CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 25536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] av.VCI pe— ..u.-.1 n i lin .-. -.e- JU I UI Ulliell [OSCURATO:PERSONA] L1/ [OSCURATO:PERSONA] I I IUUI 'aie UI L.OLOI luci Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2023 (depositata il 23 ottobre 2023 e comunicata in pari data), il Tribunale di Catania ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambra„ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 contro il decreto del 22 aprile 2021 col quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta con riferimento al procedimento penale n. 2961/21 R.G.N.R. nel quale D'Ambra era indagato. 2. Contro questa ordinanza, D'Ambra ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Col primo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione, rilevando che il diniego dell'ammissione al beneficio è stato fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale senza dar conto delle ragioni per le quali il tenore di vita dell'interessato poteva indurre a ritenere che egli disponesse di redditi diversi rispetto a quelli dichiarati. Col secondo motivo, deduce violazione dell'art. 96 d.P.R. n. 115/2002. Sostiene che il provvedimento che ha negato l'ammissione al beneficio sarebbe stato adottato facendo uso delle presunzioni di cui all'ad 2729 cod. civ. e che tale ragionamento presuntivo è stato fondato soltanto sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale attestanti precedenti condanne per reati contro il patrimonio e violazioni della legge in materia di stupefacenti. Si duole del fatto che il primo giudice e il giudice dell'opposizione non abbiano tenuto conto né dell'epoca in cui i reati furono commessi, né del profitto conseguito, né del tenore di vita dell'interessato e della sua famiglia. Col terzo motivo, il difensore lamenta violazione dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 112, 132 e 134 cod. proc. cív. Si duole in particolare che il giudice dell'opposizione non abbia spiegato perché le condanne riportate dal D'Ambra, pur risalenti nel tempo, possano aver determinato un reddito superiore ai limiti di legge nell'anno risultante dall'ultima dichiarazione ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e sottolinea che solo il superamento dei limiti di reddito nell'annualità alla quale l'istanza di ammissione si riferisce può determinare l'inammissibilità dell'istanza. 3. Con atto del 15 dicembre 2023, avendo ricevuto la notifica del ricorso, il Ministero della Giustizia ha proposto «controricorso ex art. 370 cod. proc. civ.» per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto di tutti i motivi. 24. Con memoria scritta del 29 aprile 2026 il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché depositato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e non «presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Tribunale di Catania), come impone l'osservanza delle regole del codice di procedura penale, applicabili ai procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano !A materia. 2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del Codice di procedura civile; pertanto, ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato e lo ha depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione in data 13 novembre 2023. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e ciò comporta che il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione proposta ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 debba essere presentato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e nel rispetto del termine previsto dal quarto comma dell'art. 99 (Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Rv. Messana, 265793; di recente anche: Sez. 4, n. 24288, del 05/06/2025 non mass.; Sez. 4, n. 29183 del 05/07/2024 non mass.). 3. Come anche di recente è stato sottolineato (così, in motivazione, Sez. 4 n. 37245 del 04/11/2025 non mass.) l'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794 e, nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub- 3procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Graziano, Rv. 228118). In seguito, è intervenuto l'art. 15 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, in base al quale le controversie relative alla liquidazione degli onorari ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione: tale rito, già previsto dagli artt. 702 e ss. cod. proc. civ., è oggi disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. cod. proc. civ. (che si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023). Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, con orientamento consolidato, questa Corte di legittimità ha ritenuto che il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30181/2004 fosse ancora valido. Si è sostenuto pertanto che, ai fini della proposizione del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Morello, Rv. 277420; Sez. 4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass.; Sez. 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadito che vi è differenza tra il rito applicabile all'opposizione proposta contro il decreto che nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, e il rito applicabile al ricorso contro i decreti di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nel fatto che le controversie del primo tipo, a differenza delle altre, sono accessorie al processo penale del quale costituiscono un subprocedimento incidentale (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908). Più in generale, si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nelle quali prevale la natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione o sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato, che, sia pure in via mediata, sono destinate ad incidere sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. Si è ribadito, dunque, che avendo carattere accessorio rispetto al processo penale, le controversie che riguardano la sussistenza del diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una persona indagata o imputata devono essere trattate attingendo, per quanto possibile, ai principi e alle regole proprie dell'ordinamento processuale penale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424; Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marini, Rv. 273254; Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv. 250134). 44. Applicando questi principi al caso in esame, si deve rilevare che il ricorso non è stato depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma presso la Corte di cassazione. Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente, com'è prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M