CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 33703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Reppubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la ordinanza del 05/05/2026 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione al reato ex art. 334 cod. pen., ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA], e lo invitava a formulare l'imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo, con un unico motivo, assenza di motivazione, posto che il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di un'articolata richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., si è limitato a rispondere con formula di stile e stereotipata. 3. Per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], l'imputato ha presentato una memoria difensiva in cui esprime adesione alle deduzioni svolte nel ricorso. 4. Premesso il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.) e precisato altresì che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051; di recente, altresì Sez. 5, n. 4310 del 08/01/2026, Agostini, non mass.). 5. Il ricorso va dichiarato, dunque, inammissibile. P.Q.M. D P.Q.M