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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 27868/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1234-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati- avverso la sentenza n. 483/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 527/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contributi denuncia redditi R.G.N.1234/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella esattoriale emessa dall’Inps e relativa a contributi dovuti in relazione all’attività di libero professionista esercitata nel 2004.

Riteneva la Corte che il credito dell’Inps fosse prescritto, decorrendo la prescrizione dalla data fissata per il pagamento dei contributi, e non dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui mancanza non implicava una impossibilità giuridica ad esercitare il diritto.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivoillustrato da memoria.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e il concessionario per la riscossione del credito, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., degli artt.2, co.26- 31 l. n.335/96, 10, 13, 18 d.lgs. n.241/97, 17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, 3 d.P.R. n.322/98, 36-bis, co.2, lett. f) e 36-ter d.P.R. n.600/73, per non avere la Corte ritenuto che, fin o al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Inps fosse impossibilitato giuridicamente ad avere contezza del reddito prodotto e quindi ad esigere i contributi.Il motivo è infondato.

Con orientamento consolidato (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v.

Cass.10273/21; Cass.17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per ilversamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina impossibilità giuridica dell’esercizio del diritto dell’Inps, ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass.27950/18).

Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al giugno 2005 (v.

Cass.27950/18), mentre l’atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010.

La sentenza, essendosi conformata ai suesposti principi, va confermata con rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese essendo rimasti intimati sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1234-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati- avverso la sentenza n. 483/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 527/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contributi denuncia redditi R.G.N.1234/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella esattoriale emessa dall’Inps e relativa a contributi dovuti in relazione all’attività di libero professionista esercitata nel 2004. Riteneva la Corte che il credito dell’Inps fosse prescritto, decorrendo la prescrizione dalla data fissata per il pagamento dei contributi, e non dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui mancanza non implicava una impossibilità giuridica ad esercitare il diritto. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivoillustrato da memoria. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e il concessionario per la riscossione del credito, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., degli artt.2, co.26- 31 l. n.335/96, 10, 13, 18 d.lgs. n.241/97, 17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, 3 d.P.R. n.322/98, 36-bis, co.2, lett. f) e 36-ter d.P.R. n.600/73, per non avere la Corte ritenuto che, fin o al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Inps fosse impossibilitato giuridicamente ad avere contezza del reddito prodotto e quindi ad esigere i contributi.Il motivo è infondato. Con orientamento consolidato (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v. Cass.10273/21; Cass.17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per ilversamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina impossibilità giuridica dell’esercizio del diritto dell’Inps, ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass.27950/18). Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al giugno 2005 (v. Cass.27950/18), mentre l’atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010. La sentenza, essendosi conformata ai suesposti principi, va confermata con rigetto del ricorso. Nulla sulle spese essendo rimasti intimati sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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