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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 29600/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29794-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.29794/2021 Cron.

Rep.

Ud.18/09/2024 CC avverso la sentenza n. 390/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2021 R.G.N. 752/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] previdenziale dei dottori commercialisti impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Milano che, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pensionato dal luglio 2005, aveva accertato l’illegittimità del criterio di calcolo applicato sul proprio trattamento pensionistico, in base al regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC approvato con D.I. del 14/7/04, relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2003,ritenendo applicabile la normativa più favorevole di cui agli artt. 2 e 15 L. n.21/ 19 86 ed art. 3 del previgente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

2. Il professionista intimato si costituisce con controricorso.

3. Formulatauna sintetica proposta di definizione accelerata del giudiziosui principi espressi dai precedenti di questa Corte circa l’illegittimità delle modifiche in pejus per gli assicurati introdotte da provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art.1 co.763 della L.296/2006 come interpretata dall’art. 1 co.488 della L.147/2013, l’ente previdenziale presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso: il primo inerisce alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., delle disposizioni di cui all’art. 2 D.Lgs. 509/1994, artt.10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art.3 comma 12 L. n.335/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, laddove l’impugnata sentenza ha ritenuto che le disposizioni regolamentari della Cassa approvate con D.I. del 14/7/2004 contrasterebbero con la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 L.335/1995 come già affermato ingiurisprudenza di legittimità, senza tuttavia tener conto che l’art. 10 del Regolamento di disciplina previdenziale ratione temporis applicabile si origin a dalla disciplina di privatizzazione degli enti previdenziali dotati di autonomia normativa ai sensi del d.lgs. 509/1994; peraltro sarebbero inconferenti i precedenti giurisprudenziali su cui si basa la sentenza impugnata, non essendosi pronunciati sulla legittimità delle predette disposizioni regolamentari.

Lamenta, quindi, che la sentenza impugnata aveva soltanto presupposto ciò che avrebbe dovuto dimostrare, ossia che le specifiche modalità di calcolo del trattamento pensionistico violerebbero il principio del pro rata rigorosamente fissato dalla formulazione originaria delcitato art. 3 co . 12 , e che la sentenza non aveva esplicitato le ragioni per le quali il calcolocompiuto dalla Cassa sarebbe peggiore rispetto quellodel pro rata, né aveva spiegato le ragioni di illegittimità delle norme regolamentari; invero,non si contestava la circostanza che , per coloro che vantino un periodo contributivo antecedente al 20 04 , la pensione si determini sommando una quota calcolata secondo il metodo contributivo per le anzianità maturate dopo l’1/1/04, ed una quota calcolata secondo il metodo reddituale per le anzianità contributive maturate antecedentemente a tale data, avendo la nuova disciplina soltanto aumentato il numero di annualità da prendere in riferimento per la media reddituale (18 anni anziché 10 sugli ultimi 15); in sostanza,ciascuna anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2003 sarebbe valorizzata mediante l’applicazione dei medesimi coefficienti utilizzati nel vigore della precedente normativa, proprio nel rispetto del principio del pro rata, sicché il rilievo delle anzianità già maturate al momento della entrata in vigore delle nuove norme non sarebbe stato in alcun modo né modificato né peggiorato (“tale modifica… cioè delle quindici annualità… non tange in alcun modo le anzianità già maturate”).

Evidenzia poi che la contraddizione con la ratio dell’art. 3 co.12 si evincerebbe dalla possibilità ivi prevista di emanare provvedimenti di variazione “di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate”, ed infatti i suddetti provvedimenti di variazione non avevano interferito sulle anzianità già maturate.

Alcuno specifico vaglio di legittimità delle norme regolamentari era stato assunto nella decisione impugnata che andava, pertanto, cassata.

Con il secondo motivo di ricorso la CNPADC lamenta la violazione dell’art. 2948 n.4 c. c. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., dovendosi applicare la prescrizione quinquennale per tutti i pagamenti effettuati periodicamente trattandosi di somme facilmente computabili dall’interessato, e lamenta anche la violazione dell’art. 147-bis DPR 639/70 sull’analoga decorrenza del termine prescrizionale breve per le prestazioni gestite da INPS il cui differente trattamento rispetto ai pensionati di casse privatizzate sarebbe discriminatorio, irragionevole e lesivo dell’art.3 Cost., condividendo ent rambe le gestioni la medesima funzione pubblica garantita dall’art. 38 Cost. 2.Nel controricorso la parte rimarca che i criteri previgenti erano a sé più favorevoli, e richiama la giurisprudenza di legittimità a sostegno;evidenzia che la legge n. 296/2006 introduttiva delle modifiche di cui all’art. 3 co.12 L. 335/95 era entrata in vigore dopo la maturazione del proprio diritto pensionistico e che per le annualità precedenti vigeva il rigoroso principio del pro rata per tutte le anzianità già maturate; deduce che le Casse previdenziali,nell’ambito dell’autonomia conferita a seguito del processo di privatizzazione di cui al D.Lgs. 509/94, possono regolamentare i criteri determinativie di accesso al trattamento pensionistico, nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge.

Quanto altermine prescrizionale, si riporta alle pronunce di legittimità che ne hanno affermato la durata decennale, escludendo il profilo discriminatorio per la natura di norma speciale regolatrice del regime previdenziale pubblico dell’INPS.

3. Nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente si riporta alle originarie difese, ribadendo che gli artt. 10 e 12 del Regolamento non ledono il principio del pro rata ma si pongono in linea con l’art. 3 co.12 L.335/92 per cui le Casse possono adottare provvedimenti di variazione dei criteri determinativi del trattamento pensionistico, precisando che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito (Cass. n.7742/2015) si riferisce ad un caso diverso, sulla legittima introduzione di un massimale pensionistico; inoltre, senza negare l’applicazione di due quote di calcolo (reddituale fino al 2004 e contributivo in epoca successiva), l’impugnata sentenza non aveva affrontato il tema se fosse peggiorativo o meno il calcolo reddituale sulla media dei 18 anni anziché di 15.

4. I motivi sono infondati.

Tutte le questioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite, investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato(sent. 17742/15) l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art.3 co.12 L.335/95 in virtùdell’art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 L. 335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali il principio del pro-rata non è rispettato in modo assoluto dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art.1 co.488 L.147/13 e l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzionee dalla Convenzione EDU.

In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell’organo deliberativo dell’ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.5.

A ciò si aggiunga che nel rispetto del rigoroso principio del pro rata, secondo la formulazione dell’art. 3 co.12 L.335/95 antevigente alla modifica del 2006, le Casse privatizzate potevano adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e che la tematica in oggetto non riguarda la legittimità dell’introduzione di una disciplina di modifica del previgente criterio di calcolo in quota retributiva, né la delimitazione del potere di autonomia normativa rimesso alle Casse in forza della disciplina di cui all’art 2 del D.Lgs. 509/1994, bensì l’adozione di un diverso criterio di calcolo per le quote contributive antecedenti alla entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvatocon D.I. 14/7/04 affinché possa verificarsi se tale provvedimento di variazione abbia rispettato il principio del pro rata “in relazione alle anzianità già maturate” in epoca antecedente alla modifica.

6. Si osservi che ai sensi dell’art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della CNPADC , “ la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, e che in attuazione di tale disposizione normativa, l’art.3-punto 5- del l’antevigente Regolamento di disciplina della Cassa ne richiamava integralmente il contenuto prevedendo che l’ammontare della pensione spettante fosse pari all’importo ottenuto dall’applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione.

La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all’art. 10 punto 8, chela pensione per gli associati iscritti prima del 2004 “è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (dall’art. 3.5 all’art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza cosìcome modificato dall’AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella B , prodotti fino all’anno 2002,convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell’art. 27 della L. 21/86 …”; la Tabella B , individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativodella quota di pensione relativa all’anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 ( s i contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza).

7. Nel caso di specie, per il pensionato in trattamento dal luglio 2005, il periodo di riferimento per la media reddituale antecedente al 1/1/04 è stato calcolato su 18 annualità secondo la nuova tabella del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, piuttosto che sui più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all’indice ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni.

La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005: un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati).

È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n.17742/15.

Peraltro, il metodo di calcolo introdotto all’art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 vale“per le anzianità contributive maturate a partire dall’anno 2004”, come precisatoin esordio al primo comma, quale misura di pensione così determinata per gli iscritti alla Cassa entro il 31/12/2003 ch e abbiano fatto domanda al conseguimento dell’anzianità anagrafica e di iscrizione contributiva (come riporta il successivo art. 12).

8. La pronuncia impugnata non si pone in contrasto con il descritto quadro normativo né con la disciplina regolamentare richiamata (art. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale introdotto nel 2004) non trovando la stessa, in parte qua, applicazione.

E vanno anche richiamati tutti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rammentando non soltanto la pronuncia a Sezioni Unite n.17742/2015, ma anche tante altre conformi a seguire, fra le quali la sentenza n.9746/19 in cui sono condensati tutti i principi regolatori della materia (sulla linea di demarcazione dell’esercizio dei poteri della Cassa e più in generale il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati in relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione, sulla realizzazione del fine pubblico imposto dall’art. 38 Cost. e la fissazione di parametri legali sulle cifre e calcoli riconosciuti agli assicurati, sulla non configurazione ai regolamenti delle Casse emanati ex lege 509/94 della natura di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 / 1988, art. 17 co. 2, i n mancanza di esplicita disposizione che assegni alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario, sull'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio, sulla garanzia del rispetto del principio del pro rata, sostituito in forma attenuata dall’art. 1 co.763 d.lgs.296/06, sull’eventuale pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbe da misure di contenimento della spesa pensionistica in modo che le nuove misure non contrastino con il principio di eguaglianza).

9. Anche il secondo motivo è infondato.

Si richiami la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all’ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito,che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall’art.2948, n.4, c.c. -come dall’art.129 del R.D.L. n.1827/ 1935- .

Si rammentino l e pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall’introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, laddove la differenza diimporto pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935-richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazionedegli importi è soggetto all a ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. 10.-Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».

La norma riguarda l’ipotesi di mancato pagamento di ratei,non già l’indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23).

Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all’indebita ritenuta differisce l’ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «[OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.

Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può c h e essere quello ordinario decennale»).

Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati INPS e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo.

11. La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale non essendovi spazio per una sua rimeditazione.

Segue la condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato di lite.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c.,contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195,27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive del maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalitàdeterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare inutili lungaggini processuali in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni.

Laricorrente va dunque condannata a pagare, in favore di controparte, una somma equitativamente determinata in misura pari al la metà della principale condanna alle spese, ed un’ ulteriore di €2.000,00in favore della Cassa delle Ammende .

13. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 III e IV comma c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di Euro 2.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29794-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.29794/2021 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC avverso la sentenza n. 390/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2021 R.G.N. 752/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] previdenziale dei dottori commercialisti impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Milano che, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pensionato dal luglio 2005, aveva accertato l’illegittimità del criterio di calcolo applicato sul proprio trattamento pensionistico, in base al regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC approvato con D.I. del 14/7/04, relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2003,ritenendo applicabile la normativa più favorevole di cui agli artt. 2 e 15 L. n.21/ 19 86 ed art. 3 del previgente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza. 2. Il professionista intimato si costituisce con controricorso. 3. Formulatauna sintetica proposta di definizione accelerata del giudiziosui principi espressi dai precedenti di questa Corte circa l’illegittimità delle modifiche in pejus per gli assicurati introdotte da provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art.1 co.763 della L.296/2006 come interpretata dall’art. 1 co.488 della L.147/2013, l’ente previdenziale presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso: il primo inerisce alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., delle disposizioni di cui all’art. 2 D.Lgs. 509/1994, artt.10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art.3 comma 12 L. n.335/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, laddove l’impugnata sentenza ha ritenuto che le disposizioni regolamentari della Cassa approvate con D.I. del 14/7/2004 contrasterebbero con la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 L.335/1995 come già affermato ingiurisprudenza di legittimità, senza tuttavia tener conto che l’art. 10 del Regolamento di disciplina previdenziale ratione temporis applicabile si origin a dalla disciplina di privatizzazione degli enti previdenziali dotati di autonomia normativa ai sensi del d.lgs. 509/1994; peraltro sarebbero inconferenti i precedenti giurisprudenziali su cui si basa la sentenza impugnata, non essendosi pronunciati sulla legittimità delle predette disposizioni regolamentari. Lamenta, quindi, che la sentenza impugnata aveva soltanto presupposto ciò che avrebbe dovuto dimostrare, ossia che le specifiche modalità di calcolo del trattamento pensionistico violerebbero il principio del pro rata rigorosamente fissato dalla formulazione originaria delcitato art. 3 co . 12 , e che la sentenza non aveva esplicitato le ragioni per le quali il calcolocompiuto dalla Cassa sarebbe peggiore rispetto quellodel pro rata, né aveva spiegato le ragioni di illegittimità delle norme regolamentari; invero,non si contestava la circostanza che , per coloro che vantino un periodo contributivo antecedente al 20 04 , la pensione si determini sommando una quota calcolata secondo il metodo contributivo per le anzianità maturate dopo l’1/1/04, ed una quota calcolata secondo il metodo reddituale per le anzianità contributive maturate antecedentemente a tale data, avendo la nuova disciplina soltanto aumentato il numero di annualità da prendere in riferimento per la media reddituale (18 anni anziché 10 sugli ultimi 15); in sostanza,ciascuna anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2003 sarebbe valorizzata mediante l’applicazione dei medesimi coefficienti utilizzati nel vigore della precedente normativa, proprio nel rispetto del principio del pro rata, sicché il rilievo delle anzianità già maturate al momento della entrata in vigore delle nuove norme non sarebbe stato in alcun modo né modificato né peggiorato (“tale modifica… cioè delle quindici annualità… non tange in alcun modo le anzianità già maturate”). Evidenzia poi che la contraddizione con la ratio dell’art. 3 co.12 si evincerebbe dalla possibilità ivi prevista di emanare provvedimenti di variazione “di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate”, ed infatti i suddetti provvedimenti di variazione non avevano interferito sulle anzianità già maturate. Alcuno specifico vaglio di legittimità delle norme regolamentari era stato assunto nella decisione impugnata che andava, pertanto, cassata. Con il secondo motivo di ricorso la CNPADC lamenta la violazione dell’art. 2948 n.4 c. c. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., dovendosi applicare la prescrizione quinquennale per tutti i pagamenti effettuati periodicamente trattandosi di somme facilmente computabili dall’interessato, e lamenta anche la violazione dell’art. 147-bis DPR 639/70 sull’analoga decorrenza del termine prescrizionale breve per le prestazioni gestite da INPS il cui differente trattamento rispetto ai pensionati di casse privatizzate sarebbe discriminatorio, irragionevole e lesivo dell’art.3 Cost., condividendo ent rambe le gestioni la medesima funzione pubblica garantita dall’art. 38 Cost. 2.Nel controricorso la parte rimarca che i criteri previgenti erano a sé più favorevoli, e richiama la giurisprudenza di legittimità a sostegno;evidenzia che la legge n. 296/2006 introduttiva delle modifiche di cui all’art. 3 co.12 L. 335/95 era entrata in vigore dopo la maturazione del proprio diritto pensionistico e che per le annualità precedenti vigeva il rigoroso principio del pro rata per tutte le anzianità già maturate; deduce che le Casse previdenziali,nell’ambito dell’autonomia conferita a seguito del processo di privatizzazione di cui al D.Lgs. 509/94, possono regolamentare i criteri determinativie di accesso al trattamento pensionistico, nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge. Quanto altermine prescrizionale, si riporta alle pronunce di legittimità che ne hanno affermato la durata decennale, escludendo il profilo discriminatorio per la natura di norma speciale regolatrice del regime previdenziale pubblico dell’INPS. 3. Nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente si riporta alle originarie difese, ribadendo che gli artt. 10 e 12 del Regolamento non ledono il principio del pro rata ma si pongono in linea con l’art. 3 co.12 L.335/92 per cui le Casse possono adottare provvedimenti di variazione dei criteri determinativi del trattamento pensionistico, precisando che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito (Cass. n.7742/2015) si riferisce ad un caso diverso, sulla legittima introduzione di un massimale pensionistico; inoltre, senza negare l’applicazione di due quote di calcolo (reddituale fino al 2004 e contributivo in epoca successiva), l’impugnata sentenza non aveva affrontato il tema se fosse peggiorativo o meno il calcolo reddituale sulla media dei 18 anni anziché di 15. 4. I motivi sono infondati. Tutte le questioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite, investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato(sent. 17742/15) l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art.3 co.12 L.335/95 in virtùdell’art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 L. 335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali il principio del pro-rata non è rispettato in modo assoluto dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art.1 co.488 L.147/13 e l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzionee dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell’organo deliberativo dell’ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.5. A ciò si aggiunga che nel rispetto del rigoroso principio del pro rata, secondo la formulazione dell’art. 3 co.12 L.335/95 antevigente alla modifica del 2006, le Casse privatizzate potevano adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e che la tematica in oggetto non riguarda la legittimità dell’introduzione di una disciplina di modifica del previgente criterio di calcolo in quota retributiva, né la delimitazione del potere di autonomia normativa rimesso alle Casse in forza della disciplina di cui all’art 2 del D.Lgs. 509/1994, bensì l’adozione di un diverso criterio di calcolo per le quote contributive antecedenti alla entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvatocon D.I. 14/7/04 affinché possa verificarsi se tale provvedimento di variazione abbia rispettato il principio del pro rata “in relazione alle anzianità già maturate” in epoca antecedente alla modifica. 6. Si osservi che ai sensi dell’art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della CNPADC , “ la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, e che in attuazione di tale disposizione normativa, l’art.3-punto 5- del l’antevigente Regolamento di disciplina della Cassa ne richiamava integralmente il contenuto prevedendo che l’ammontare della pensione spettante fosse pari all’importo ottenuto dall’applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all’art. 10 punto 8, chela pensione per gli associati iscritti prima del 2004 “è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (dall’art. 3.5 all’art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza cosìcome modificato dall’AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella B , prodotti fino all’anno 2002,convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell’art. 27 della L. 21/86 …”; la Tabella B , individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativodella quota di pensione relativa all’anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 ( s i contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza). 7. Nel caso di specie, per il pensionato in trattamento dal luglio 2005, il periodo di riferimento per la media reddituale antecedente al 1/1/04 è stato calcolato su 18 annualità secondo la nuova tabella del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, piuttosto che sui più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all’indice ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni. La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005: un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati). È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n.17742/15. Peraltro, il metodo di calcolo introdotto all’art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 vale“per le anzianità contributive maturate a partire dall’anno 2004”, come precisatoin esordio al primo comma, quale misura di pensione così determinata per gli iscritti alla Cassa entro il 31/12/2003 ch e abbiano fatto domanda al conseguimento dell’anzianità anagrafica e di iscrizione contributiva (come riporta il successivo art. 12). 8. La pronuncia impugnata non si pone in contrasto con il descritto quadro normativo né con la disciplina regolamentare richiamata (art. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale introdotto nel 2004) non trovando la stessa, in parte qua, applicazione. E vanno anche richiamati tutti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rammentando non soltanto la pronuncia a Sezioni Unite n.17742/2015, ma anche tante altre conformi a seguire, fra le quali la sentenza n.9746/19 in cui sono condensati tutti i principi regolatori della materia (sulla linea di demarcazione dell’esercizio dei poteri della Cassa e più in generale il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati in relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione, sulla realizzazione del fine pubblico imposto dall’art. 38 Cost. e la fissazione di parametri legali sulle cifre e calcoli riconosciuti agli assicurati, sulla non configurazione ai regolamenti delle Casse emanati ex lege 509/94 della natura di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 / 1988, art. 17 co. 2, i n mancanza di esplicita disposizione che assegni alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario, sull'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio, sulla garanzia del rispetto del principio del pro rata, sostituito in forma attenuata dall’art. 1 co.763 d.lgs.296/06, sull’eventuale pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbe da misure di contenimento della spesa pensionistica in modo che le nuove misure non contrastino con il principio di eguaglianza). 9. Anche il secondo motivo è infondato. Si richiami la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all’ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito,che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall’art.2948, n.4, c.c. -come dall’art.129 del R.D.L. n.1827/ 1935- . Si rammentino l e pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall’introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, laddove la differenza diimporto pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935-richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazionedegli importi è soggetto all a ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. 10.-Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l’ipotesi di mancato pagamento di ratei,non già l’indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all’indebita ritenuta differisce l’ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «[OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può c h e essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati INPS e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo. 11. La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale non essendovi spazio per una sua rimeditazione. Segue la condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato di lite. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c.,contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195,27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive del maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalitàdeterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare inutili lungaggini processuali in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. Laricorrente va dunque condannata a pagare, in favore di controparte, una somma equitativamente determinata in misura pari al la metà della principale condanna alle spese, ed un’ ulteriore di €2.000,00in favore della Cassa delle Ammende . 13. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 III e IV comma c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di Euro 2.000,00
Sentenza Cassazione n. 29600/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris