CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 19741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI.011PGI2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43426-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Ritenuto che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, foglio nr.2, in cui vi è ampia motivazione sul punto) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MDEF- 0 • [OSCURATO:PERSONA]...hi- • 29 Furrzlei- , friarzia iìií3 2