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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15327/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natali [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con dichiarazione trasmessa dal difensore costituito procuratore speciale, l'imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione alla sopravvenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natali [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con dichiarazione trasmessa dal difensore costituito procuratore speciale, l'imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione alla sopravvenuta rinuncia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogg
Sentenza Cassazione n. 15327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris