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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:775
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 ottobre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 386/24

[OSCURATO:SOCIETA]

contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intervenienti:

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazioni imputabili a un giudice nazionale – Responsabilità civile e disciplinare dei giudici – Indipendenza della magistratura – Direttiva 2006/123/CE – Direttiva 2008/118/CE – Deposito fiscale – Regime sospensivo – Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione »

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) costituisce in realtà la seconda domanda proposta nell’ambito del procedimento pendente dinanzi a tale giudice ( 2 ).

2. Con le sue questioni nella presente causa, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di talune disposizioni del diritto nazionale relative al funzionamento dei depositi fiscali.

3. Tuttavia, anche se solo incidentalmente, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale solleva anche un’altra questione, di natura costituzionale e sistemica, ovvero a quali condizioni una normativa nazionale che stabilisce norme in materia di responsabilità civile e disciplinare dei giudici in caso di errore giudiziario, anche in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, sia compatibile con il requisito dell’indipendenza della magistratura derivante dal diritto dell’Unione.

4. Nelle presenti conclusioni affronterò tali due questioni.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. Il considerando 29 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( 3 ), recita: «Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva».

6. L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, per quanto riguarda l’ambito di applicazione di quest’ultima, prevede che «[tale] direttiva non si applica al settore fiscale».

7. I considerando 15 e 16 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( 4 )– nel frattempo abrogata ( 5 ), ma applicabile ratione temporis al procedimento principale – enunciano quanto segue: «(15) Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli. (16) È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati (...)».

8. L’articolo 1 della direttiva 2008/118 disponeva quanto segue: «1.

La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”): (a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva [del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)]; (...)».

9. L’articolo 4, punto 11, della direttiva 2008/118 definiva il «deposito fiscale» come «un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall’accisa da un depositario autorizzato nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale».

10. L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 prevedeva quanto segue: «L’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso».

B. Diritto nazionale

11. Il diritto nazionale applicabile alla controversia principale è costituito dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (in prosieguo: il «decreto legislativo»), come modificato.

12. L’articolo 23 del decreto legislativo, intitolato «Depositi fiscali di prodotti energetici», fissa, in particolare, le condizioni alle quali il regime del deposito fiscale è autorizzato e, per il suo funzionamento, impone ai detentori di ottenere una licenza.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 di tale articolo così recitano: «3.

La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10 000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio; (b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito».

13. Ai sensi dell’articolo 63 («Licenze di esercizio e diritti annuali») del decreto legislativo, la licenza di cui all’articolo 23 dello stesso è concessa dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane (Italia) (in prosieguo: l’«amministrazione doganale»).

14. Secondo il giudice del rinvio, il 4 dicembre 2017 l’amministrazione doganale ha adottato la circolare amministrativa n. 14/D al fine di fornire indicazioni interpretative su talune disposizioni del decreto legislativo.

15. Infine, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa altresì riferimento alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (in prosieguo: la «legge 117 del 1988»), come modificata.

16. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 bis , di tale legge, «ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.

In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, [TFUE] nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

17. [OSCURATO:SOCIETA] (ricorrente nel procedimento principale; in prosieguo: «CPR») è una società che svolge attività di produzione, trasformazione e commercio di prodotti petroliferi nel settore dei prodotti energetici.

Essa opera dal febbraio 2016 in regime di deposito fiscale ai sensi del decreto legislativo.

18. Con la decisione n. 13042/2020, l’amministrazione doganale ha sospeso la licenza rilasciata a CPR per il mancato rispetto dei criteri quantitativi di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo.

CPR ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia).

Detto giudice ha respinto il ricorso.

19. CPR ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

Le prime due questioni vertevano sulla portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali di ultima istanza (prima questione) e sull’interazione tra tale obbligo e i regimi nazionali di responsabilità per errori giudiziari (seconda questione).

La terza, la quarta e la quinta questione vertevano sull’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione che sembravano applicabili ai depositi fiscali.

20. Tali questioni sono state oggetto della causa C‑597/21, definita dalla Corte con la sua ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]

I. In tale ordinanza, la Corte, (i) in risposta alla prima questione, ha fornito precisazioni sulla portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza; (ii) ha dichiarato la seconda questione manifestamente irricevibile in quanto non aveva alcun nesso con il procedimento principale; e (iii) ha dichiarato che non occorreva rispondere alle altre tre questioni, che erano state sollevate solo nell’ipotesi in cui la Corte avesse risolto affermativamente la prima questione (ciò che non è avvenuto).

21. Nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, su richiesta di CPR, il Consiglio di Stato sottopone ora alla Corte una seconda domanda di pronuncia pregiudiziale.

Le questioni sollevate nel presente procedimento – che coincidono con la terza, la quarta e la quinta questione nella causa C‑597/21 – sono le seguenti: «1.

Se la corretta interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive [2006/123] e [2008/118] osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’articolo 23, comma 3, del [decreto legislativo], che prevede che “3.

La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10 000 metri cubi”.

2. Se la corretta interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive [2006/123] e [2008/118] osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del [decreto legislativo], che prevede che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata, in particolare, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio; (b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

3. Se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli articoli da 101 a 106 TFUE e il quadro normativo espresso dalle direttive [2006/123] e [2008/118] e in particolare dagli articoli 9, 14, n. 5, e 15, paragrafo 2, della direttiva [2006/123] osti a misure regolatorie (circolari, regolamenti od altro) assunte dall’Autorità nazionale volte a chiarire, integrandole, le predette condizioni di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del [decreto legislativo]».

22. Hanno presentato osservazioni scritte CPR, il governo italiano e la Commissione europea.

Tali parti sono anche state ascoltate all’udienza, che si è tenuta il 10 luglio 2025.

IV. Analisi

23. Con le sue tre questioni, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se gli articoli da 101 a 106 TFUE nonché le disposizioni della direttiva 2006/123 e della direttiva 2008/118 ostino a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa.

24. Prima di esaminare le questioni di merito sollevate da tale questione (C), occorre esaminare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (A) e, successivamente, affrontare una questione preliminare che il giudice del rinvio affronta nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale (B).

A. Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

25. Non vi è dubbio, a mio avviso, che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa sia ricevibile nel suo complesso.

Tuttavia, ritengo che le questioni pregiudiziali siano parzialmente irricevibili, vale a dire per la parte in cui si riferiscono agli articoli 101 e 106 TFUE.

26. A tal riguardo, condivido l’opinione della Commissione secondo cui, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha spiegato – come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione delle norme del Trattato relative alla concorrenza tra imprese, né il rapporto tra tali norme e le disposizioni del decreto legislativo.

Neppure gli elementi pertinenti dell’analisi (ad esempio, il mercato del prodotto e geografico rilevante, i principali operatori attivi su tale mercato, l’impatto della normativa in questione su tale mercato, ecc.) potevano essere estrapolati dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio e/o dalle parti che hanno presentato osservazioni nell’ambito del presente procedimento.

27. Di conseguenza, mi sembra impossibile esaminare la compatibilità di una normativa nazionale come quella di cui trattasi con gli articoli da 101 a 106 TFUE.

28. Inoltre, l’esame della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale mi offre l’occasione di discutere di una questione preliminare – in un certo senso connessa a quella della ricevibilità – che il giudice del rinvio ha sollevato solo in via incidentale nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Si tratta della compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari, compresa l’inosservanza del diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

B. Una considerazione preliminare: sistemi nazionali di responsabilità civile e disciplinare per l’inosservanza del diritto dell’Unione

29. Per comprendere perché il giudice del rinvio abbia sollevato tale questione solo in via incidentale, può essere utile fare un passo indietro e menzionare brevemente ciò che è stato (1) e ciò che non è stato (2) trattato dalla Corte nella sua ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]

I. In seguito, esporrò brevemente le due correnti giurisprudenziali che sembrano pertinenti in tale contesto (3) e (4).

Infine, esporrò alcune considerazioni personali al riguardo (5).

1. Sulla questione trattata nell ’ ordinanza [OSCURATO:PERSONA] petroli Roma I

30. Come ho spiegato al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, l’ordinanza [OSCURATO:SOCIETA] I verteva unicamente sul merito della prima questione pregiudiziale in tale causa, che riguardava l’interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

31. Il giudice del rinvio aveva chiesto alcune precisazioni sulla giurisprudenza secondo cui un giudice nazionale di ultima istanza è dispensato dal suo obbligo di adire la Corte nell’ipotesi solitamente chiamata dell’acte clair, ovvero quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio ( 6 ).

Al riguardo, la Corte ha ripetutamente aggiunto che, prima di concludere di essere effettivamente in presenza di un acte clair, il giudice nazionale di ultima istanza deve maturare il convincimento che «la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e alla Corte» ( 7 ).

32. I dubbi del giudice del rinvio vertevano, in particolare, sul modo in cui un giudice nazionale di ultima istanza è tenuto a verificare il rispetto di tale condizione.

La questione era, in sintesi, se un giudice nazionale di ultima istanza fosse tenuto a stabilire in dettaglio che gli altri giudici di ultima istanza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Corte avrebbero fornito la stessa interpretazione della disposizione pertinente del diritto dell’Unione.

33. In risposta a tali dubbi, la Corte ha dichiarato che un giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a stabilire in dettaglio che i giudici di ultima istanza degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la Corte avrebbero adottato la stessa interpretazione ( 8 ).

Infatti, è sufficiente che il giudice nazionale, dopo aver debitamente esaminato le caratteristiche del diritto dell’Unione, le particolari difficoltà che presenta l’interpretazione di tale diritto e il rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione, sia intimamente convinto che tali altri giudici pervengano alla stessa conclusione ( 9 ).

34. La Corte ha così precisato che il criterio che i giudici nazionali di ultima istanza devono applicare quando decidono se siano tenuti o meno ad adire la Corte in una situazione di eventuale acte clair rientra nella «ragionevole convinzione».

Poiché la determinazione della corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione è una questione puramente giuridica, le norme procedurali ordinarie in materia di prova e di onere della prova non possono essere considerate pienamente applicabili al riguardo.

In altri termini, il giudice nazionale deve decidere se, dinanzi ad esso, esistano elementi atti a suffragare un’interpretazione alternativa – vale a dire un’interpretazione diversa da quella che appare essere prima facie corretta – della disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi che sia sufficientemente plausibile da non poter essere del tutto disattesa ( 10 ).

35. In tale contesto, occorre peraltro ricordare che, come dichiarato dalla Corte al punto 51 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], se un giudice nazionale di ultima istanza decide di essere dispensato dall’obbligo di adire la Corte in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, esso deve motivare la propria decisione.

36. Come ho cercato di spiegare nelle mie conclusioni nella causa KUBERA, il livello di dettaglio richiesto della motivazione varia necessariamente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie.

A mio avviso, dovrebbe di norma essere sufficiente che il giudice nazionale in questione: (i) indichi espressamente l’eccezione invocata (tra quelle codificate nella giurisprudenza CILFIT ( 11 )) e (ii) spieghi brevemente le ragioni per le quali tale eccezione è stata considerata applicabile.

Tuttavia, ciò non esclude che, in taluni casi particolari, possa risultare necessaria una motivazione più dettagliata o, al contrario, che le ragioni del rifiuto del rinvio pregiudiziale siano così evidenti che una motivazione esplicita al riguardo possa non essere necessaria ( 12 ).

2. Sulla questione non trattata nell ’ ordinanza [OSCURATO:PERSONA] petroli Roma I

37. Per contro, nella sua ordinanza [OSCURATO:PERSONA] petroli Roma I, la Corte non ha esaminato la fondatezza della seconda questione pregiudiziale, dal momento che, come è stato esposto, tale questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile ( 13 ).

Pertanto, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, dopo aver preso atto della valutazione della Corte al riguardo, non solleva alcuna questione in proposito, aggiungendo tuttavia che il problema sottostante rimane, a suo avviso, un problema pressante.

38. In sostanza, i dubbi del giudice del rinvio vertono sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema nazionale di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari che comprende l’interpretazione e l’applicazione di norme dell’Unione, come la decisione di non effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Il giudice del rinvio spiega che le incertezze circa la corretta interazione tra la normativa italiana sulla responsabilità dei giudici e le norme dell’Unione in materia di indipendenza della magistratura incidono sul modo in cui esso valuta il suo obbligo ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Comprendo che tale giudice ritiene che un regime troppo severo di responsabilità personale incoraggerebbe di fatto i giudici di ultima istanza a procedere a un rinvio pregiudiziale, anche in molti casi in cui essi ritengono che la portata e il significato delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione siano sufficientemente chiari.

39. La presente causa sembra costituire uno di tali casi, dato che il giudice del rinvio ha proceduto a un rinvio principalmente per evitare qualsiasi rischio di responsabilità, poiché ha ritenuto che le disposizioni del diritto dell’Unione in questione costituissero, ai fini della controversia, actes claires.

40. Poiché la questione sollevata dal giudice del rinvio è di ordine costituzionale con implicazioni sistemiche, mi sembra opportuno esporre alcune considerazioni al riguardo, nella speranza di assistere il giudice del rinvio e altri giudici nazionali che potrebbero trovarsi in una situazione analoga.

41. Tuttavia, è evidente che il presente procedimento non costituisce il foro appropriato per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di un regime di responsabilità dei giudici come quello istituito dal legislatore italiano con la legge n. 117 del 1988, come modificata ( 14 ).

42. Limiterò quindi la discussione a talune considerazioni di ordine generale, ponendo in particolare l’accento sui tipi di errore giudiziario che potrebbero dar luogo a (ciò che chiamerò) «responsabilità personale» dei giudici, senza pregiudicare l’indipendenza della magistratura.

Con tale espressione, mi riferisco sia alla responsabilità civile sia alla responsabilità disciplinare .

Sebbene i due tipi di responsabilità siano, naturalmente, in una certa misura diversi, ritengo che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, possano essere individuati vari principi applicabili a questi due tipi di responsabilità.

Per contro, non affronterò qui la responsabilità penale, in quanto tale tipo di responsabilità non è coperto dalle disposizioni nazionali di cui trattasi e, in ogni caso, tale tipo di responsabilità sembra sollevare questioni diverse.

43. Per definire il contesto, opererò anzitutto una distinzione tra due ambiti di responsabilità per errori giudiziari: la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la responsabilità personale dei giudici.

Questi ultimi sono stati oggetto di due correnti giurisprudenziali, che sono naturalmente strettamente connesse.

3. Sulla r esponsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri

44. Secondo una giurisprudenza costante, il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione è inerente al sistema istituito dai Trattati dell’Unione.

Tale principio si applica ad ogni caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’organo dello Stato membro la cui azione od omissione è all’origine di tale violazione ( 15 ).

45. È altresì pacifico che una siffatta violazione conferisce ai singoli un diritto al risarcimento a tre condizioni: (i) la norma giuridica dell’Unione violata è preordinata a conferire loro diritti, (ii) la violazione di tale norma è sufficientemente qualificata e (iii) esiste un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subìto dai singoli ( 16 ).

Tali condizioni sono state stabilite dal diritto dell’Unione e, pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono ingerirvisi, poiché ciò può condurre ad un’esclusione della responsabilità in situazioni in cui, altrimenti, essa sarebbe sorta ( 17 ).

46. In una serie di cause risalenti all’inizio del 2000, la Corte ha precisato che tali principi si applicano anche agli inadempimenti commessi dalle autorità giudiziarie nazionali, compresi quelli derivanti da decisioni di giudici di ultimo grado ( 18 ).

47. In tale contesto, la Corte ha altresì fornito alcune precisazioni per quanto riguarda la seconda condizione summenzionata, relativa alla violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, il che implica che non ogni violazione di una norma dell’Unione fa necessariamente sorgere la responsabilità di uno Stato membro.

In particolare, per quanto riguarda gli inadempimenti imputabili ai giudici nazionali di ultima istanza, la Corte ha indicato che una siffatta condizione implica che «la responsabilità [dello Stato] può sussistere soltanto nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che statuisce in ultimo grado abbia manifestamente violato il diritto applicabile» ( 19 ).

48. La Corte ha dichiarato, al riguardo, che per stabilire se una violazione del diritto dell’Unione sia «sufficientemente qualificata», si devono considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale.

Tra tali elementi, secondo la Corte, figurano: (i) il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, (ii) la portata del potere discrezionale che la norma infranta riserva alle autorità nazionali, (iii) l’intenzionalità o l’involontarietà dell’infrazione commessa del danno causato, (iv) la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto, (v) la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione, nonché (vi) (eventualmente) la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 20 ).

49. Intendo tale giurisprudenza nel senso che un mero mancato rinvio ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE da parte di un giudice nazionale di ultimo grado non può, di per sé, far sorgere la responsabilità dello Stato.

Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, «il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, è estraneo a qualsiasi iniziativa delle parti nel procedimento principale» e «[le parti non possono obbligare i giudici nazionali] a presentare una domanda di pronunzia pregiudiziale. (...) Il sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE non costituisce infatti un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale»( 21 ).

50. altri termini, l’articolo 267, terzo comma, TFUE non è una disposizione preordinata a conferire diritti ai singoli e, in quanto tale, una violazione di tale disposizione non può, di per sé , far sorgere la responsabilità dello Stato membro.

Inoltre, è difficile immaginare come un mero rifiuto di rinvio possa arrecare pregiudizio ad una parte della controversia, qualora le disposizioni pertinenti di diritto dell’Unione siano correttamente interpretate.

51. Tuttavia, quando un giudice nazionale di ultima istanza interpreta erroneamente una disposizione del diritto dell’Unione, il fatto che esso abbia eventualmente violato l’obbligo di adire la Corte per quanto riguarda tale disposizione costituisce un elemento che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione.

52. Infine, può essere utile sottolineare che il principio della responsabilità dello Stato, inerente al sistema dei mezzi di ricorso istituito dai Trattati dell’Unione, implica non già la responsabilità personale dei giudici, bensì quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Poiché è lo Stato che può essere responsabile di decisioni giudiziarie contrarie al diritto dell’Unione e il risarcimento dei singoli interessati è versato a carico del bilancio nazionale, un siffatto regime di responsabilità non comporta alcun rischio particolare di rimettere in discussione l’indipendenza della magistratura nazionale ( 22 ).

4. Sulla r esponsabilità personale dei giudici

53. Per contro, l’istituzione di sistemi di responsabilità personale dei giudici in caso di errori giudiziari rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di disciplinare l’organizzazione della giustizia ( 23 ). [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale per istituire un siffatto sistema ( 24 ).

Infatti, esistono diversi sistemi di questo tipo sia nell’Unione sia al di là di essa, che prevedono diversi gradi di immunità dalla responsabilità civile e/o disciplinare per gli atti compiuti nell’esercizio di funzioni giurisdizionali ( 25 ).

54. La Corte ha già avuto occasione di esaminare la compatibilità di taluni sistemi nazionali di responsabilità personale dei giudici con il diritto dell’Unione in una serie di cause di cui è stata investita nel corso degli ultimi anni.

55. A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto che l’esistenza di sistemi di responsabilità personale dei giudici per errori giudiziari può contribuire a rafforzare la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario.

Tuttavia, la Corte ha anche messo in guardia sul fatto che, nell’esercizio della loro competenza in materia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione.

In particolare, essa ha ritenuto indispensabile che qualsiasi sistema di questo tipo sia concepito in modo da preservare l’indipendenza degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione ( 26 ).

56. A questo punto, è appena il caso di sottolineare l’importanza del requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali che interpretano e applicano il diritto dell’Unione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 27 ).

Tale requisito deriva, in particolare, dall’articolo 2 TUE, dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Essa è implicita anche nell’articolo 267 TFUE.

57. È evidente che il riconoscimento del principio della responsabilità personale dei giudici per errori giudiziari comporta taluni rischi per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura ( 28 ).

I sistemi di responsabilità mal concepiti possono minacciare – o quanto meno suscitare agli occhi del pubblico un sospetto che rischiano di minacciare – l’equanimità e l’integrità del processo decisionale giudiziario.

La semplice prospettiva di indagini disciplinari avviate su richiesta di membri del governo o della gerarchia giudiziaria, o di un’azione giudiziaria promossa da una parte delusa dall’esito del processo, può, in taluni casi, anche inconsapevolmente, esercitare una certa pressione su coloro che hanno il compito di statuire in una controversia civile o amministrativa, o in un penale ( 29 ).

Siffatti procedimenti possono, infatti, comportare gravi conseguenze sulla vita e sulla carriera dei magistrati che vi sono sottoposti ( 30 ).

Sistemi di responsabilità personale mal concepiti potrebbero quindi generare rischi di parzialità e/o avere un effetto dissuasivo sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali ( 31 ).

58. Per tale motivo, la Corte ha dichiarato che, «sebbene (...) la garanzia di indipendenza non esiga che ai giudici sia conferita un’immunità assoluta per gli atti adottati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie, la loro responsabilità personale può tuttavia sorgere per danni causati nell’esercizio delle loro funzioni solo in casi eccezionali, nei quali sia stata accertata la loro colpa grave» ( 32 ).

Ne consegue che «una decisione [che] contenga un errore giudiziario non può, di per sé solo, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità personale del giudice interessato».

59. Inoltre, la Corte ha ritenuto che altri elementi dei sistemi nazionali di responsabilità personale dei giudici fossero necessari per garantire il rispetto del principio di indipendenza della magistratura.

In particolare, la Corte ha dichiarato che tali sistemi devono prevedere «norme che definiscono, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari, sia le sanzioni concretamente applicabili, norme che prevedono l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscono la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari» ( 33 ).

60. È in tale contesto che farò ora alcune osservazioni che spero possano aiutare il giudice del rinvio a trattare la questione chiave esaminata nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale: quando un errore giudiziario possa far scattare la responsabilità personale dei giudici per le loro decisioni (erronee), senza pregiudicare l’indipendenza della magistratura ( 34 ).

5. Alcune considerazioni sulla responsabilità personale dei giudici e sull ’ indipendenza del la magistratura

61. Anzitutto, tengo a precisare che, a mio avviso, è impossibile prevedere un test che possa servire a tracciare una chiara linea di demarcazione tra gli errori giudiziari che possono far sorgere la responsabilità personale dei giudici senza minacciare l’indipendenza della magistratura e gli errori giudiziari che, al contrario, possono essere problematici sotto tale profilo.

Ritengo che sia possibile fornire solo alcuni principi guida che potrebbero applicarsi tanto alla responsabilità civile quanto alla responsabilità disciplinare.

62. Molti di questi principi possono essere tratti dalla giurisprudenza della Corte sopra esaminata.

Mi riferisco non solo alla giurisprudenza relativa alla responsabilità personale dei giudici, ma anche a quella relativa alla responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, tenuto conto del loro oggetto analogo, alcuni dei principi enunciati nelle sentenze della Corte in materia di responsabilità dello Stato possono, a mio avviso, applicarsi per analogia alla responsabilità personale dei giudici.

63. Tuttavia, ritengo che, in generale, la responsabilità personale debba essere più difficile da attivare rispetto alla responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, la Corte ha dichiarato che, sebbene le forme di responsabilità dello Stato non sollevino generalmente alcuna questione per quanto riguarda il requisito dell’indipendenza della magistratura, la situazione potrebbe essere diversa per i sistemi di responsabilità personale.

Tali sistemi, se mal concepiti, potrebbero potenzialmente pregiudicare l’indipendenza della magistratura.

Di conseguenza, per quanto riguarda i sistemi di responsabilità personale, la Corte ha sottolineato che una siffatta responsabilità può sorgere solo in casi «del tutto» eccezionali ( 35 ).

64. Ciò vale naturalmente anche per quanto riguarda l’obbligo dei giudici nazionali di ultima istanza di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

A tal riguardo, posso, pertanto, solo parzialmente condividere la posizione espressa dall’avvocata generale Ćapeta ( 36 ), secondo la quale il mancato rinvio pregiudiziale non potrebbe mai far sorgere la responsabilità personale dei giudici, purché questi ultimi abbiano debitamente spiegato le ragioni del loro rifiuto di farlo.

Spiegherò ora cosa intendo con ciò.

65. Dall’articolo 267, terzo comma, TFUE derivano due obblighi: uno di natura più sostanziale (di adire la Corte quando è stata sollevata una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e le eccezioni CILFIT non si applicano), e uno di natura più procedurale (di motivare un rifiuto di rinvio pregiudiziale) ( 37 ).

Pur essendo indissolubilmente collegati, si tratta di obblighi distinti.

66. Non vedo alcun motivo plausibile per cui solo la violazione di uno di essi possa far sorgere la responsabilità.

Ciò vale a maggior ragione in quanto è chiaramente l’obbligo di adire la Corte a costituire l’obbligo principale e più importante tra i due, data la sua incidenza tanto sulla controversia di cui trattasi quanto sull’unità e sulla coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

L’obbligo di motivazione è accessorio ed essenziale per garantire il rispetto di tale obbligo principale.

67. Come dichiarato dalla Corte, garantire la tutela di tale indipendenza non può, in particolare, avere la conseguenza «di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di un giudice possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sorgere a causa di decisioni giudiziarie adottate da quest’ultimo.

Infatti, un siffatto requisito di indipendenza non mira, evidentemente, ad avallare eventuali condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, che consistano, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa particolarmente gravi e grossolani le norme del diritto nazionale e dell’Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere arbitrio o diniego di giustizia quando essi sono chiamati (...) a pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte dai singoli» ( 38 ).

68. Tali considerazioni sembrano pertinenti, in linea di principio, per qualsiasi obbligo derivante dalle norme dell’Unione.

Pertanto, non si può escludere che il mancato rinvio alla Corte, a causa di un errore di interpretazione e di applicazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 39 ), possa validamente far sorgere la responsabilità personale dei giudici responsabili di una siffatta violazione ( 40 ).

69. Tuttavia, mi sembra necessario, in questa fase, distinguere la responsabilità civile dalla responsabilità disciplinare.

In materia di responsabilità civile, ritengo che una violazione dell’obbligo di rinvio debba condurre a una siffatta responsabilità solo qualora la disposizione dell’Unione per la quale il giudice nazionale avrebbe dovuto adire la Corte sia stata interpretata in modo errato, causando in tal modo un danno al richiedente.

Come ho spiegato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, se le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione sono correttamente applicate, non può esservi un danno per le parti della controversia.

70. Per contro, in caso di responsabilità disciplinare , non vedo alcun motivo per escludere che una violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale possa giustificare, in talune circostanze eccezionali, misure disciplinari indipendentemente dal danno causato alle parti di una controversia.

Ciò può verificarsi, in particolare, quando un rifiuto di rinvio pregiudiziale non costituisce un caso raro o isolato, ma rientra in una serie di errori.

In tal caso, le conseguenze negative derivanti dalla violazione incidono sull’effettività del meccanismo di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE.

71. In ogni caso, ribadisco, ancora una volta, che le due forme di responsabilità possono sorgere solo in casi del tutto eccezionali .

72. Ad esempio, il fatto che la Corte abbia constatato un siffatto inadempimento nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 258 o dell’articolo 259 TFUE ( 41 ) non è determinante al riguardo.

Infatti, qualsiasi violazione del diritto dell’Unione – indipendentemente dal suo carattere manifesto e dal suo grado di gravità – può essere oggetto di una procedura d’infrazione ( 42 ).

73. Lo stesso vale, mutatis mutandis , per quanto riguarda le situazioni in cui la Corte è invitata da un giudice nazionale a esaminare se, in circostanze particolari, l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di ultima istanza è tenuto ad adire la Corte ( 43 ).

A meno che non sia specificamente chiamata a pronunciarsi sulla gravità dell’inadempimento ai fini della responsabilità (dello Stato o dei giudici), la Corte risponderebbe semplicemente chiarendo la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, alla luce degli elementi di diritto e di fatto che il giudice del rinvio ha portato a sua conoscenza.

74. Inoltre, una siffatta responsabilità non può derivare dal mero fatto che, in una giurisprudenza successiva, la Corte abbia adottato un’interpretazione della norma dell’Unione in questione diversa rispetto a quella del giudice nazionale che aveva considerato tale norma come un acte clair (o un acte éclairé).

A mio avviso, gli elementi ex post facto dovrebbero essere utilizzati con grande cautela in tale contesto.

Come in ogni altro sistema giuridico, la giurisprudenza dell’Unione è in costante evoluzione, in quanto i giudici dell’Unione europea (Corte di giustizia dell’Unione europea e giudici nazionali) emettono nuove decisioni che applicano le norme esistenti a nuovi insiemi di circostanze.

Questo fenomeno è probabilmente ancora più importante nell’Unione europea, che fin dall’inizio è stata concepita come un’entità dinamica.

75. A mio avviso, quattro parametri possono essere cruciali per stabilire un errore giudiziario che, a causa del suo carattere del tutto eccezionale, potrebbe potenzialmente far sorgere la responsabilità personale, senza che ciò pregiudichi l’indipendenza della magistratura.

Dal punto di vista di un giudice ragionevole e prudente, l’errore giudiziario – nella specie, l’assenza di rinvio pregiudiziale – deve essere (i) manifesto (chiaro ed evidente, non discutibile); (ii) rilevante (incide significativamente sull’esito del procedimento principale o sull’effettività del meccanismo di cooperazione); (iii) inescusabile (in assenza di qualsiasi fattore che avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad un errore); e (iv) il risultato di una scelta deliberata dei giudici di disattendere la legge o di una grave negligenza da parte loro.

76. Tali conclusioni mi sembrano sostanzialmente conformi sia alle norme internazionali sia alla giurisprudenza della Corte costituzionale ( 44 ).

77. Un sistema nazionale di responsabilità personale dei giudici in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, ivi compreso il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, che potrebbe essere attivato per violazioni minori, potrebbe, a mio avviso, compromettere l’equità e l’integrità del processo decisionale giudiziario, pregiudicando in tal modo l’ indipendenza della magistratura .

78. Inoltre, un siffatto sistema potrebbe pregiudicare l’ effettività del sistema di cooperazione giudiziaria e di dialogo tra i giudici nazionali e la Corte istituito dall’articolo 267 TFUE ( 45 ).

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le norme di diritto nazionale non possono avere l’effetto di impedire a un giudice nazionale di esercitare il suo potere di rinvio o, se del caso, di conformarsi a tale obbligo.

La combinazione di tali elementi (margine di discrezionalità e obbligo, a seconda delle circostanze) è, come dichiarato dalla Corte, una parte «inerente» a tale sistema di cooperazione e di dialogo ( 46 ).

79. A mio avviso, considerazioni analoghe si applicano alle norme di diritto nazionale che, di fatto, privano i giudici nazionali di ultima istanza del margine di manovra loro riconosciuto dall’articolo 267 TFUE per valutare se una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sia stata «sollevata» correttamente dinanzi ad essi.

La questione se l’una o l’altra delle eccezioni previste nella sentenza CILFIT si applichi in un determinato caso richiede che il giudice in questione proceda ad una valutazione articolata ( 47 ).

Per stabilire se sia applicabile l’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE occorre tenere conto di una serie di elementi, e spetta in linea di principio al giudice nazionale farlo, agendo in modo indipendente e con tutta la diligenza dovuta ( 48 ).

80. Il diritto nazionale non può avere l’effetto di limitare il margine di manovra del giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché talune situazioni in cui non esiste un obbligo di rinvio sono trattate, in pratica, come situazioni in cui occorre procedere a un rinvio pregiudiziale ( 49 ).

In tali circostanze, verrebbero effettuati numerosi rinvii pregiudiziali, mentre non vi sarebbe alcuna reale necessità a tal fine.

Ciò, da un lato, ritarderebbe inutilmente la soluzione delle controversie di cui trattasi e aumenterebbe il carico di lavoro della Corte, il che potrebbe, a sua volta, pregiudicare il trattamento efficace e tempestivo delle altre cause pendenti dinanzi ad essa e, dall’altro, si presterebbe altresì ad abusi di procedura da parte di soggetti poco scrupolosi.

81. Alla luce di quanto precede, ritengo che i sistemi nazionali di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari, comprese le violazioni del requisito dell’indipendenza della magistratura derivante dal diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, siano compatibili con il diritto dell’Unione qualora siano limitati a situazioni del tutto eccezionali, ovvero situazioni in cui un errore giudiziario è manifesto, rilevante e inescusabile, in quanto deriva dalla decisione deliberata di un giudice di disapplicare la legge o da una grave negligenza da parte sua.

C. Sulle questioni pregiudiziali

82. Con i suoi tre quesiti, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare tre serie di norme dell’Unione, chiedendo alla Corte se una normativa nazionale quale il decreto legislativo sia compatibile con (i) gli articoli da 101 a 106 TFUE; (ii) con le disposizioni della direttiva 2006/123; e (iii) con le disposizioni della direttiva 2008/118.

83. Ho spiegato ai paragrafi da 25 a 27 delle presenti conclusioni che le questioni pregiudiziali sono irricevibili per quanto riguarda gli articoli da 101 a 106 TFUE.

Esaminerò qui di seguito l’interpretazione delle altre due serie di disposizioni.

1. Direttiva 2006/123

84. La direttiva 2006/123, spesso denominata «direttiva servizi», «stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi», (articolo 1, paragrafo 1), rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo di un mercato dei servizi all’interno dell’Unione europea, al fine di rafforzare il mercato interno promuovendo nel contempo un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo (considerando 1 e 5).

85. L’articolo 2 della direttiva 2006/123, che riguarda il «campo di applicazione» di quest’ultima, prevede che essa «si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro» (paragrafo 1).

Esso elenca poi alcune attività alle quali, in via eccezionale, la direttiva non si applica (paragrafo 2) e prevede infine che la direttiva «non si applica al settore fiscale » (paragrafo 3) ( 50 ).

86. Il considerando 29 della direttiva 2006/123 chiarisce la ratio di tale esclusione: «Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme [dell’Unione] già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione [di tale] direttiva».

87. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK, la Corte ha dichiarato, alla luce di tali elementi, che l’espressione «settore fiscale» deve essere interpretata estensivamente, comprendendo «non solo tutti i settori tributari, ma anche tutti gli aspetti di detta materia» ( 51 ).

88. Alla luce di quanto precede, occorre considerare che le disposizioni nazionali contestate da CPR riguardano il «settore fiscale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

Tali disposizioni stabiliscono le condizioni alle quali è concesso un vantaggio fiscale a taluni operatori economici (depositari).

Tale vantaggio consiste, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/118, nell’autorizzazione «a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa in un deposito fiscale» ( 52 ).

89. Infatti, il decreto legislativo costituisce una misura di attuazione della direttiva 2008/118, un atto legislativo adottato ai sensi dell’ex articolo 93 CE (divenuto articolo 113 TFUE), che consente l’adozione delle «disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette».

Per contro, la direttiva 2006/123 è stata adottata sul fondamento degli ex articoli 47, paragrafo 2, e 55 CE (divenuti articolo 53, paragrafo 2, e articolo 62 TFUE), basi giuridiche relative alla libera circolazione dei servizi.

90. Pertanto, dato che la direttiva 2006/123 non è applicabile nel caso di specie, essa non può essere interpretata nel senso che osta a disposizioni come quelle previste dal decreto legislativo.

2. Direttiva 2008/118

91. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, «[l]’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale».

La stessa disposizione aggiunge che «[t]ale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso » ( 53 ).

92. Secondo il considerando 15 della direttiva 2008/118, «[D]ata la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale , occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli» .

Il considerando 16 della medesima direttiva aggiunge che «[è] anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati (...)» ( 54 ).

93. Risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il sistema di autorizzazione è uno strumento di prevenzione dell’evasione fiscale, delle elusioni e delle frodi.

L’obiettivo di un sistema siffatto è, infatti, di «garantire che il depositario sia in possesso della necessaria affidabilità per il regime di sospensione dell’imposta» ( 55 ).

Come la Corte ha dichiarato a più riprese, «nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118, in via generale, la prevenzione dell’evasione e degli abusi costituisce un obiettivo comune al diritto dell’Unione e agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (...) come attestano i considerando 15 e 16 nonché l’articolo 16 di quest’ultima» ( 56 ).

94. Si tratta, in realtà, dell’ unico obiettivo del sistema in questione ( 57 ).

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono perseguire altri obiettivi, estranei a quello di prevenire le frodi e gli abusi fiscali, mediante il sistema di autorizzazione previsto da tale direttiva.

95. Tuttavia, dato che le condizioni previste dal diritto nazionale per la concessione dell’autorizzazione mirano a promuovere tale obiettivo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità al riguardo.

Infatti, la direttiva 2008/118 non contiene alcuna norma né alcun principio guida in materia.

Come indicato nella raccomandazione 2000/789/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa ( 58 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno impiegato diversi criteri a tal fine.

96. In udienza, il governo italiano ha spiegato che, in base alla sua esperienza, la frode è più spesso perpetrata da piccole società di nuova costituzione – spesso costituite da «prestanome» – che vengono rapidamente sciolte quando il comportamento illecito viene scoperto dai pubblici poteri.

Per questo motivo la normativa italiana si basa principalmente su criteri che garantiscono una capacità minima o un’attività commerciale rilevante per il deposito o il suo collegamento con depositi esistenti con una comprovata esperienza delle attività reali.

Tale governo ha aggiunto che il «proliferare» dei piccoli magazzini renderebbe il controllo delle loro attività difficile e costoso per i pubblici poteri.

97. In tale contesto, non vedo nulla nella direttiva 2008/118 che possa ostare, in linea di principio, a una normativa nazionale che subordini l’autorizzazione richiesta al rispetto di criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi.

Nella misura in cui il contesto fattuale fornito dal governo italiano è confermato – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – nessun elemento del fascicolo suggerisce che, scegliendo i criteri summenzionati, le autorità italiane abbiano ecceduto il margine di discrezionalità loro riconosciuto dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118.

98. Come ho chiarito, gli [OSCURATO:PERSONA] membri disponevano di un ampio margine di discrezionalità in tale contesto.

Il considerando 15 della direttiva 2008/118 precisava che la facilitazione dei controlli figurava tra gli obiettivi perseguiti dal regime di autorizzazioni.

Inoltre, la raccomandazione 2000/789 invitava gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad «applicare criteri rigorosi per la concessione delle autorizzazioni» ( 59 ).

99. Tuttavia, non si deve dimenticare che l’obiettivo ultimo della direttiva 2008/118 era quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno armonizzando le condizioni di riscossione delle accise sui prodotti ( 60 ).

Va quindi da sé che le misure nazionali pertinenti dovrebbero mirare – come indica giustamente l’articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2000/789 – a raggiungere un equilibrio tra facilitare gli scambi e consentire un controllo efficace.

100. La necessità di un approccio equilibrato al riguardo deriva anche dal principio di proporzionalità .

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, quando recepiscono o attuano il diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui, certamente, la proporzionalità.

Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono avvalersi di mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, non devono eccedere quanto necessario a tal fine e portano il minor pregiudizio possibile agli altri obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi.

Così, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati devono essere proporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 61 ).

101. Più precisamente, la valutazione della proporzionalità comprende un esame di tre criteri cumulativi, vale a dire se le misure adottate siano (i) «idonee», (ii) «necessarie» e (iii) «proporzionate in senso stretto» ( 62 ).

102. Nel caso di specie, tenuto conto della natura tecnica dell’oggetto, la valutazione della proporzionalità delle disposizioni impugnate non è affatto agevole.

Di conseguenza, si tratta di un compito che è più opportuno affidare alla valutazione del giudice del rinvio.

Al fine di fornire alcune indicazioni utili a tale giudice, tuttavia, svolgerò ora alcune considerazioni su come tale valutazione dovrebbe essere effettuata, alla luce delle caratteristiche specifiche delle disposizioni controverse.

103. In primo luogo, il giudice del rinvio dovrebbe verificare l’ adeguatezza della misura, vale a dire se essa possa contribuire alla realizzazione dell’obiettivo perseguito, riflettendo una reale preoccupazione di conseguirlo in modo coerente e sistematico. 104.

Nella presente causa, ciò può obbligare il giudice del rinvio a verificare, anzitutto, se i criteri utilizzati siano stati effettivamente concepiti per perseguire l’obiettivo del contrasto alle evasioni e agli abusi fiscali ( prevenendo le situazioni in cui tipicamente si verifica la frode e facilitando i controlli ex post).

In tale contesto, il giudice del rinvio dovrebbe, a mio avviso, garantire che criteri formulati in modo vago e/o che lasciano un ampio potere discrezionale all’autorità doganale (come quello relativo alle «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto») siano interpretati e applicati in modo corretto.

105. Ciò significa che gli elementi presi in considerazione da tale autorità, per verificare se tali condizioni siano soddisfatte, riguardano soltanto l’affidabilità del depositario e non considerazioni di tipo diverso, come di natura commerciale o economica.

Ad esempio, le autorità non potrebbero subordinare la concessione di una licenza alla propria valutazione della questione se esista una domanda sul mercato di depositi supplementari o se la superficie selezionata per l’impianto sia sufficientemente «coperta» da altri depositi.

106. L’adeguatezza della misura presuppone altresì che i criteri enunciati nel decreto legislativo (in termini di tipi di parametri, di importi rispetto ai quali tali parametri sono fissati, ecc.) possano contribuire utilmente all’obiettivo perseguito, nella fattispecie la prevenzione delle evasioni e degli abusi fiscali.

In altri termini, occorre stabilire se tali criteri siano adeguati per individuare situazioni che danno luogo più frequentemente a frodi e abusi, tenuto conto delle risorse che lo Stato può ragionevolmente mobilitare per controlli ex ante ed ex post .

107. In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo cui la misura deve essere «necessaria», il giudice del rinvio dovrebbe verificare (i) se esistessero misure meno restrittive altrettanto efficaci e (ii) se tale misura non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di cui trattasi.

108. In pratica, ciò significa, soprattutto, che occorre esaminare se fosse possibile per le autorità italiane adottare condizioni alternative meno rigorose ( 63 ), che avrebbero raggiunto il livello adeguato di protezione contro l’evasione e la frode fiscali.

109. In terzo luogo, la proporzionalità in senso stretto comporta una valutazione degli inconvenienti causati da una determinata misura e della questione se tali inconvenienti siano proporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

Ciò implica, in particolare, di concentrarsi sulla questione se la misura in questione stabilisca un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, vale a dire l’interesse perseguito dallo Stato con la misura in questione (prevenzione dell’evasione e degli abusi fiscali), e quello dei soggetti lesi (le imprese che trovano difficile, o addirittura impossibile provare la loro affidabilità).

110. Alla luce degli argomenti addotti da CPR, mi sembra che, nel caso di specie, sarà fondamentale verificare che il legislatore italiano non abbia fissato la «barra» troppo in alto, cosicché solo (o principalmente) i grandi gruppi possono effettivamente beneficiare del vantaggio fiscale in questione.

Anche le piccole imprese e gli operatori indipendenti dovrebbero essere in grado di dimostrare la loro affidabilità senza doversi sottoporre a procedure amministrative eccessive, inutili o irragionevolmente lunghe e costose.

111. In tale contesto, è naturalmente importante verificare non solo che i criteri enunciati nel decreto legislativo siano adeguati «sulla carta», ma anche che essi siano applicati dalle autorità doganali in modo equo e non discriminatorio.

Qualsiasi differenza di trattamento tra i diversi operatori – tanto nella legge stessa quanto nella sua applicazione quotidiana – dovrebbe essere ragionevole e legata a una differenza oggettiva per quanto riguarda il livello di rischio in ciascuna situazione per l’effettiva riscossione delle accise.

112. In tale contesto, aggiungo che il fatto che le autorità amministrative (nel caso di specie, l’Agenzia delle dogane) adottino atti non vincolanti (come una «circolare amministrativa» ( 64 )) destinati a guidare il loro personale «sul campo» per quanto riguarda la corretta interpretazione della normativa nazionale pertinente non sembra di per sé problematico.

A tal riguardo, occorre tuttavia apportare due precisazioni.

Da un lato, anche se non sono vincolanti, è essenziale che tali atti siano conformi al diritto dell’Unione.

In caso contrario, essi potrebbero essere fuorvianti per le autorità responsabili della concessione della licenza, il che potrebbe comportare una potenziale violazione delle pertinenti norme dell’Unione.

Dall’altro lato, nei limiti in cui tali atti hanno un impatto materiale sul modo in cui sono applicate le condizioni previste dalla normativa nazionale, può risultare necessario, per ragioni di certezza del diritto, rendere tali atti accessibili alle imprese interessate.

113. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 16 della direttiva 2008/118 non osti a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, salvo il principio di proporzionalità, il cui rispetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

V. Conclusione

114. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato (Italia) dichiarando quanto segue: (1) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, – non osta a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa. (2) L’articolo 16 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, – non osta a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, nel rispetto del principio di proporzionalità. 1 Lingua originale: l’inglese. 2

V. ordinanza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:SOCIETA] (C‑597/21; in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:SOCIETA] I», EU:C:2022:1010). 3 GU 2006, L 376, pag.

36. 4 GU 2009, L 9, pag.

12. 5 Abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58, pag. 4), come modificata. 6 V., in particolare, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81; in prosieguo: la «sentenza CILFIT», EU:C:1982:335, punto 21), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2021:799, punto 33). 7 V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 40 e giurisprudenza citata.

In tale contesto, può essere utile sottolineare che un siffatto criterio vale anche per il cosiddetto acte éclairé.

Analogamente, conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafo 33). 8 [OSCURATO:PERSONA] I, punti da 36 a

58. 9

V. anche conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite X e van Dijk (C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:319, paragrafo 67): «i giudici di ultimo grado chiamati a pronunciarsi sulla questione devono essere convinti, nella loro mente , che altri giudici concorderebbero con loro».

Il corsivo è nell’originale. 10 V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 47 e 48, nonché conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella stessa causa, paragrafi da 150 a 157 (EU:C:2021:291), e le mie conclusioni nella causa KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafo 106) (in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa KUBERA»). 11 V., in particolare, sentenza CILFIT e a., punto 21 (in prosieguo: le «eccezioni CILFIT»). 12

V. paragrafi da 122 a 133 delle mie conclusioni nella causa KUBERA. 13 La questione era la seguente: «Se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’articolo 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare». 14 Può essere utile sottolineare ancora una volta che il Consiglio di Stato non ha posto alcuna questione al riguardo. 15 V., ad esempio, sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza citata). 16 V., segnatamente, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 35 e giurisprudenza citata). 17 V., ad esempio, sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 32 e giurisprudenza citata). 18 V., in particolare, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01; in prosieguo: la «sentenza Köbler», EU:C:2003:513, punti da 33 a 36); del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03; in prosieguo: la «sentenza Traghetti», EU:C:2006:391, punti da 30 a 32); e, più recentemente, del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 20). 19 V., ad esempio, sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 24 e giurisprudenza citata).

Il corsivo è mio. 20

V. sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 42 e giurisprudenza citata). 21

V. sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], punti 53 e 54 (riferimenti alla giurisprudenza omessi). 22 V., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 35 e giurisprudenza citata).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207, paragrafo 46), e conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 75). 23 V., in particolare, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19; in prosieguo: la «sentenza AFJR», EU:C:2021:393, punto 229). 24

V. altresì, in tale contesto, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19 e C‑355/19, EU:C:2020:746, paragrafo 265). 25 V., tra l’altro, Consiglio d’Europa, Commissione di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] overview of legislation on disciplinary liability of judges and presidents of the constitutional courts in the 46 Council of Europe member States, 9 dicembre 2024; Mikuli, P. (a cura di), Accountability of [OSCURATO:PERSONA] – Theoretical and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2025, capitoli 5 e

6. 26

V. sentenza nella causa AFJR, punti 229 e

230. 27 Sarà sufficiente ricordare la costante giurisprudenza secondo la quale tale requisito, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto.

V., in particolare, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 48 e giurisprudenza citata). 28

V. sentenza AFJR, punto 232. V., analogamente, Corte costituzionale (Italia), sentenza del 3 febbraio 1987, n. 26, punto 4: «la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati (...) a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni». 29 V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di un giudice costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 90 e giurisprudenza citata). 30

V. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 83), con riferimento alla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo. 31 V., in particolare, sentenza AFJR, punto

236. Come dichiarato dalla Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA] nella causa Pierson v Ray [386 U.S. 547 (1967)], «spetta a un giudice decidere su tutte le cause che rientrano nella sua competenza di cui è investito, comprese le cause controverse che suscitano i sentimenti più intensi delle parti.

I suoi errori possono essere corretti in sede di appello, ma egli non dovrebbe temere che le parti non soddisfatte possano intimorirlo con una causa (...) Imporre un tale onere ai giudici non contribuirebbe all’adozione di una decisione fondata e coraggiosa, bensì all’intimidazione». [OSCURATO:PERSONA], l’immunità concessa ai giudici per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali è molto ampia.

V., in particolare, sentenza della Corte Suprema Bradley v.

Fisher [80 U.S. 335 (1871)]. 32

V. sentenza AFJR, punto

234. Il corsivo è mio. 33 Ibid.

V. altresì, a tal riguardo, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑54719, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 239 e giurisprudenza citata). 34 V., ad esempio, sentenze del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 95); e del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet (C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23, EU:C:2025:303, punto 86).

V. anche, più in generale, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 45 e segg.). 35

V. sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 137, 139 e 141); e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 126 e 127). 36 Conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafo 50). 37 Tale obbligo discende dall’«articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta»: v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 51 e sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 61 a 65). 38

V. sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 238 e giurisprudenza citata).

Il corsivo è mio. 39 V., per analogia, sentenza Traghetti, punto

35. 40 Mutatis mutandis , considerazioni analoghe si applicano per quanto riguarda l’assenza, da parte di un giudice nazionale di ultima istanza, di motivazione quando rifiuta di procedere a un rinvio pregiudiziale, mentre una parte ha sollevato una questione di diritto dell’Unione e l’ha espressamente invitato tale giudice a farlo.

Tuttavia, non ritengo che un difetto di motivazione possa essere considerato sufficientemente grave o manifesto qualora la decisione del giudice nazionale sia stata pronunciata prima della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

È del resto la prima volta che la Corte si pronuncia espressamente su tale obbligo accessorio. 41

V. sentenze del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta) (C‑416/17, EU:C:2018:811), e del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte suprema) (C‑516/22, EU:C:2024:231). 42 V., in tal senso, sentenze del 27 novembre 1990, Commissione/Italia (C‑209/88, EU:C:1990:423, punti da 12 a 14), e del 30 gennaio 2003, Commissione/Danimarca (C‑226/01, EU:C:2003:60, punto 32). 43

V. sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a. (C‑160/14, EU:C:2015:565). 44 Per quanto riguarda le norme internazionali, cfr. ad esempio Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull’indipendenza della magistratura, adottati il 6 settembre 1985 (Principio 16); Consiglio d’Europa, Carta europea sullo statuto dei giudici, adottata dall’8 al 10 luglio 1998 (punti da 5.1 a 5.3); e Consiglio d’Europa, Raccomandazione del Comitato dei ministri agli [OSCURATO:PERSONA] membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, adottata il 17 novembre 2010 (punti da 66 a 71).

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale, v., in particolare, sentenze dell’11 gennaio 1989, n. 18, punto 10; e del 6 luglio 2022, n. 205, punto

8. 45 V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 226). 46 Ibid., punto

225. 47

V. anche le mie conclusioni nella causa KUBERA, cit. (paragrafi 113 e 114). 48 In tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk (C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 59); e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 50. 49

V. anche, per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 53. 50 Il corsivo è mio. 51 Sentenza del 22 dicembre 2022 (C‑83/21, EU:C:2022:1018, punti da 25 a 28). 52 Il corsivo è mio. 53 Il corsivo è mio. 54 Il corsivo è mio. 55

V. sentenza del 18 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] et Rhône (C‑314/06, EU:C:2007:817, punto 38). 56 V., in particolare, sentenza del 14 settembre 2023, Vinal (C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 57

V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] et Rhône (C‑314/06, EU:C:2007:457, paragrafo 46). 58 GU 2000, L 314, pag. 29.

V. considerando 5 della direttiva. 59 Articolo 2, paragrafo

1. Il corsivo è mio. 60 V., segnatamente, considerando 8 e articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118. 61 V., in particolare, sentenza del 13 gennaio 2022,

MONO

(C‑326/20, EU:C:2022:7, punti 34 e 35). 62

V. più in dettaglio, con riferimenti alla giurisprudenza pertinente, le mie conclusioni nella causa Cilevičs e a. (C‑391/20, EU:C:2022:166, paragrafo 77); e [OSCURATO:PERSONA] (C‑128/22, EU:C:2023:645, paragrafi da 91 a 133). 63 Si tratta manifestamente di un elemento che spetta all’impresa che contesta il provvedimento nazionale addurre e provare in modo giuridicamente adeguato. 64

V. supra , paragrafo 14.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 ottobre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 386/24 [OSCURATO:SOCIETA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intervenienti: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazioni imputabili a un giudice nazionale – Responsabilità civile e disciplinare dei giudici – Indipendenza della magistratura – Direttiva 2006/123/CE – Direttiva 2008/118/CE – Deposito fiscale – Regime sospensivo – Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione » I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) costituisce in realtà la seconda domanda proposta nell’ambito del procedimento pendente dinanzi a tale giudice ( 2 ). 2. Con le sue questioni nella presente causa, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di talune disposizioni del diritto nazionale relative al funzionamento dei depositi fiscali. 3. Tuttavia, anche se solo incidentalmente, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale solleva anche un’altra questione, di natura costituzionale e sistemica, ovvero a quali condizioni una normativa nazionale che stabilisce norme in materia di responsabilità civile e disciplinare dei giudici in caso di errore giudiziario, anche in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, sia compatibile con il requisito dell’indipendenza della magistratura derivante dal diritto dell’Unione. 4. Nelle presenti conclusioni affronterò tali due questioni. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. Il considerando 29 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( 3 ), recita: «Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva». 6. L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, per quanto riguarda l’ambito di applicazione di quest’ultima, prevede che «[tale] direttiva non si applica al settore fiscale». 7. I considerando 15 e 16 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( 4 )– nel frattempo abrogata ( 5 ), ma applicabile ratione temporis al procedimento principale – enunciano quanto segue: «(15)      Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli. (16)      È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati (...)». 8. L’articolo 1 della direttiva 2008/118 disponeva quanto segue: «1.      La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”): (a)      prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva [del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)]; (...)». 9. L’articolo 4, punto 11, della direttiva 2008/118 definiva il «deposito fiscale» come «un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall’accisa da un depositario autorizzato nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale». 10. L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 prevedeva quanto segue: «L’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale. Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso». B. Diritto nazionale 11. Il diritto nazionale applicabile alla controversia principale è costituito dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (in prosieguo: il «decreto legislativo»), come modificato. 12. L’articolo 23 del decreto legislativo, intitolato «Depositi fiscali di prodotti energetici», fissa, in particolare, le condizioni alle quali il regime del deposito fiscale è autorizzato e, per il suo funzionamento, impone ai detentori di ottenere una licenza. In particolare, i paragrafi 3 e 4 di tale articolo così recitano: «3.      La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10 000 metri cubi. 4.      La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a)      il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio; (b)      il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito». 13. Ai sensi dell’articolo 63 («Licenze di esercizio e diritti annuali») del decreto legislativo, la licenza di cui all’articolo 23 dello stesso è concessa dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane (Italia) (in prosieguo: l’«amministrazione doganale»). 14. Secondo il giudice del rinvio, il 4 dicembre 2017 l’amministrazione doganale ha adottato la circolare amministrativa n. 14/D al fine di fornire indicazioni interpretative su talune disposizioni del decreto legislativo. 15. Infine, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa altresì riferimento alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (in prosieguo: la «legge 117 del 1988»), come modificata. 16. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 bis , di tale legge, «ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, [TFUE] nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea». III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 17. [OSCURATO:SOCIETA] (ricorrente nel procedimento principale; in prosieguo: «CPR») è una società che svolge attività di produzione, trasformazione e commercio di prodotti petroliferi nel settore dei prodotti energetici. Essa opera dal febbraio 2016 in regime di deposito fiscale ai sensi del decreto legislativo. 18. Con la decisione n. 13042/2020, l’amministrazione doganale ha sospeso la licenza rilasciata a CPR per il mancato rispetto dei criteri quantitativi di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo. CPR ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia). Detto giudice ha respinto il ricorso. 19. CPR ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Le prime due questioni vertevano sulla portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali di ultima istanza (prima questione) e sull’interazione tra tale obbligo e i regimi nazionali di responsabilità per errori giudiziari (seconda questione). La terza, la quarta e la quinta questione vertevano sull’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione che sembravano applicabili ai depositi fiscali. 20. Tali questioni sono state oggetto della causa C‑597/21, definita dalla Corte con la sua ordinanza [OSCURATO:SOCIETA] I. In tale ordinanza, la Corte, (i) in risposta alla prima questione, ha fornito precisazioni sulla portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza; (ii) ha dichiarato la seconda questione manifestamente irricevibile in quanto non aveva alcun nesso con il procedimento principale; e (iii) ha dichiarato che non occorreva rispondere alle altre tre questioni, che erano state sollevate solo nell’ipotesi in cui la Corte avesse risolto affermativamente la prima questione (ciò che non è avvenuto). 21. Nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, su richiesta di CPR, il Consiglio di Stato sottopone ora alla Corte una seconda domanda di pronuncia pregiudiziale. Le questioni sollevate nel presente procedimento – che coincidono con la terza, la quarta e la quinta questione nella causa C‑597/21 – sono le seguenti: «1.      Se la corretta interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive [2006/123] e [2008/118] osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’articolo 23, comma 3, del [decreto legislativo], che prevede che “3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10 000 metri cubi”. 2.      Se la corretta interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive [2006/123] e [2008/118] osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del [decreto legislativo], che prevede che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata, in particolare, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a)      il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio; (b)      il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito. 3.      Se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli articoli da 101 a 106 TFUE e il quadro normativo espresso dalle direttive [2006/123] e [2008/118] e in particolare dagli articoli 9, 14, n. 5, e 15, paragrafo 2, della direttiva [2006/123] osti a misure regolatorie (circolari, regolamenti od altro) assunte dall’Autorità nazionale volte a chiarire, integrandole, le predette condizioni di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del [decreto legislativo]». 22. Hanno presentato osservazioni scritte CPR, il governo italiano e la Commissione europea. Tali parti sono anche state ascoltate all’udienza, che si è tenuta il 10 luglio 2025. IV. Analisi 23. Con le sue tre questioni, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se gli articoli da 101 a 106 TFUE nonché le disposizioni della direttiva 2006/123 e della direttiva 2008/118 ostino a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa. 24. Prima di esaminare le questioni di merito sollevate da tale questione (C), occorre esaminare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (A) e, successivamente, affrontare una questione preliminare che il giudice del rinvio affronta nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale (B). A. Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale 25. Non vi è dubbio, a mio avviso, che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa sia ricevibile nel suo complesso. Tuttavia, ritengo che le questioni pregiudiziali siano parzialmente irricevibili, vale a dire per la parte in cui si riferiscono agli articoli 101 e 106 TFUE. 26. A tal riguardo, condivido l’opinione della Commissione secondo cui, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha spiegato – come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione delle norme del Trattato relative alla concorrenza tra imprese, né il rapporto tra tali norme e le disposizioni del decreto legislativo. Neppure gli elementi pertinenti dell’analisi (ad esempio, il mercato del prodotto e geografico rilevante, i principali operatori attivi su tale mercato, l’impatto della normativa in questione su tale mercato, ecc.) potevano essere estrapolati dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio e/o dalle parti che hanno presentato osservazioni nell’ambito del presente procedimento. 27. Di conseguenza, mi sembra impossibile esaminare la compatibilità di una normativa nazionale come quella di cui trattasi con gli articoli da 101 a 106 TFUE. 28. Inoltre, l’esame della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale mi offre l’occasione di discutere di una questione preliminare – in un certo senso connessa a quella della ricevibilità – che il giudice del rinvio ha sollevato solo in via incidentale nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Si tratta della compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari, compresa l’inosservanza del diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. B. Una considerazione preliminare: sistemi nazionali di responsabilità civile e disciplinare per l’inosservanza del diritto dell’Unione 29. Per comprendere perché il giudice del rinvio abbia sollevato tale questione solo in via incidentale, può essere utile fare un passo indietro e menzionare brevemente ciò che è stato (1) e ciò che non è stato (2) trattato dalla Corte nella sua ordinanza [OSCURATO:SOCIETA] I. In seguito, esporrò brevemente le due correnti giurisprudenziali che sembrano pertinenti in tale contesto (3) e (4). Infine, esporrò alcune considerazioni personali al riguardo (5). 1. Sulla questione trattata nell ’ ordinanza [OSCURATO:PERSONA] petroli Roma I 30. Come ho spiegato al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, l’ordinanza [OSCURATO:SOCIETA] I verteva unicamente sul merito della prima questione pregiudiziale in tale causa, che riguardava l’interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. 31. Il giudice del rinvio aveva chiesto alcune precisazioni sulla giurisprudenza secondo cui un giudice nazionale di ultima istanza è dispensato dal suo obbligo di adire la Corte nell’ipotesi solitamente chiamata dell’acte clair, ovvero quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio ( 6 ). Al riguardo, la Corte ha ripetutamente aggiunto che, prima di concludere di essere effettivamente in presenza di un acte clair, il giudice nazionale di ultima istanza deve maturare il convincimento che «la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e alla Corte» ( 7 ). 32. I dubbi del giudice del rinvio vertevano, in particolare, sul modo in cui un giudice nazionale di ultima istanza è tenuto a verificare il rispetto di tale condizione. La questione era, in sintesi, se un giudice nazionale di ultima istanza fosse tenuto a stabilire in dettaglio che gli altri giudici di ultima istanza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Corte avrebbero fornito la stessa interpretazione della disposizione pertinente del diritto dell’Unione. 33. In risposta a tali dubbi, la Corte ha dichiarato che un giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a stabilire in dettaglio che i giudici di ultima istanza degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la Corte avrebbero adottato la stessa interpretazione ( 8 ). Infatti, è sufficiente che il giudice nazionale, dopo aver debitamente esaminato le caratteristiche del diritto dell’Unione, le particolari difficoltà che presenta l’interpretazione di tale diritto e il rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione, sia intimamente convinto che tali altri giudici pervengano alla stessa conclusione ( 9 ). 34. La Corte ha così precisato che il criterio che i giudici nazionali di ultima istanza devono applicare quando decidono se siano tenuti o meno ad adire la Corte in una situazione di eventuale acte clair rientra nella «ragionevole convinzione». Poiché la determinazione della corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione è una questione puramente giuridica, le norme procedurali ordinarie in materia di prova e di onere della prova non possono essere considerate pienamente applicabili al riguardo. In altri termini, il giudice nazionale deve decidere se, dinanzi ad esso, esistano elementi atti a suffragare un’interpretazione alternativa – vale a dire un’interpretazione diversa da quella che appare essere prima facie corretta – della disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi che sia sufficientemente plausibile da non poter essere del tutto disattesa ( 10 ). 35. In tale contesto, occorre peraltro ricordare che, come dichiarato dalla Corte al punto 51 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], se un giudice nazionale di ultima istanza decide di essere dispensato dall’obbligo di adire la Corte in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, esso deve motivare la propria decisione. 36. Come ho cercato di spiegare nelle mie conclusioni nella causa KUBERA, il livello di dettaglio richiesto della motivazione varia necessariamente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie. A mio avviso, dovrebbe di norma essere sufficiente che il giudice nazionale in questione: (i) indichi espressamente l’eccezione invocata (tra quelle codificate nella giurisprudenza CILFIT ( 11 )) e (ii) spieghi brevemente le ragioni per le quali tale eccezione è stata considerata applicabile. Tuttavia, ciò non esclude che, in taluni casi particolari, possa risultare necessaria una motivazione più dettagliata o, al contrario, che le ragioni del rifiuto del rinvio pregiudiziale siano così evidenti che una motivazione esplicita al riguardo possa non essere necessaria ( 12 ). 2. Sulla questione non trattata nell ’ ordinanza [OSCURATO:PERSONA] petroli Roma I 37. Per contro, nella sua ordinanza [OSCURATO:PERSONA] petroli Roma I, la Corte non ha esaminato la fondatezza della seconda questione pregiudiziale, dal momento che, come è stato esposto, tale questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile ( 13 ). Pertanto, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, dopo aver preso atto della valutazione della Corte al riguardo, non solleva alcuna questione in proposito, aggiungendo tuttavia che il problema sottostante rimane, a suo avviso, un problema pressante. 38. In sostanza, i dubbi del giudice del rinvio vertono sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema nazionale di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari che comprende l’interpretazione e l’applicazione di norme dell’Unione, come la decisione di non effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Il giudice del rinvio spiega che le incertezze circa la corretta interazione tra la normativa italiana sulla responsabilità dei giudici e le norme dell’Unione in materia di indipendenza della magistratura incidono sul modo in cui esso valuta il suo obbligo ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Comprendo che tale giudice ritiene che un regime troppo severo di responsabilità personale incoraggerebbe di fatto i giudici di ultima istanza a procedere a un rinvio pregiudiziale, anche in molti casi in cui essi ritengono che la portata e il significato delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione siano sufficientemente chiari. 39. La presente causa sembra costituire uno di tali casi, dato che il giudice del rinvio ha proceduto a un rinvio principalmente per evitare qualsiasi rischio di responsabilità, poiché ha ritenuto che le disposizioni del diritto dell’Unione in questione costituissero, ai fini della controversia, actes claires. 40. Poiché la questione sollevata dal giudice del rinvio è di ordine costituzionale con implicazioni sistemiche, mi sembra opportuno esporre alcune considerazioni al riguardo, nella speranza di assistere il giudice del rinvio e altri giudici nazionali che potrebbero trovarsi in una situazione analoga. 41. Tuttavia, è evidente che il presente procedimento non costituisce il foro appropriato per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di un regime di responsabilità dei giudici come quello istituito dal legislatore italiano con la legge n. 117 del 1988, come modificata ( 14 ). 42. Limiterò quindi la discussione a talune considerazioni di ordine generale, ponendo in particolare l’accento sui tipi di errore giudiziario che potrebbero dar luogo a (ciò che chiamerò) «responsabilità personale» dei giudici, senza pregiudicare l’indipendenza della magistratura. Con tale espressione, mi riferisco sia alla responsabilità civile sia alla responsabilità disciplinare . Sebbene i due tipi di responsabilità siano, naturalmente, in una certa misura diversi, ritengo che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, possano essere individuati vari principi applicabili a questi due tipi di responsabilità. Per contro, non affronterò qui la responsabilità penale, in quanto tale tipo di responsabilità non è coperto dalle disposizioni nazionali di cui trattasi e, in ogni caso, tale tipo di responsabilità sembra sollevare questioni diverse. 43. Per definire il contesto, opererò anzitutto una distinzione tra due ambiti di responsabilità per errori giudiziari: la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la responsabilità personale dei giudici. Questi ultimi sono stati oggetto di due correnti giurisprudenziali, che sono naturalmente strettamente connesse. 3. Sulla r esponsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri 44. Secondo una giurisprudenza costante, il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione è inerente al sistema istituito dai Trattati dell’Unione. Tale principio si applica ad ogni caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’organo dello Stato membro la cui azione od omissione è all’origine di tale violazione ( 15 ). 45. È altresì pacifico che una siffatta violazione conferisce ai singoli un diritto al risarcimento a tre condizioni: (i) la norma giuridica dell’Unione violata è preordinata a conferire loro diritti, (ii) la violazione di tale norma è sufficientemente qualificata e (iii) esiste un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subìto dai singoli ( 16 ). Tali condizioni sono state stabilite dal diritto dell’Unione e, pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono ingerirvisi, poiché ciò può condurre ad un’esclusione della responsabilità in situazioni in cui, altrimenti, essa sarebbe sorta ( 17 ). 46. In una serie di cause risalenti all’inizio del 2000, la Corte ha precisato che tali principi si applicano anche agli inadempimenti commessi dalle autorità giudiziarie nazionali, compresi quelli derivanti da decisioni di giudici di ultimo grado ( 18 ). 47. In tale contesto, la Corte ha altresì fornito alcune precisazioni per quanto riguarda la seconda condizione summenzionata, relativa alla violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, il che implica che non ogni violazione di una norma dell’Unione fa necessariamente sorgere la responsabilità di uno Stato membro. In particolare, per quanto riguarda gli inadempimenti imputabili ai giudici nazionali di ultima istanza, la Corte ha indicato che una siffatta condizione implica che «la responsabilità [dello Stato] può sussistere soltanto nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che statuisce in ultimo grado abbia manifestamente violato il diritto applicabile» ( 19 ). 48. La Corte ha dichiarato, al riguardo, che per stabilire se una violazione del diritto dell’Unione sia «sufficientemente qualificata», si devono considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale. Tra tali elementi, secondo la Corte, figurano: (i) il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, (ii) la portata del potere discrezionale che la norma infranta riserva alle autorità nazionali, (iii) l’intenzionalità o l’involontarietà dell’infrazione commessa del danno causato, (iv) la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto, (v) la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione, nonché (vi) (eventualmente) la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 20 ). 49. Intendo tale giurisprudenza nel senso che un mero mancato rinvio ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE da parte di un giudice nazionale di ultimo grado non può, di per sé, far sorgere la responsabilità dello Stato. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, «il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, è estraneo a qualsiasi iniziativa delle parti nel procedimento principale» e «[le parti non possono obbligare i giudici nazionali] a presentare una domanda di pronunzia pregiudiziale. (...) Il sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE non costituisce infatti un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale»( 21 ). 50. altri termini, l’articolo 267, terzo comma, TFUE non è una disposizione preordinata a conferire diritti ai singoli e, in quanto tale, una violazione di tale disposizione non può, di per sé , far sorgere la responsabilità dello Stato membro. Inoltre, è difficile immaginare come un mero rifiuto di rinvio possa arrecare pregiudizio ad una parte della controversia, qualora le disposizioni pertinenti di diritto dell’Unione siano correttamente interpretate. 51. Tuttavia, quando un giudice nazionale di ultima istanza interpreta erroneamente una disposizione del diritto dell’Unione, il fatto che esso abbia eventualmente violato l’obbligo di adire la Corte per quanto riguarda tale disposizione costituisce un elemento che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione. 52. Infine, può essere utile sottolineare che il principio della responsabilità dello Stato, inerente al sistema dei mezzi di ricorso istituito dai Trattati dell’Unione, implica non già la responsabilità personale dei giudici, bensì quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Poiché è lo Stato che può essere responsabile di decisioni giudiziarie contrarie al diritto dell’Unione e il risarcimento dei singoli interessati è versato a carico del bilancio nazionale, un siffatto regime di responsabilità non comporta alcun rischio particolare di rimettere in discussione l’indipendenza della magistratura nazionale ( 22 ). 4. Sulla r esponsabilità personale dei giudici 53. Per contro, l’istituzione di sistemi di responsabilità personale dei giudici in caso di errori giudiziari rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di disciplinare l’organizzazione della giustizia ( 23 ). [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale per istituire un siffatto sistema ( 24 ). Infatti, esistono diversi sistemi di questo tipo sia nell’Unione sia al di là di essa, che prevedono diversi gradi di immunità dalla responsabilità civile e/o disciplinare per gli atti compiuti nell’esercizio di funzioni giurisdizionali ( 25 ). 54. La Corte ha già avuto occasione di esaminare la compatibilità di taluni sistemi nazionali di responsabilità personale dei giudici con il diritto dell’Unione in una serie di cause di cui è stata investita nel corso degli ultimi anni. 55. A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto che l’esistenza di sistemi di responsabilità personale dei giudici per errori giudiziari può contribuire a rafforzare la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario. Tuttavia, la Corte ha anche messo in guardia sul fatto che, nell’esercizio della loro competenza in materia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione. In particolare, essa ha ritenuto indispensabile che qualsiasi sistema di questo tipo sia concepito in modo da preservare l’indipendenza degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione ( 26 ). 56. A questo punto, è appena il caso di sottolineare l’importanza del requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali che interpretano e applicano il diritto dell’Unione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 27 ). Tale requisito deriva, in particolare, dall’articolo 2 TUE, dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Essa è implicita anche nell’articolo 267 TFUE. 57. È evidente che il riconoscimento del principio della responsabilità personale dei giudici per errori giudiziari comporta taluni rischi per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura ( 28 ). I sistemi di responsabilità mal concepiti possono minacciare – o quanto meno suscitare agli occhi del pubblico un sospetto che rischiano di minacciare – l’equanimità e l’integrità del processo decisionale giudiziario. La semplice prospettiva di indagini disciplinari avviate su richiesta di membri del governo o della gerarchia giudiziaria, o di un’azione giudiziaria promossa da una parte delusa dall’esito del processo, può, in taluni casi, anche inconsapevolmente, esercitare una certa pressione su coloro che hanno il compito di statuire in una controversia civile o amministrativa, o in un penale ( 29 ). Siffatti procedimenti possono, infatti, comportare gravi conseguenze sulla vita e sulla carriera dei magistrati che vi sono sottoposti ( 30 ). Sistemi di responsabilità personale mal concepiti potrebbero quindi generare rischi di parzialità e/o avere un effetto dissuasivo sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali ( 31 ). 58. Per tale motivo, la Corte ha dichiarato che, «sebbene (...) la garanzia di indipendenza non esiga che ai giudici sia conferita un’immunità assoluta per gli atti adottati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie, la loro responsabilità personale può tuttavia sorgere per danni causati nell’esercizio delle loro funzioni solo in casi eccezionali, nei quali sia stata accertata la loro colpa grave» ( 32 ). Ne consegue che «una decisione [che] contenga un errore giudiziario non può, di per sé solo, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità personale del giudice interessato». 59. Inoltre, la Corte ha ritenuto che altri elementi dei sistemi nazionali di responsabilità personale dei giudici fossero necessari per garantire il rispetto del principio di indipendenza della magistratura. In particolare, la Corte ha dichiarato che tali sistemi devono prevedere «norme che definiscono, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari, sia le sanzioni concretamente applicabili, norme che prevedono l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscono la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari» ( 33 ). 60. È in tale contesto che farò ora alcune osservazioni che spero possano aiutare il giudice del rinvio a trattare la questione chiave esaminata nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale: quando un errore giudiziario possa far scattare la responsabilità personale dei giudici per le loro decisioni (erronee), senza pregiudicare l’indipendenza della magistratura ( 34 ). 5. Alcune considerazioni sulla responsabilità personale dei giudici e sull ’ indipendenza del la magistratura 61. Anzitutto, tengo a precisare che, a mio avviso, è impossibile prevedere un test che possa servire a tracciare una chiara linea di demarcazione tra gli errori giudiziari che possono far sorgere la responsabilità personale dei giudici senza minacciare l’indipendenza della magistratura e gli errori giudiziari che, al contrario, possono essere problematici sotto tale profilo. Ritengo che sia possibile fornire solo alcuni principi guida che potrebbero applicarsi tanto alla responsabilità civile quanto alla responsabilità disciplinare. 62. Molti di questi principi possono essere tratti dalla giurisprudenza della Corte sopra esaminata. Mi riferisco non solo alla giurisprudenza relativa alla responsabilità personale dei giudici, ma anche a quella relativa alla responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, tenuto conto del loro oggetto analogo, alcuni dei principi enunciati nelle sentenze della Corte in materia di responsabilità dello Stato possono, a mio avviso, applicarsi per analogia alla responsabilità personale dei giudici. 63. Tuttavia, ritengo che, in generale, la responsabilità personale debba essere più difficile da attivare rispetto alla responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, la Corte ha dichiarato che, sebbene le forme di responsabilità dello Stato non sollevino generalmente alcuna questione per quanto riguarda il requisito dell’indipendenza della magistratura, la situazione potrebbe essere diversa per i sistemi di responsabilità personale. Tali sistemi, se mal concepiti, potrebbero potenzialmente pregiudicare l’indipendenza della magistratura. Di conseguenza, per quanto riguarda i sistemi di responsabilità personale, la Corte ha sottolineato che una siffatta responsabilità può sorgere solo in casi «del tutto» eccezionali ( 35 ). 64. Ciò vale naturalmente anche per quanto riguarda l’obbligo dei giudici nazionali di ultima istanza di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. A tal riguardo, posso, pertanto, solo parzialmente condividere la posizione espressa dall’avvocata generale Ćapeta ( 36 ), secondo la quale il mancato rinvio pregiudiziale non potrebbe mai far sorgere la responsabilità personale dei giudici, purché questi ultimi abbiano debitamente spiegato le ragioni del loro rifiuto di farlo. Spiegherò ora cosa intendo con ciò. 65. Dall’articolo 267, terzo comma, TFUE derivano due obblighi: uno di natura più sostanziale (di adire la Corte quando è stata sollevata una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e le eccezioni CILFIT non si applicano), e uno di natura più procedurale (di motivare un rifiuto di rinvio pregiudiziale) ( 37 ). Pur essendo indissolubilmente collegati, si tratta di obblighi distinti. 66. Non vedo alcun motivo plausibile per cui solo la violazione di uno di essi possa far sorgere la responsabilità. Ciò vale a maggior ragione in quanto è chiaramente l’obbligo di adire la Corte a costituire l’obbligo principale e più importante tra i due, data la sua incidenza tanto sulla controversia di cui trattasi quanto sull’unità e sulla coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. L’obbligo di motivazione è accessorio ed essenziale per garantire il rispetto di tale obbligo principale. 67. Come dichiarato dalla Corte, garantire la tutela di tale indipendenza non può, in particolare, avere la conseguenza «di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di un giudice possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sorgere a causa di decisioni giudiziarie adottate da quest’ultimo. Infatti, un siffatto requisito di indipendenza non mira, evidentemente, ad avallare eventuali condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, che consistano, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa particolarmente gravi e grossolani le norme del diritto nazionale e dell’Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere arbitrio o diniego di giustizia quando essi sono chiamati (...) a pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte dai singoli» ( 38 ). 68. Tali considerazioni sembrano pertinenti, in linea di principio, per qualsiasi obbligo derivante dalle norme dell’Unione. Pertanto, non si può escludere che il mancato rinvio alla Corte, a causa di un errore di interpretazione e di applicazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 39 ), possa validamente far sorgere la responsabilità personale dei giudici responsabili di una siffatta violazione ( 40 ). 69. Tuttavia, mi sembra necessario, in questa fase, distinguere la responsabilità civile dalla responsabilità disciplinare. In materia di responsabilità civile, ritengo che una violazione dell’obbligo di rinvio debba condurre a una siffatta responsabilità solo qualora la disposizione dell’Unione per la quale il giudice nazionale avrebbe dovuto adire la Corte sia stata interpretata in modo errato, causando in tal modo un danno al richiedente. Come ho spiegato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, se le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione sono correttamente applicate, non può esservi un danno per le parti della controversia. 70. Per contro, in caso di responsabilità disciplinare , non vedo alcun motivo per escludere che una violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale possa giustificare, in talune circostanze eccezionali, misure disciplinari indipendentemente dal danno causato alle parti di una controversia. Ciò può verificarsi, in particolare, quando un rifiuto di rinvio pregiudiziale non costituisce un caso raro o isolato, ma rientra in una serie di errori. In tal caso, le conseguenze negative derivanti dalla violazione incidono sull’effettività del meccanismo di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE. 71. In ogni caso, ribadisco, ancora una volta, che le due forme di responsabilità possono sorgere solo in casi del tutto eccezionali . 72. Ad esempio, il fatto che la Corte abbia constatato un siffatto inadempimento nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 258 o dell’articolo 259 TFUE ( 41 ) non è determinante al riguardo. Infatti, qualsiasi violazione del diritto dell’Unione – indipendentemente dal suo carattere manifesto e dal suo grado di gravità – può essere oggetto di una procedura d’infrazione ( 42 ). 73. Lo stesso vale, mutatis mutandis , per quanto riguarda le situazioni in cui la Corte è invitata da un giudice nazionale a esaminare se, in circostanze particolari, l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di ultima istanza è tenuto ad adire la Corte ( 43 ). A meno che non sia specificamente chiamata a pronunciarsi sulla gravità dell’inadempimento ai fini della responsabilità (dello Stato o dei giudici), la Corte risponderebbe semplicemente chiarendo la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, alla luce degli elementi di diritto e di fatto che il giudice del rinvio ha portato a sua conoscenza. 74. Inoltre, una siffatta responsabilità non può derivare dal mero fatto che, in una giurisprudenza successiva, la Corte abbia adottato un’interpretazione della norma dell’Unione in questione diversa rispetto a quella del giudice nazionale che aveva considerato tale norma come un acte clair (o un acte éclairé). A mio avviso, gli elementi ex post facto dovrebbero essere utilizzati con grande cautela in tale contesto. Come in ogni altro sistema giuridico, la giurisprudenza dell’Unione è in costante evoluzione, in quanto i giudici dell’Unione europea (Corte di giustizia dell’Unione europea e giudici nazionali) emettono nuove decisioni che applicano le norme esistenti a nuovi insiemi di circostanze. Questo fenomeno è probabilmente ancora più importante nell’Unione europea, che fin dall’inizio è stata concepita come un’entità dinamica. 75. A mio avviso, quattro parametri possono essere cruciali per stabilire un errore giudiziario che, a causa del suo carattere del tutto eccezionale, potrebbe potenzialmente far sorgere la responsabilità personale, senza che ciò pregiudichi l’indipendenza della magistratura. Dal punto di vista di un giudice ragionevole e prudente, l’errore giudiziario – nella specie, l’assenza di rinvio pregiudiziale – deve essere (i) manifesto (chiaro ed evidente, non discutibile); (ii) rilevante (incide significativamente sull’esito del procedimento principale o sull’effettività del meccanismo di cooperazione); (iii) inescusabile (in assenza di qualsiasi fattore che avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad un errore); e (iv) il risultato di una scelta deliberata dei giudici di disattendere la legge o di una grave negligenza da parte loro. 76. Tali conclusioni mi sembrano sostanzialmente conformi sia alle norme internazionali sia alla giurisprudenza della Corte costituzionale ( 44 ). 77. Un sistema nazionale di responsabilità personale dei giudici in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, ivi compreso il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, che potrebbe essere attivato per violazioni minori, potrebbe, a mio avviso, compromettere l’equità e l’integrità del processo decisionale giudiziario, pregiudicando in tal modo l’ indipendenza della magistratura . 78. Inoltre, un siffatto sistema potrebbe pregiudicare l’ effettività del sistema di cooperazione giudiziaria e di dialogo tra i giudici nazionali e la Corte istituito dall’articolo 267 TFUE ( 45 ). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le norme di diritto nazionale non possono avere l’effetto di impedire a un giudice nazionale di esercitare il suo potere di rinvio o, se del caso, di conformarsi a tale obbligo. La combinazione di tali elementi (margine di discrezionalità e obbligo, a seconda delle circostanze) è, come dichiarato dalla Corte, una parte «inerente» a tale sistema di cooperazione e di dialogo ( 46 ). 79. A mio avviso, considerazioni analoghe si applicano alle norme di diritto nazionale che, di fatto, privano i giudici nazionali di ultima istanza del margine di manovra loro riconosciuto dall’articolo 267 TFUE per valutare se una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sia stata «sollevata» correttamente dinanzi ad essi. La questione se l’una o l’altra delle eccezioni previste nella sentenza CILFIT si applichi in un determinato caso richiede che il giudice in questione proceda ad una valutazione articolata ( 47 ). Per stabilire se sia applicabile l’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE occorre tenere conto di una serie di elementi, e spetta in linea di principio al giudice nazionale farlo, agendo in modo indipendente e con tutta la diligenza dovuta ( 48 ). 80. Il diritto nazionale non può avere l’effetto di limitare il margine di manovra del giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché talune situazioni in cui non esiste un obbligo di rinvio sono trattate, in pratica, come situazioni in cui occorre procedere a un rinvio pregiudiziale ( 49 ). In tali circostanze, verrebbero effettuati numerosi rinvii pregiudiziali, mentre non vi sarebbe alcuna reale necessità a tal fine. Ciò, da un lato, ritarderebbe inutilmente la soluzione delle controversie di cui trattasi e aumenterebbe il carico di lavoro della Corte, il che potrebbe, a sua volta, pregiudicare il trattamento efficace e tempestivo delle altre cause pendenti dinanzi ad essa e, dall’altro, si presterebbe altresì ad abusi di procedura da parte di soggetti poco scrupolosi. 81. Alla luce di quanto precede, ritengo che i sistemi nazionali di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari, comprese le violazioni del requisito dell’indipendenza della magistratura derivante dal diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, siano compatibili con il diritto dell’Unione qualora siano limitati a situazioni del tutto eccezionali, ovvero situazioni in cui un errore giudiziario è manifesto, rilevante e inescusabile, in quanto deriva dalla decisione deliberata di un giudice di disapplicare la legge o da una grave negligenza da parte sua. C. Sulle questioni pregiudiziali 82. Con i suoi tre quesiti, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare tre serie di norme dell’Unione, chiedendo alla Corte se una normativa nazionale quale il decreto legislativo sia compatibile con (i) gli articoli da 101 a 106 TFUE; (ii) con le disposizioni della direttiva 2006/123; e (iii) con le disposizioni della direttiva 2008/118. 83. Ho spiegato ai paragrafi da 25 a 27 delle presenti conclusioni che le questioni pregiudiziali sono irricevibili per quanto riguarda gli articoli da 101 a 106 TFUE. Esaminerò qui di seguito l’interpretazione delle altre due serie di disposizioni. 1. Direttiva 2006/123 84. La direttiva 2006/123, spesso denominata «direttiva servizi», «stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi», (articolo 1, paragrafo 1), rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo di un mercato dei servizi all’interno dell’Unione europea, al fine di rafforzare il mercato interno promuovendo nel contempo un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo (considerando 1 e 5). 85. L’articolo 2 della direttiva 2006/123, che riguarda il «campo di applicazione» di quest’ultima, prevede che essa «si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro» (paragrafo 1). Esso elenca poi alcune attività alle quali, in via eccezionale, la direttiva non si applica (paragrafo 2) e prevede infine che la direttiva «non si applica al settore fiscale » (paragrafo 3) ( 50 ). 86. Il considerando 29 della direttiva 2006/123 chiarisce la ratio di tale esclusione: «Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme [dell’Unione] già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione [di tale] direttiva». 87. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK, la Corte ha dichiarato, alla luce di tali elementi, che l’espressione «settore fiscale» deve essere interpretata estensivamente, comprendendo «non solo tutti i settori tributari, ma anche tutti gli aspetti di detta materia» ( 51 ). 88. Alla luce di quanto precede, occorre considerare che le disposizioni nazionali contestate da CPR riguardano il «settore fiscale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123. Tali disposizioni stabiliscono le condizioni alle quali è concesso un vantaggio fiscale a taluni operatori economici (depositari). Tale vantaggio consiste, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/118, nell’autorizzazione «a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa in un deposito fiscale» ( 52 ). 89. Infatti, il decreto legislativo costituisce una misura di attuazione della direttiva 2008/118, un atto legislativo adottato ai sensi dell’ex articolo 93 CE (divenuto articolo 113 TFUE), che consente l’adozione delle «disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette». Per contro, la direttiva 2006/123 è stata adottata sul fondamento degli ex articoli 47, paragrafo 2, e 55 CE (divenuti articolo 53, paragrafo 2, e articolo 62 TFUE), basi giuridiche relative alla libera circolazione dei servizi. 90. Pertanto, dato che la direttiva 2006/123 non è applicabile nel caso di specie, essa non può essere interpretata nel senso che osta a disposizioni come quelle previste dal decreto legislativo. 2. Direttiva 2008/118 91. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, «[l]’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale». La stessa disposizione aggiunge che «[t]ale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso » ( 53 ). 92. Secondo il considerando 15 della direttiva 2008/118, «[D]ata la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale , occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli» . Il considerando 16 della medesima direttiva aggiunge che «[è] anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati (...)» ( 54 ). 93. Risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il sistema di autorizzazione è uno strumento di prevenzione dell’evasione fiscale, delle elusioni e delle frodi. L’obiettivo di un sistema siffatto è, infatti, di «garantire che il depositario sia in possesso della necessaria affidabilità per il regime di sospensione dell’imposta» ( 55 ). Come la Corte ha dichiarato a più riprese, «nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118, in via generale, la prevenzione dell’evasione e degli abusi costituisce un obiettivo comune al diritto dell’Unione e agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (...) come attestano i considerando 15 e 16 nonché l’articolo 16 di quest’ultima» ( 56 ). 94. Si tratta, in realtà, dell’ unico obiettivo del sistema in questione ( 57 ). Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono perseguire altri obiettivi, estranei a quello di prevenire le frodi e gli abusi fiscali, mediante il sistema di autorizzazione previsto da tale direttiva. 95. Tuttavia, dato che le condizioni previste dal diritto nazionale per la concessione dell’autorizzazione mirano a promuovere tale obiettivo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità al riguardo. Infatti, la direttiva 2008/118 non contiene alcuna norma né alcun principio guida in materia. Come indicato nella raccomandazione 2000/789/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa ( 58 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno impiegato diversi criteri a tal fine. 96. In udienza, il governo italiano ha spiegato che, in base alla sua esperienza, la frode è più spesso perpetrata da piccole società di nuova costituzione – spesso costituite da «prestanome» – che vengono rapidamente sciolte quando il comportamento illecito viene scoperto dai pubblici poteri. Per questo motivo la normativa italiana si basa principalmente su criteri che garantiscono una capacità minima o un’attività commerciale rilevante per il deposito o il suo collegamento con depositi esistenti con una comprovata esperienza delle attività reali. Tale governo ha aggiunto che il «proliferare» dei piccoli magazzini renderebbe il controllo delle loro attività difficile e costoso per i pubblici poteri. 97. In tale contesto, non vedo nulla nella direttiva 2008/118 che possa ostare, in linea di principio, a una normativa nazionale che subordini l’autorizzazione richiesta al rispetto di criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi. Nella misura in cui il contesto fattuale fornito dal governo italiano è confermato – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – nessun elemento del fascicolo suggerisce che, scegliendo i criteri summenzionati, le autorità italiane abbiano ecceduto il margine di discrezionalità loro riconosciuto dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118. 98. Come ho chiarito, gli [OSCURATO:PERSONA] membri disponevano di un ampio margine di discrezionalità in tale contesto. Il considerando 15 della direttiva 2008/118 precisava che la facilitazione dei controlli figurava tra gli obiettivi perseguiti dal regime di autorizzazioni. Inoltre, la raccomandazione 2000/789 invitava gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad «applicare criteri rigorosi per la concessione delle autorizzazioni» ( 59 ). 99. Tuttavia, non si deve dimenticare che l’obiettivo ultimo della direttiva 2008/118 era quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno armonizzando le condizioni di riscossione delle accise sui prodotti ( 60 ). Va quindi da sé che le misure nazionali pertinenti dovrebbero mirare – come indica giustamente l’articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2000/789 – a raggiungere un equilibrio tra facilitare gli scambi e consentire un controllo efficace. 100. La necessità di un approccio equilibrato al riguardo deriva anche dal principio di proporzionalità . Infatti, secondo una giurisprudenza costante, quando recepiscono o attuano il diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui, certamente, la proporzionalità. Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono avvalersi di mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, non devono eccedere quanto necessario a tal fine e portano il minor pregiudizio possibile agli altri obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi. Così, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati devono essere proporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 61 ). 101. Più precisamente, la valutazione della proporzionalità comprende un esame di tre criteri cumulativi, vale a dire se le misure adottate siano (i) «idonee», (ii) «necessarie» e (iii) «proporzionate in senso stretto» ( 62 ). 102. Nel caso di specie, tenuto conto della natura tecnica dell’oggetto, la valutazione della proporzionalità delle disposizioni impugnate non è affatto agevole. Di conseguenza, si tratta di un compito che è più opportuno affidare alla valutazione del giudice del rinvio. Al fine di fornire alcune indicazioni utili a tale giudice, tuttavia, svolgerò ora alcune considerazioni su come tale valutazione dovrebbe essere effettuata, alla luce delle caratteristiche specifiche delle disposizioni controverse. 103. In primo luogo, il giudice del rinvio dovrebbe verificare l’ adeguatezza della misura, vale a dire se essa possa contribuire alla realizzazione dell’obiettivo perseguito, riflettendo una reale preoccupazione di conseguirlo in modo coerente e sistematico. 104. Nella presente causa, ciò può obbligare il giudice del rinvio a verificare, anzitutto, se i criteri utilizzati siano stati effettivamente concepiti per perseguire l’obiettivo del contrasto alle evasioni e agli abusi fiscali ( prevenendo le situazioni in cui tipicamente si verifica la frode e facilitando i controlli ex post). In tale contesto, il giudice del rinvio dovrebbe, a mio avviso, garantire che criteri formulati in modo vago e/o che lasciano un ampio potere discrezionale all’autorità doganale (come quello relativo alle «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto») siano interpretati e applicati in modo corretto. 105. Ciò significa che gli elementi presi in considerazione da tale autorità, per verificare se tali condizioni siano soddisfatte, riguardano soltanto l’affidabilità del depositario e non considerazioni di tipo diverso, come di natura commerciale o economica. Ad esempio, le autorità non potrebbero subordinare la concessione di una licenza alla propria valutazione della questione se esista una domanda sul mercato di depositi supplementari o se la superficie selezionata per l’impianto sia sufficientemente «coperta» da altri depositi. 106. L’adeguatezza della misura presuppone altresì che i criteri enunciati nel decreto legislativo (in termini di tipi di parametri, di importi rispetto ai quali tali parametri sono fissati, ecc.) possano contribuire utilmente all’obiettivo perseguito, nella fattispecie la prevenzione delle evasioni e degli abusi fiscali. In altri termini, occorre stabilire se tali criteri siano adeguati per individuare situazioni che danno luogo più frequentemente a frodi e abusi, tenuto conto delle risorse che lo Stato può ragionevolmente mobilitare per controlli ex ante ed ex post . 107. In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo cui la misura deve essere «necessaria», il giudice del rinvio dovrebbe verificare (i) se esistessero misure meno restrittive altrettanto efficaci e (ii) se tale misura non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di cui trattasi. 108. In pratica, ciò significa, soprattutto, che occorre esaminare se fosse possibile per le autorità italiane adottare condizioni alternative meno rigorose ( 63 ), che avrebbero raggiunto il livello adeguato di protezione contro l’evasione e la frode fiscali. 109. In terzo luogo, la proporzionalità in senso stretto comporta una valutazione degli inconvenienti causati da una determinata misura e della questione se tali inconvenienti siano proporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Ciò implica, in particolare, di concentrarsi sulla questione se la misura in questione stabilisca un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, vale a dire l’interesse perseguito dallo Stato con la misura in questione (prevenzione dell’evasione e degli abusi fiscali), e quello dei soggetti lesi (le imprese che trovano difficile, o addirittura impossibile provare la loro affidabilità). 110. Alla luce degli argomenti addotti da CPR, mi sembra che, nel caso di specie, sarà fondamentale verificare che il legislatore italiano non abbia fissato la «barra» troppo in alto, cosicché solo (o principalmente) i grandi gruppi possono effettivamente beneficiare del vantaggio fiscale in questione. Anche le piccole imprese e gli operatori indipendenti dovrebbero essere in grado di dimostrare la loro affidabilità senza doversi sottoporre a procedure amministrative eccessive, inutili o irragionevolmente lunghe e costose. 111. In tale contesto, è naturalmente importante verificare non solo che i criteri enunciati nel decreto legislativo siano adeguati «sulla carta», ma anche che essi siano applicati dalle autorità doganali in modo equo e non discriminatorio. Qualsiasi differenza di trattamento tra i diversi operatori – tanto nella legge stessa quanto nella sua applicazione quotidiana – dovrebbe essere ragionevole e legata a una differenza oggettiva per quanto riguarda il livello di rischio in ciascuna situazione per l’effettiva riscossione delle accise. 112. In tale contesto, aggiungo che il fatto che le autorità amministrative (nel caso di specie, l’Agenzia delle dogane) adottino atti non vincolanti (come una «circolare amministrativa» ( 64 )) destinati a guidare il loro personale «sul campo» per quanto riguarda la corretta interpretazione della normativa nazionale pertinente non sembra di per sé problematico. A tal riguardo, occorre tuttavia apportare due precisazioni. Da un lato, anche se non sono vincolanti, è essenziale che tali atti siano conformi al diritto dell’Unione. In caso contrario, essi potrebbero essere fuorvianti per le autorità responsabili della concessione della licenza, il che potrebbe comportare una potenziale violazione delle pertinenti norme dell’Unione. Dall’altro lato, nei limiti in cui tali atti hanno un impatto materiale sul modo in cui sono applicate le condizioni previste dalla normativa nazionale, può risultare necessario, per ragioni di certezza del diritto, rendere tali atti accessibili alle imprese interessate. 113. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 16 della direttiva 2008/118 non osti a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, salvo il principio di proporzionalità, il cui rispetto deve essere verificato dal giudice del rinvio. V. Conclusione 114. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato (Italia) dichiarando quanto segue: (1)      La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, –        non osta a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa. (2)      L’articolo 16 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, –        non osta a misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, nel rispetto del principio di proporzionalità. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 V. ordinanza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:SOCIETA] (C‑597/21; in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:SOCIETA] I», EU:C:2022:1010). 3 GU 2006, L 376, pag. 36. 4 GU 2009, L 9, pag. 12. 5 Abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58, pag. 4), come modificata. 6 V., in particolare, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81; in prosieguo: la «sentenza CILFIT», EU:C:1982:335, punto 21), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2021:799, punto 33). 7 V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 40 e giurisprudenza citata. In tale contesto, può essere utile sottolineare che un siffatto criterio vale anche per il cosiddetto acte éclairé. Analogamente, conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafo 33). 8 [OSCURATO:PERSONA] I, punti da 36 a 58. 9 V. anche conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite X e van Dijk (C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:319, paragrafo 67): «i giudici di ultimo grado chiamati a pronunciarsi sulla questione devono essere convinti, nella loro mente , che altri giudici concorderebbero con loro». Il corsivo è nell’originale. 10 V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 47 e 48, nonché conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella stessa causa, paragrafi da 150 a 157 (EU:C:2021:291), e le mie conclusioni nella causa KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafo 106) (in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa KUBERA»). 11 V., in particolare, sentenza CILFIT e a., punto 21 (in prosieguo: le «eccezioni CILFIT»). 12 V. paragrafi da 122 a 133 delle mie conclusioni nella causa KUBERA. 13 La questione era la seguente: «Se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’articolo 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare». 14 Può essere utile sottolineare ancora una volta che il Consiglio di Stato non ha posto alcuna questione al riguardo. 15 V., ad esempio, sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza citata). 16 V., segnatamente, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 35 e giurisprudenza citata). 17 V., ad esempio, sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 32 e giurisprudenza citata). 18 V., in particolare, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01; in prosieguo: la «sentenza Köbler», EU:C:2003:513, punti da 33 a 36); del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03; in prosieguo: la «sentenza Traghetti», EU:C:2006:391, punti da 30 a 32); e, più recentemente, del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 20). 19 V., ad esempio, sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 24 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio. 20 V. sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 42 e giurisprudenza citata). 21 V. sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], punti 53 e 54 (riferimenti alla giurisprudenza omessi). 22 V., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 35 e giurisprudenza citata). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207, paragrafo 46), e conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 75). 23 V., in particolare, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19; in prosieguo: la «sentenza AFJR», EU:C:2021:393, punto 229). 24 V. altresì, in tale contesto, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19 e C‑355/19, EU:C:2020:746, paragrafo 265). 25 V., tra l’altro, Consiglio d’Europa, Commissione di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] overview of legislation on disciplinary liability of judges and presidents of the constitutional courts in the 46 Council of Europe member States, 9 dicembre 2024; Mikuli, P. (a cura di), Accountability of [OSCURATO:PERSONA] – Theoretical and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2025, capitoli 5 e 6. 26 V. sentenza nella causa AFJR, punti 229 e 230. 27 Sarà sufficiente ricordare la costante giurisprudenza secondo la quale tale requisito, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto. V., in particolare, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 48 e giurisprudenza citata). 28 V. sentenza AFJR, punto 232. V., analogamente, Corte costituzionale (Italia), sentenza del 3 febbraio 1987, n. 26, punto 4: «la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati (...) a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni». 29 V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di un giudice costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 90 e giurisprudenza citata). 30 V. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 83), con riferimento alla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo. 31 V., in particolare, sentenza AFJR, punto 236. Come dichiarato dalla Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA] nella causa Pierson v Ray [386 U.S. 547 (1967)], «spetta a un giudice decidere su tutte le cause che rientrano nella sua competenza di cui è investito, comprese le cause controverse che suscitano i sentimenti più intensi delle parti. I suoi errori possono essere corretti in sede di appello, ma egli non dovrebbe temere che le parti non soddisfatte possano intimorirlo con una causa (...) Imporre un tale onere ai giudici non contribuirebbe all’adozione di una decisione fondata e coraggiosa, bensì all’intimidazione». [OSCURATO:PERSONA], l’immunità concessa ai giudici per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali è molto ampia. V., in particolare, sentenza della Corte Suprema Bradley v. Fisher [80 U.S. 335 (1871)]. 32 V. sentenza AFJR, punto 234. Il corsivo è mio. 33 Ibid. V. altresì, a tal riguardo, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑54719, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 239 e giurisprudenza citata). 34 V., ad esempio, sentenze del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 95); e del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet (C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23, EU:C:2025:303, punto 86). V. anche, più in generale, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 45 e segg.). 35 V. sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 137, 139 e 141); e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 126 e 127). 36 Conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafo 50). 37 Tale obbligo discende dall’«articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta»: v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 51 e sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 61 a 65). 38 V. sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 238 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio. 39 V., per analogia, sentenza Traghetti, punto 35. 40 Mutatis mutandis , considerazioni analoghe si applicano per quanto riguarda l’assenza, da parte di un giudice nazionale di ultima istanza, di motivazione quando rifiuta di procedere a un rinvio pregiudiziale, mentre una parte ha sollevato una questione di diritto dell’Unione e l’ha espressamente invitato tale giudice a farlo. Tuttavia, non ritengo che un difetto di motivazione possa essere considerato sufficientemente grave o manifesto qualora la decisione del giudice nazionale sia stata pronunciata prima della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. È del resto la prima volta che la Corte si pronuncia espressamente su tale obbligo accessorio. 41 V. sentenze del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta) (C‑416/17, EU:C:2018:811), e del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte suprema) (C‑516/22, EU:C:2024:231). 42 V., in tal senso, sentenze del 27 novembre 1990, Commissione/Italia (C‑209/88, EU:C:1990:423, punti da 12 a 14), e del 30 gennaio 2003, Commissione/Danimarca (C‑226/01, EU:C:2003:60, punto 32). 43 V. sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a. (C‑160/14, EU:C:2015:565). 44 Per quanto riguarda le norme internazionali, cfr. ad esempio Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull’indipendenza della magistratura, adottati il 6 settembre 1985 (Principio 16); Consiglio d’Europa, Carta europea sullo statuto dei giudici, adottata dall’8 al 10 luglio 1998 (punti da 5.1 a 5.3); e Consiglio d’Europa, Raccomandazione del Comitato dei ministri agli [OSCURATO:PERSONA] membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, adottata il 17 novembre 2010 (punti da 66 a 71). Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale, v., in particolare, sentenze dell’11 gennaio 1989, n. 18, punto 10; e del 6 luglio 2022, n. 205, punto 8. 45 V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 226). 46 Ibid., punto 225. 47 V. anche le mie conclusioni nella causa KUBERA, cit. (paragrafi 113 e 114). 48 In tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk (C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 59); e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 50. 49 V. anche, per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 53. 50 Il corsivo è mio. 51 Sentenza del 22 dicembre 2022 (C‑83/21, EU:C:2022:1018, punti da 25 a 28). 52 Il corsivo è mio. 53 Il corsivo è mio. 54 Il corsivo è mio. 55 V. sentenza del 18 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] et Rhône (C‑314/06, EU:C:2007:817, punto 38). 56 V., in particolare, sentenza del 14 settembre 2023, Vinal (C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 57 V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] et Rhône (C‑314/06, EU:C:2007:457, paragrafo 46). 58 GU 2000, L 314, pag. 29. V. considerando 5 della direttiva. 59 Articolo 2, paragrafo 1. Il corsivo è mio. 60 V., segnatamente, considerando 8 e articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118. 61 V., in particolare, sentenza del 13 gennaio 2022, MONO (C‑326/20, EU:C:2022:7, punti 34 e 35). 62 V. più in dettaglio, con riferimenti alla giurisprudenza pertinente, le mie conclusioni nella causa Cilevičs e a. (C‑391/20, EU:C:2022:166, paragrafo 77); e [OSCURATO:PERSONA] (C‑128/22, EU:C:2023:645, paragrafi da 91 a 133). 63 Si tratta manifestamente di un elemento che spetta all’impresa che contesta il provvedimento nazionale addurre e provare in modo giuridicamente adeguato. 64 V. supra , paragrafo 14.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris