilizia, l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l'ordine di demolizione dell'opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249154 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo fondati ambedue i motivi di ricorso; udita, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento, associandosi alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto e 4.000 di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 44 co. 1 lett. b) D.P.R. 380/2001, artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere, in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell'impresa "Scalo di [OSCURATO:PERSONA]", nonché titolare di concessione demaniale marittima per attività di scalo alaggio, realizzato all'interno del cantiere più opere senza la prescritta concessione edilizia né il permesso di costruire, un pontile in legno, una veranda coperta con una struttura in ferro, ponendo all'interno dell'area un container destinato a deposito, un ulteriore container adibito ad innovazioni non autorizzate, con occupazione abusiva di suolo demaniale; in [OSCURATO:PERSONA] in data 19 gennaio 2017.Il giudice inoltre subordinava il beneficio della pena sospesa all'eliminazione dei manufatti abusivi. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur avendo qualificato implicitamente gli abusi edilizi come di lieve entità, e non avendo tenuto conto della non abitualità della condotta. Al riguardo, deduce la difesa, la motivazione sarebbe non solo graficamente carente, ma anche sostanzialmente, non potendosi dedurre implicitamente dalla motivazione le cause che hanno portato il giudicante a negare l'applicazione del beneficio. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei fabbricati senza aver espresso un giudizio circa la persistente offensività degli stessi, con ciò introducendo un automatismo tale per cui alla condanna debba seguire necessariamente la demolizione, contro i principi espressi dalle norme sulla sospensione condizionale e i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; e senza aver tenuto conto, inoltre, che si tratterebbe solo di un ampliamento di corpo fabbrica, per il quale era già stata presentata domanda di sanatoria. 3. In data 20.07.2023, la difesa del ricorrente ha chiesto procedersi con la trattazione orale del ricorso in pubblica udienza, istanza accolta dal Presidente titolare con provvedimento del 10.08.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Quanto al primo motivo, esso è inammissibile in quanto aspecifico. In primo luogo, dalla lettura della sentenza non emerge che il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. abbia costituito oggetto di richiesta nelle conclusioni della parte (nelle conclusioni delle parti, riportate a pag. 2, si legge come la difesa avesse chiesto «l'assoluzione, in subordine il minimo della pena con i benefici di legge»), con conseguente inesistenza di obbligo di motivazione sul punto. Del tutto generico appare poi il motivo di ricorso laddove ritiene che la sentenza abbia riconosciuto che le opere abusive fossero «di non rilevante entità», desumendo tale dato dalla quantificazione della sanzione penale irrogata, laddove in alcun passo della sentenza è possibile rinvenire tale affermazione; ed infatti, il lieve trattamento sanzionatorio viene giustificato (pag.3) esclusivamente alla luce dell'incensuratezza dell'imputato. Il motivo è pertanto inammissibile per genericità. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Correttamente il ricorrente lamenta il «mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena». Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di concedere il beneficio subordinatamente alla «eliminazione delle innovazioni non autorizzate». Sul punto va evidenziato che la disposizione prevista dall'articolo 165 cod. pen. stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena «può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», quali, sicuramente, erano i manufatti in rubrica. Tuttavia, la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (in motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio prognostico può ricavarsi anche dai passaggi argomentativi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero alla valutazione del fatto ovvero ancora alla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune: Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Rv. 283655 - 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha immotivatamente subordinato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione, peraltro limitata alla sola «eliminazione delle innovazioni non autorizzate», senza ulteriormente specificare, come era suo onere, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., le ragioni per cui ha ritenuto necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio. 4. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, essendo infatti maturato il termine di prescrizione dei reati in data 19.01.2022, antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata. 5. In materia edilizia, l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l'ordine di demolizione dell'opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249154 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perch
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