CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 06997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 13269/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeNOVA [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.7060/2023 depositata il 07/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13269/2024Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 6997/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 13269/2024Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 6997/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 13269/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeNOVA [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.7060/2023 depositata il 07/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13269/2024Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 6997/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano