CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 40815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, nell'applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata dal Bruccoleri, ha indicato una sanzione finale (già ridotta per il rito) di anni tre di reclusione, oltre la multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, lamentando inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.), per avere il G.i.p. tenuto in assoluto non cale il divieto esplicito posto dal comma 1 bis dell'art. 444 del codice di rito, che inibisce ai recidivi qualificati, nei sensi indicati dal comma quarto dell'art. 99 cod. pen. (come appunto il resistente), l'opzione del patteggiamento c.d. allargato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Palermo, che lamenta illegalità della pena (superiore a due anni di reclusione) applicata su richiesta congiunta delle parti (artt.444 e ss. cod. proc. pen.), cui il giudice ha ritenuto di accedere in spregio a quanto dispone il chiaro testo dell'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen., è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti nnassimate Sez. 2, n. 23548 del 30/04/2019, Rv. 276120 - 01: Per l'esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni (cosiddetto patteggiamento "allargato"), non è sufficiente che dal certificato penale dell'imputato emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice. In motivazione la Corte ha specificato che l'ammissione al patteggiamento "allargato" in presenza di una tale causa di esclusione comporta l'applicazione di una pena illegale, che consente il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2. La sentenza impugnata, con la quale è stata applicata una pena da considerarsi illegale, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio, con la pedissequa trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, per ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.