Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27804/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è! manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova della responsabilità in ordine al reato contestato era evidente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, risultando pacifiche le avvenute violazioni clell'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 commesse in Marsala il 23 e 24 marzo 2017 ed 6 aprile 2017, non essendo risultata provata l'impossibilità per l'imputato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, avendo egli solo allegato con l'atto di appello le condizioni che gli avrebbero impedito di rispettare le prescrizioni; Considerato, altresì, che la Corte di appello ha confermato la recidiva dando rilievo alle modalità della condotta, ai vari precedenti penali, alle plurime violazioni delle prescrizioni, elementi considerati come frutto di uno stile di vita insofferente al rispetto delle regole e di una pericolosità sociale aggravata e, come tale, meritevole dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art.99 cod. pen; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è! manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova della responsabilità in ordine al reato contestato era evidente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, risultando pacifiche le avvenute violazioni clell'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 commesse in Marsala il 23 e 24 marzo 2017 ed 6 aprile 2017, non essendo risultata provata l'impossibilità per l'imputato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, avendo egli solo allegato con l'atto di appello le condizioni che gli avrebbero impedito di rispettare le prescrizioni; Considerato, altresì, che la Corte di appello ha confermato la recidiva dando rilievo alle modalità della condotta, ai vari precedenti penali, alle plurime violazioni delle prescrizioni, elementi considerati come frutto di uno stile di vita insofferente al rispetto delle regole e di una pericolosità sociale aggravata e, come tale, meritevole dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art.99 cod. pen; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 magg