CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CIRCEONumero registro generale 21136/2025Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 11951/2026Data pubblicazione 30/04/2026-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4760/2025 depositata il31/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] domandò al Commissario per la liquidazione degli usi civici perLazio, Toscana ed Umbria l’accertamento della natura allodiale dei terreni siti inComune di [OSCURATO:PERSONA], Foglio 31, part. 34, 35, 510 e 92 della superficiedi mq. 18.385 circa. Il convenuto, costituitosi ritualmente, chiesel’accertamento della natura civica del terreno medesimo.La domanda fu respinta dal Commissario, che dichiarò la natura collettiva deifondi in questione ed acquisiti per accessione gli immobili ivi insistenti.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo, che veniva respinto dalla Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 4760, depositata il 31 luglio 2025.In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che la conciliazione eralegata ad un potere discrezionale delle parti e che, oltre alla contrarietà delComune di [OSCURATO:PERSONA], andava considerato il parere negativo dellaRegione Lazio e del Ministero competente. Inoltre, la conciliazione non avrebbepotuto aver luogo, in mancanza del vincolo di salvaguardia dell’ambiente e delpaesaggio, beni già compromessi da precedenti conciliazioni. Nella specie sisarebbe inoltre trattato di un caso di affrancazione invertita, in cui il Comunesarebbe stato tenuto a rispettare la vocazione collettiva dei terreni, senzadiventarne proprietario. Infine, il reclamante non avrebbe potuto acquisire laproprietà superficiaria dei manufatti, non avendo provveduto a richiedere ilcondono.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un unico motivo. Inprossimità dell’adunanza è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 21136/2025Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 11951/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONEIl motivo è così testualmente rubricato: ”VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 1766 DEL 16/06/1927 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 9 E 11 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( COMMISSARIALE) [OSCURATO:PERSONA]’AMMISSIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PER I QUALI ( CIRCA500/600) [OSCURATO:PERSONA]’ PERFEZIONATA ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ART.934 [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 32 L.N.547/85”.Secondo il Palombi, sarebbero sussistite tutte le condizioni per procedere allaconciliazione, anche per evitare disparità di trattamento con casi analoghi. Invia alternativa, la Corte d’appello avrebbe altresì mancato erroneamente diriconoscere il diritto di enfiteusi.Il motivo è in parte destituito di fondamento ed in parte inammissibile.E’ destituito di fondamento laddove contesta l’utilizzo del potere discrezionaledel Commissario, ai sensi dell’art. 29 comma 3° l. n. 1976/1927, che pure lasentenza impugnata ha correttamente valutato, in rapporto al comportamentotenuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché ai pareri negativi della RegioneLazio e del ministero della Cultura, rispetto agli interessi pubblici sottesi agliusi civici.Né ha ragion d’essere la richiesta di riconoscimento di un diritto superficiariosui manufatti in assenza di condono, posto che, in ipotesi di abusivacostruzione su terreno demaniale, soltanto il positivo completamento dellaprocedura di rilascio della concessione in sanatoria prevista dall'art. 32 della l.Numero registro generale 21136/2025Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 11951/2026n. 47 del 1985. da accertarsi dal giudice di merito secondo i normali criteri diData pubblicazione 30/04/2026interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, supera l'originariodifetto del titolo autorizzativo alla realizzazione del manufatto eretto dalprivato su area di proprietà pubblica, di talché al rilascio della concessionein sanatoria concernente un manufatto eretto su area demaniale consegue laconfigurabilità, in capo al soggetto che la ottenga, di un diritto reale sul bene,declinabile in termini di proprietà superficiaria, con esclusione dell'operativitàdel criterio dell'accessione (Sez. 2, n. 4914 del 23 febbraio 2024).Per altro verso, la doglianza risulta comunque aspecifica.Com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, ilquale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni siaespressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di unaconcatenazione sintattica di parole, frasi e periodi - prescritto, a pena diinammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare lacomprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata,da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione,: ne deriva che ilricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione, funzionale alla pienavalutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine diconsentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o astabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lostesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documentiprodotti sui quali il ricorso si fonda (Sez. 1, n. 33353 del 30 novembre 2023;Sez. 5, n. 24340 del 4 ottobre 2018).In altri termini, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primocomma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiaraesposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioniprocessuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati"causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoligradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera didistillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tantoequivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materiadel contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non èNumero registro generale 21136/2025Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 11951/2026adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabileData pubblicazione 30/04/2026commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzionedi atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti eframmenti di motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 8117 del14 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 13312 del 28 maggio 2018).Nel caso di specie, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianzacostituisce ragione d'inammissibilità giacché non è possibile ricondurre talidiversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anchese cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loroesame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere algiudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al finedi ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere sudi esse.Del resto, va considerato che nella rubrica del motivo si assume la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.Orbene, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5febbraio 2019).D’altronde, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n.4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i puntiNumero registro generale 21136/2025Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 11951/2026della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28Data pubblicazione 30/04/2026ottobre 2020).Tali principi non sono stati osservati dal ricorrente.La doglianza si risolve, pertanto, in una critica alla ricostruzione dei fatti daparte dei giudici di merito.In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalricorrente non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursiin un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n.24148 del 25 ottobre 2013)E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle proveraccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in viaesclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasicensura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a normadell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttoriomediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine diottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese, in mancanza di attivitàdifensiva da parte dell’intimato.La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributounificato, se dovuto, da parte del ricorrente. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] è tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 21136/2025Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 11951/2026Data pubblicazione 30/04/2026previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115/2002, se dovutoCosì deciso in Roma il 29 aprile 2026, nella camera di consiglio della 2 SezioneCivile.IL PRESIDENTEMauro Mocci