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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2016

Cassazione n. 11695/2026

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legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi liquidatore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

PIEMONTE, n. 694/2016,depositata il 25/05/2016;Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione, s.r.l (di seguito I.N.E.) avviso di accertamento con cuirecuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, un maggiorreddito in ragione della plusvalenza realizzata a seguito della cessionea terzi della totalità delle quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA].r.l.L’Ufficio disconosceva l’applicabilità alla cessione del regime c.d.Pex (partecipatio exemption) di cui all’art. 87 t.u.i.r. di cui la società –la quale nel modello Unico 2010 aveva originariamente dichiaratol’intero imponibile – si era avvalsa presentando, nel 2011,dichiarazione integrativa a rettifica della precedente e, per l’effetto,sottoponeva a tassazione l’intera plusvalenza.1.1.

La detta partecipazione apparteneva, inizialmente, ad unaterza società la [OSCURATO:SOCIETA]. che, con contratto preliminare del24 aprile 2006, l’aveva promessa in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] SA; aseguito della scissione della cedente, in data 18 dicembre 2006, lasocietà era pervenuta nel patrimonio della Co.Ver.

Energy-Holdings.r.l., la quale, in data, 26 marzo 2008, l’aveva ceduta alla I.N.E.,odierna ricorrente.

Quest’ultima, poi, scioltosi il preliminare che laobbligava al trasferimento della partecipazione alla originariapromissaria acquirente, in data 9 novembre 2009, aveva stipulato altropreliminare con la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale l’aveva definitivamentetrasferita in data 16 dicembre 2009, così realizzandosi la plusvalenzaoggetto della ripresa a tassazione.1.2.

Il recupero veniva motivato dall’Ufficio in ragione dellainsussistenza dei presupposti per beneficiare del regime pex e, inparticolare, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 87 lett. b) e d)Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026t.u.i.r.

In particolare, l’Ufficio contestava che la classificazione dellapartecipazione in bilancio nella categoria delle immobilizzazionifinanziarie era il frutto di un’operazione elusiva ex art. 37-bis d.P.R. n.600 del 1973, atteso che la medesima avrebbe dovuto essereclassificata tra le attività finanziarie in quanto, sin dalla suaacquisizione, era stata economicamente destinata alla vendita; chemancava il requisito della commercialità in capo alla societàpartecipata.2.

Il giudizio, dichiarato interrotto in ragione del fallimento dellasocietà, veniva riassunto dal liquidatore volontario della società aseguito della manifestazione da parte del curatore della mancanza diinteresse alla sua prosecuzione.La C.t.p. accoglieva il ricorso.L’Agenzia delle Entrate spiegava appello e la C.t.r., con la sentenzadi cui all’epigrafe, accoglieva l’appello rilevando che la partecipazioneavrebbe dovuto essere correttamente classificata nell’attivo circolante,con la conseguenza che non avrebbe potuto beneficiare del regime diesenzione parziale di cui al regime pex.4.

Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione e l’Agenzia delleentrate si è difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione o falsaapplicazione dell’art. 87 t.u.i.r. e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973e muove due censure.1.1.

Con la prima, critica la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che la partecipazione fosse stata iscritta indebitamente trale immobilizzazioni finanziarie.

Osserva che la C.t.r. ha errato per averriconosciuto valore dirimente al dato formale dell’esistenza di unaccordo preliminare condizionato, intercorso tra soggetti diversi,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026inferendo, così, l’ontologica destinazione della cessione dellapartecipazione e tralasciando di considerare, non solo, che lapartecipazione della Volturino non era necessariamente oggetto difutura cessione, tout court, ma anche, che in ragione degli eventisuccessivi alla stipula del contratto preliminare tale accordo era venutomeno e la cessione non era mai avvenuta.1.2.

Con la seconda, critica la sentenza per aver ritenuto che lapartecipazione avrebbe dovuto essere correttamente classificata comebilancio.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

L’art. 2424-bis c.c. stabilisce che «gli elementi patrimonialidestinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra leimmobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura noninferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumonoimmobilizzazioni».

Pertanto, nel sistema civilistico, sonoimmobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate, per decisionedegli organi amministrativi della società, ad investimento durevole e,per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misuranon inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad undecimo se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Sitratta, invero, di presunzione non assoluta (iuris tantum); infatti,partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivocircolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.2.2.

Va rilevato, tuttavia, che il criterio per l'allocazione dellepartecipazioni tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante non è soloquello della durevolezza dell'investimento, ma, soprattutto, delladestinazione strategica attribuita dagli amministratori.

Nel caso in cuila partecipazione al capitale in un'altra impresa costituisca uninvestimento motivato da meri intenti speculativi, o comunqueCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026destinato ad un disinvestimento nel breve periodo, la relativa iscrizionedovrà essere effettuata tra le poste dell'attivo circolante.

Viceversa,l’allocazione tra le immobilizzazioni presuppone una strategia volta aduna detenzione duratura della partecipazione.Il principio contabile n. 21 dell’[OSCURATO:PERSONA] di contabilità(OIC 21) stabilisce, in proposito, che, in relazione alle proprie strategieaziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto delcriterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazionidella medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversinell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversinell’attivo circolante.

Al fine di determinare l’esistenza delladestinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa,sono, pertanto, determinanti la volontà della direzione aziendale el’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per unperiodo prolungato di tempo.2.3.

L’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazionifinanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso è requisitoimprescindibile per poter beneficiare del c.d. regime pex di cui all’art.87 t.u.i.r.La scelta di classificare le partecipazioni nelle immobilizzazionifinanziarie anziché nell’attivo circolante, tuttavia, può essere sindacatadall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3, lett.f), d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, per il qualesono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negoziprivi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divietiprevisti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte orimborsi, altrimenti indebiti e l’Amministrazione finanziaria disconoscei vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cuisopra, applicando le imposte determinate in base alle disposizionieluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamentoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026inopponibile all'amministrazione.

Tra le operazioni rilevanti dellafattispecie di abuso il comma 3 menziona anche le classificazioni evalutazioni di bilancio.2.4.

La C.t.r. con accertamento in fatto, non censurabile in sede dilegittimità, ha posto in evidenza tutti gli elementi in ragione dei quali,dalla complessa vicenda negoziale che aveva avuto ad oggetto lapartecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., doveva ritenersi chequest’ultima avrebbe dovuto essere iscritta dalla contribuentenell’attivo circolante già al momento del suo acquisto.In particolare, la sentenza ha rilevato che la partecipazione, lungidall'essere valutata come destinata a far parte in maniera stabile delpatrimonio, quale durevole investimento, al contrario, era destinata adessere ceduta non appena fossero state rilasciate le autorizzazioniregionali che avrebbero dato consistenza operativa alla società.

Haevidenziato, in proposito, che il fatto che la partecipazione fossedestinata alla vendita, o per obbligo giuridico o per dare continuità allascelta della dante causa, era testimoniato dal fatto che, comunque, dilì a qualche mese dall'ottenimento delle autorizzazioni regionali, lavendita era stata effettivamente formalizzata; circostanza, questa, checonfermava che nel lasso di tempo precedente si erano svolte lenecessarie e fisiologiche trattative prodromiche alla formalizzazionedell'intesa.

Ha aggiunto che la continuità del proposito, circa la venditadella partecipazione, risultava ampiamente provata dalla sequenzadegli eventi dai quali poteva desumersi che la contribuente non avevamai inteso dare valenza di investimento duraturo alla partecipazione.La motivazione resa in sentenza non viola alcuna delle disposizionirichiamate in quanto la C.t.r. ha correttamente rilevato in diritto che lapartecipazione non poteva beneficiare del regime pex in quanto ilcriterio con il quale era stata appostata in bilancio non era correttosecondo i principi contabili ed era frutto di un’operazione elusiva.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/20262.5.

Piuttosto, il ricorrente pur deducendo apparentemente unaviolazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito.

Con la proposizione del ricorso per cassazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante,Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).3.

In ragione del rigetto del ricorso principale, resta assorbito ilricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, conil quale l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza di primo gradonella parte in cui, rigettando espressamente il primo motivo di appellodalla medesima spiegato, ha riconosciuto la legittimazione delrappresentante volontario, stante l’inerzia del curatore.4.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principaleal pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito ilricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi liquidatore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, n. 694/2016,depositata il 25/05/2016;Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione, s.r.l (di seguito I.N.E.) avviso di accertamento con cuirecuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, un maggiorreddito in ragione della plusvalenza realizzata a seguito della cessionea terzi della totalità delle quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA].r.l.L’Ufficio disconosceva l’applicabilità alla cessione del regime c.d.Pex (partecipatio exemption) di cui all’art. 87 t.u.i.r. di cui la società –la quale nel modello Unico 2010 aveva originariamente dichiaratol’intero imponibile – si era avvalsa presentando, nel 2011,dichiarazione integrativa a rettifica della precedente e, per l’effetto,sottoponeva a tassazione l’intera plusvalenza.1.1. La detta partecipazione apparteneva, inizialmente, ad unaterza società la [OSCURATO:SOCIETA]. che, con contratto preliminare del24 aprile 2006, l’aveva promessa in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] SA; aseguito della scissione della cedente, in data 18 dicembre 2006, lasocietà era pervenuta nel patrimonio della Co.Ver. Energy-Holdings.r.l., la quale, in data, 26 marzo 2008, l’aveva ceduta alla I.N.E.,odierna ricorrente. Quest’ultima, poi, scioltosi il preliminare che laobbligava al trasferimento della partecipazione alla originariapromissaria acquirente, in data 9 novembre 2009, aveva stipulato altropreliminare con la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale l’aveva definitivamentetrasferita in data 16 dicembre 2009, così realizzandosi la plusvalenzaoggetto della ripresa a tassazione.1.2. Il recupero veniva motivato dall’Ufficio in ragione dellainsussistenza dei presupposti per beneficiare del regime pex e, inparticolare, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 87 lett. b) e d)Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026t.u.i.r. In particolare, l’Ufficio contestava che la classificazione dellapartecipazione in bilancio nella categoria delle immobilizzazionifinanziarie era il frutto di un’operazione elusiva ex art. 37-bis d.P.R. n.600 del 1973, atteso che la medesima avrebbe dovuto essereclassificata tra le attività finanziarie in quanto, sin dalla suaacquisizione, era stata economicamente destinata alla vendita; chemancava il requisito della commercialità in capo alla societàpartecipata.2. Il giudizio, dichiarato interrotto in ragione del fallimento dellasocietà, veniva riassunto dal liquidatore volontario della società aseguito della manifestazione da parte del curatore della mancanza diinteresse alla sua prosecuzione.La C.t.p. accoglieva il ricorso.L’Agenzia delle Entrate spiegava appello e la C.t.r., con la sentenzadi cui all’epigrafe, accoglieva l’appello rilevando che la partecipazioneavrebbe dovuto essere correttamente classificata nell’attivo circolante,con la conseguenza che non avrebbe potuto beneficiare del regime diesenzione parziale di cui al regime pex.4. Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione e l’Agenzia delleentrate si è difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione o falsaapplicazione dell’art. 87 t.u.i.r. e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973e muove due censure.1.1. Con la prima, critica la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che la partecipazione fosse stata iscritta indebitamente trale immobilizzazioni finanziarie. Osserva che la C.t.r. ha errato per averriconosciuto valore dirimente al dato formale dell’esistenza di unaccordo preliminare condizionato, intercorso tra soggetti diversi,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026inferendo, così, l’ontologica destinazione della cessione dellapartecipazione e tralasciando di considerare, non solo, che lapartecipazione della Volturino non era necessariamente oggetto difutura cessione, tout court, ma anche, che in ragione degli eventisuccessivi alla stipula del contratto preliminare tale accordo era venutomeno e la cessione non era mai avvenuta.1.2. Con la seconda, critica la sentenza per aver ritenuto che lapartecipazione avrebbe dovuto essere correttamente classificata comebilancio.2. Il motivo è inammissibile.2.1. L’art. 2424-bis c.c. stabilisce che «gli elementi patrimonialidestinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra leimmobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura noninferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumonoimmobilizzazioni». Pertanto, nel sistema civilistico, sonoimmobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate, per decisionedegli organi amministrativi della società, ad investimento durevole e,per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misuranon inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad undecimo se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati. Sitratta, invero, di presunzione non assoluta (iuris tantum); infatti,partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivocircolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.2.2. Va rilevato, tuttavia, che il criterio per l'allocazione dellepartecipazioni tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante non è soloquello della durevolezza dell'investimento, ma, soprattutto, delladestinazione strategica attribuita dagli amministratori. Nel caso in cuila partecipazione al capitale in un'altra impresa costituisca uninvestimento motivato da meri intenti speculativi, o comunqueCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026destinato ad un disinvestimento nel breve periodo, la relativa iscrizionedovrà essere effettuata tra le poste dell'attivo circolante. Viceversa,l’allocazione tra le immobilizzazioni presuppone una strategia volta aduna detenzione duratura della partecipazione.Il principio contabile n. 21 dell’[OSCURATO:PERSONA] di contabilità(OIC 21) stabilisce, in proposito, che, in relazione alle proprie strategieaziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto delcriterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazionidella medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversinell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversinell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza delladestinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa,sono, pertanto, determinanti la volontà della direzione aziendale el’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per unperiodo prolungato di tempo.2.3. L’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazionifinanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso è requisitoimprescindibile per poter beneficiare del c.d. regime pex di cui all’art.87 t.u.i.r.La scelta di classificare le partecipazioni nelle immobilizzazionifinanziarie anziché nell’attivo circolante, tuttavia, può essere sindacatadall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3, lett.f), d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, per il qualesono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negoziprivi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divietiprevisti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte orimborsi, altrimenti indebiti e l’Amministrazione finanziaria disconoscei vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cuisopra, applicando le imposte determinate in base alle disposizionieluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamentoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026inopponibile all'amministrazione. Tra le operazioni rilevanti dellafattispecie di abuso il comma 3 menziona anche le classificazioni evalutazioni di bilancio.2.4. La C.t.r. con accertamento in fatto, non censurabile in sede dilegittimità, ha posto in evidenza tutti gli elementi in ragione dei quali,dalla complessa vicenda negoziale che aveva avuto ad oggetto lapartecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., doveva ritenersi chequest’ultima avrebbe dovuto essere iscritta dalla contribuentenell’attivo circolante già al momento del suo acquisto.In particolare, la sentenza ha rilevato che la partecipazione, lungidall'essere valutata come destinata a far parte in maniera stabile delpatrimonio, quale durevole investimento, al contrario, era destinata adessere ceduta non appena fossero state rilasciate le autorizzazioniregionali che avrebbero dato consistenza operativa alla società. Haevidenziato, in proposito, che il fatto che la partecipazione fossedestinata alla vendita, o per obbligo giuridico o per dare continuità allascelta della dante causa, era testimoniato dal fatto che, comunque, dilì a qualche mese dall'ottenimento delle autorizzazioni regionali, lavendita era stata effettivamente formalizzata; circostanza, questa, checonfermava che nel lasso di tempo precedente si erano svolte lenecessarie e fisiologiche trattative prodromiche alla formalizzazionedell'intesa. Ha aggiunto che la continuità del proposito, circa la venditadella partecipazione, risultava ampiamente provata dalla sequenzadegli eventi dai quali poteva desumersi che la contribuente non avevamai inteso dare valenza di investimento duraturo alla partecipazione.La motivazione resa in sentenza non viola alcuna delle disposizionirichiamate in quanto la C.t.r. ha correttamente rilevato in diritto che lapartecipazione non poteva beneficiare del regime pex in quanto ilcriterio con il quale era stata appostata in bilancio non era correttosecondo i principi contabili ed era frutto di un’operazione elusiva.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/20262.5. Piuttosto, il ricorrente pur deducendo apparentemente unaviolazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito. Con la proposizione del ricorso per cassazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante,Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).3. In ragione del rigetto del ricorso principale, resta assorbito ilricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, conil quale l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza di primo gradonella parte in cui, rigettando espressamente il primo motivo di appellodalla medesima spiegato, ha riconosciuto la legittimazione delrappresentante volontario, stante l’inerzia del curatore.4. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principaleal pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito ilricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 797/2017Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 11695/2026Data pubblicazione 29/04/2026in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8
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