CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 03083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13319-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di BRESCIA; rag. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore del Fallimento E.A.M. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13319/2020 Numero sezionale 10050/2021 Numero di raccolta generale 3083/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 avverso il decreto n. cronol. 228/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 27/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Brescia ha rigettato dell’istanza di esdebitazione ex art. 142 l.fall. proposta [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito quale titolare dell’impresa individuale E.A.M. Elettromeccanica di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che ricorrevano le ragioni ostative di cui all’art. 142, co. 1, nn. 1) e 5), l.fall., per avere il fallito distratto l’attivo o aggravato il dissesto, e perché la sua collaborazione aveva consentito di raggiungere risultati del tutto modesti, essendo stata destinata ai creditori la modesta somma di euro 162.596,54 a fronte di un passivo accertato di euro 7.700.000,00 circa; 1.1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il reclamo rilevando che, anche a non voler ritenere sussistente la condizione ostativa di cui all’art. 142, co. 1, n. 5), l.fall., sussisteva comunque quella di cui al precedente n. 1), stante la percentuale irrisoria di soddisfazione dei creditori (2,11%), soggetta comunque a valutazione secondo il “prudente apprezzamento” del giudice (Cass. Sez, U, 24214/2011); la corte territoriale ha altresì richiamato la relazione del curatore, nella quale si dava conto degli esiti delle procedure esecutive immobiliari e della riduzione del debito a seguito della restituzione dei beni concessi in leasing, osservando che sul relativo ricavato nulla era stato provato; 1.2. avverso tale decisione il Marazio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi corredato da memoria; 1.3. gli intimati non hanno svolto difese; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio; Ric. 2020 n. 13319 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13319/2020 Numero sezionale 10050/2021 Numero di raccolta generale 3083/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Considerato che: 2.1. con il primo motivo si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, comma 1, n. 1 della LF in rapporto al successivo n. 5 (ma in realtà all’art. 142, comma 2), in relazione all’art. 360, commi 1, n.3 e n. 5, c.p.c.», per avere la corte d’appello attribuito alla collaborazione del fallito un significato estensivo inaccettabile, collegandolo alla soddisfazione dei creditori laddove la condotta collaborativa, mentre «in sostanza, ciò che rileva non è il quantum del risultato della procedura fallimentare (purché un quantum ci sia stato) ma è la condizione di ex fallito, totalmente spogliato sicché di più ormai non gli si può chiedere, per cui prevale la “inesigibilità” o meglio la “ineseguibilità” della prestazione»; 2.2. il secondo mezzo deduce «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 142, comma 1, n. 5 e comma 2, con l’art. 143, comma 1, della L.F., in relazione all’art. 360, c.1, n.3 e n. 5, c.p.c. ed altresì travisamento del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24214/2011, anche in relazione all’art. 384, c.1, c.p.c.», sul rilievo che desterebbe perplessità l’affermazione delle Sezioni Unite che «demanda al Giudice del merito, nel suo prudente apprezzamento, il compito di accertare quando i riparti a favore dei creditori possano ritenersi sufficienti» senza indicare «precisi criteri di giudizio, salvo quello del confronto con il totale dei crediti», mentre dovrebbero rilevare altri elementi qualitativi, «come ad esempio: la crisi economico/finanziaria del mercato (addirittura mondiale); le doti o le carenze morali, intellettuali della persona richiedente e non ultima l’età della stessa nonché le sue condizioni familiari»; 2.3. il terzo mezzo lamenta il «Difetto di congrua motivazione del decreto impugnato in ordine all’asserita modestia della somma di euro 162.596,54 ripartita tra alcuni creditori, in relazione all’art. 360, comma 3, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto del reclamo e di discussione (somme percepite direttamente)», avuto riguardo alla mancata valutazione del «ricavo plausibile complessivo di euro 1.250.0000,00 da aggiungere alla cifra distribuita dalla Ric. 2020 n. 13319 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13319/2020 Numero sezionale 10050/2021 Numero di raccolta generale 3083/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Curatela fallimentare» che renderebbe non più irrisoria la percentuale di soddisfazione dei creditori; 3. tutti i motivi sono inammissibili, poiché, in disparte la formulazione promiscua e confusa di diversi tipi di vizi censurati (violazioni di legge e censure motivazionali), sottendono una personale e singolare interpretazione dell’istituto dell’esdebitazione, diversa da quella ormai consolidatasi nella giurisprudenza di questa Corte; 3.1. in particolare, il primo non coglie la ratio decidendi della corte d’appello, che fa leva non già sul comportamento collaborativo del fallito quanto sull’entità irrisoria della soddisfazione dei creditori, ai sensi dell’art. 142, co. 2 l.fall., in base ad una valutazione comparativa rispetto a quanto loro complessivamente dovuto che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24214 del 2011, viene pacificamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; 3.2. il secondo mezzo è generico e veicola una lettura originale di quelli che dovrebbero essere, a parere del ricorrente, i fattori qualitativi da prendere in considerazione nell’apprezzamento della soddisfazione almeno parziale dei creditori ai sensi dell’art. 142, co. 2 l.fall.; 3.3. il terzo integra una censura prettamente meritale che peraltro non colpisce l’affermazione della corte territoriale sulla totale assenza di prova «con riferimento all’importo che, a dire del ricorrente, sarebbe stato ricavato dalla vendita dei beni oggetto di leasing finanziari restituiti alle rispettive società concessionarie», peraltro espressa alla luce della relazione del curatore fallimentare «che in quanto datata 26.02.2019 tiene sicuramente conto degli esiti delle procedure esecutive immobiliari e della riduzione del debito a seguito della restituzione dei beni concessi in leasing»; 4. in ultima analisi, la sentenza impugnata è in linea con i consolidati principi affermati da questa Corte che, pur ampliando il raggio d’azione dell’istituto della esdebitazione (inteso quale beneficio della inesigibilità Ric. 2020 n. 13319 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13319/2020 Numero sezionale 10050/2021 Numero di raccolta generale 3083/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti), attraverso un'interpretazione del secondo comma dell'art. 142 l.fall. costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto, hanno precisato che la condizione del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali deve intendersi realizzata «anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto» (Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9564/2012, 9767/2012, 16620/2016), sicché il beneficio dell'esdebitazione non può essere concesso «quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria» (Cass. 7550/2018); 5. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; 6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 13319 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U