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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40559/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; of, RG.201€7/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello dì Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla imputabilità, alla sussistenza del dolo ed alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza alla recidiva, rimarcando la gravità del fatto, i precedenti penali e l'assoluta irrilevanza della sua ubriachezza al momento del fatto; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; of, RG.201€7/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello dì Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla imputabilità, alla sussistenza del dolo ed alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza alla recidiva, rimarcando la gravità del fatto, i precedenti penali e l'assoluta irrilevanza della sua ubriachezza al momento del fatto; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris