Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08931/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva trasmessa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità concorsuale per il delitto di cui all'art.628 cod. pen. non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive, condividendo le argomentazioni del primo giudice; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, le riprese delle telecamere di videosorveglianza, il riconoscimento dell'imputato, i dati dei tabulati e il contenuto delle conversazioni registrate in caserma tra gli indagati; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante non è consentito in questa sede perché incide sulla discrezionalità del giudice di merito, e non deduce manifeste illogicità; che il terzo motivo relativo al diniego della pena sostitutiva è manifestamente infondato, poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'assenza di riferimenti stabili nella vita dell'imputato e di segnali di resipiscenza per desumerne l'inidoneità della pena sostitutiva a garantire un percorso di rieducazione del condannato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva trasmessa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità concorsuale per il delitto di cui all'art.628 cod. pen. non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive, condividendo le argomentazioni del primo giudice; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, le riprese delle telecamere di videosorveglianza, il riconoscimento dell'imputato, i dati dei tabulati e il contenuto delle conversazioni registrate in caserma tra gli indagati; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante non è consentito in questa sede perché incide sulla discrezionalità del giudice di merito, e non deduce manifeste illogicità; che il terzo motivo relativo al diniego della pena sostitutiva è manifestamente infondato, poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'assenza di riferimenti stabili nella vita dell'imputato e di segnali di resipiscenza per desumerne l'inidoneità della pena sostitutiva a garantire un percorso di rieducazione del condannato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 fe
Sentenza Cassazione n. 08931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris