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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07222/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa resa il 31 ottobre 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di estorsione aggravata in concorso.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione per la denegata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile poiché assolutamente generico in quanto non specifica neppure le ragioni in forza delle quali il diniego delle attenuanti generiche formulato dai giudici di merito debba ritenersi erroneo o viziato da manifesta illogicità e contraddittorietà.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PresiOente [OSCURATO:PERSONA] N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa resa il 31 ottobre 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di estorsione aggravata in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione per la denegata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile poiché assolutamente generico in quanto non specifica neppure le ragioni in forza delle quali il diniego delle attenuanti generiche formulato dai giudici di merito debba ritenersi erroneo o viziato da manifesta illogicità e contraddittorietà. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PresiOente [OSCURATO:PERSONA] N
Sentenza Cassazione n. 07222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris