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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 27136/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8791 /2017 R.G. proposto da : Comune di Alghero, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 100 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - rico rrente - contro [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoVanni [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI Sezione staccata di SASSARIn. 399/2016 depositata il 29/ 07/2016; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons.

Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contrapposti ricorsi a questa Corte – il Comune in via principale le intimate in via incidentale – il Comune di Alghero ed Angela o [OSCURATO:PERSONA] e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza dellaCorte d'Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari che, accogliendo il gravame principale delle seconde e respingendo il gravame incidentale del primo, ha proceduto a riformare l'impugnata decisione di primo grado nel capo in cui questa aveva rigettato la domanda delle appellanti principali intesa a conseguire il risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva e l'irreversibile trasformazione dei beni a cui il Comune aveva dato seguito occupando le aree di loro proprietà contrassegnate dai mappali 773 e 785 del relativo catasto urbano, mentre ne ha confermato il deliberato nel capo in cui il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.

Motivando il proprio assunto, in riforma dell'opposto giudizio declinato dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata l'occupazione dei beni e la loro trasformazione, la Corte decidente si è detta invece convinta, sull'iniziale rilievo che le aree in questione erano state destinate a strade dal P.R.G. e che all'apertura della strada, segnatamente sul mappale 773, cui sarebbe stato perciò asservito come zona di rispetto il reliquato costituente il mappale 785, aveva proceduto l'impresa lottizzatrice di un'area limitrofa, che esse erano RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli state acquisite al patrimonio comunale, tra l'altro, considerando che «l'utilizzo pubblico di fatto dell'area emerge dall'avere l'amministrazione segnato il nome alla via, dotandola delle prescritte indicazioni stradali e provvedendo anche all'assunzione dell'obbligo della sua manutenzione», tanto che di ciò si era appunto occupata l'impresa incaricata della manutenzione delle strade comunali.

Avverso detta sentenza ricorrono ora, in via principale, il Comune con quattro motivi e la Novelli e la Murgia con separati ricorsi in via incidentale sorretti da un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 2.Coni il primo motivo del ricorso principale, rubricato sotto l'egida dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., il Comune ricorrente si duole del vizio di motivazione apparente che connoterebbe il deliberato impugnato laddove aveva ritenuto di ascrivere il preteso illecito all'azione dell'ente territoriale, in particolare non specificando esso sulla base di quali evidenze probatorie si fosse potuto ipotizzare il concreto coinvolgimento del Comune nella vicenda trasformativa e quale fosse la prova che la strada era stata oggetto di sistemazione da parte del Comune.

«In sostanza» –chiosa il deducente – «ciò che con il presente motivo si intende censurare attiene all'osservazione secondo la quale anche ove provate (come non è) le supposizione enumerate dalla Corte d'Appello non appaiono nella loro concatenazione argomentativa, idonee a sorreggere sotto il profilo logico la conclusione – lo si ribadisce unica a giustificare una pronuncia di condanna del Comune odierno ricorrente –che lo stesso avrebbe provveduto all'occupazione illegittima e all'irreversibile trasformazione dell'area, attesa l'assoluta irrilevanza e assenza di pertinenza oltre che di conseguenzialità delle sopra riportate speculazioni».

3. Il motivo non ha rilievo cassatorio.

RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] emendandone la rubrica, giacché il vizio dedotto, ancorché la locuzione motivazione possa generare confusione, non configura un error in iudicando riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., meglio dovendo riconoscersi un error in procedendo e, dunque, un vizio evidenziante una nullità del procedimento cui si applica l'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nondimeno, perciò, le doglianze che vi confluiscono si rendono meritevoli di consenso.

E ciò non solo perché, come stabilmente si afferma dalla giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass., Sez.

I, 30/06/2020, n. 13248),di modo che se ne sottrae con buona ragione, senza dover ricorrere a soverchi espedienti interpretativi, la decisione qui impugnata, assistita da una più che lineare e coerente argomentazione logico-giuridica laddove, valutando come solo essa può fare il quadro is truttorio delle evidenze probatorie emerse in corso di causa, ha enumerato le non poche circostanze di fatto che, in difetto di una prova provata, pure legittimano l'assunto decisorio sotto il profilo di un concorde ed univoco apprezzamento presuntivo.

4. Il che è ragione per porre in evidenza anche l'ulteriore vulnus che inficia la prospettazione ricorrente in parte qua.

Invero, censurando il ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza impugnata – cui, si è visto, si addebita, da ciò pure inferendosi il vizio denunciato, di aver accolto l'appello delle controparti senza prove – il m otivo adombra, a ben vedere un'indiretta sollecitazione anche a rivedere il RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli giudizio di fatto esternato nella specie e, meglio, a rivalutare sotto il profilo della loro consistenza probatoria la fondatezza delle allegazioni operate dal giudice di merito, senza però avvedersi nel preconizzare ciò, da un lato, che suffragio ad esse può pervenire, come detto e come qui concretamente avvenuto, anche da un concorde e convergente concorso di fattori, l'onere probatorio gravante sulla parte in quanto attore potendo essere infatti assolto anche a mezzo di una prova logica; e dall'altro che solo il giudice del merito è padrone delle risultanze probatorie del giudizio, giacché solo alui compete selezionare le fonti del proprio convincimento, con il solo obbligo di darne motivatamente congrua ed appropriata giustificazione, onde il controllo che può aver luogo in questa sede non è diretto a rinnovarne il sindacato, ma solo a verificare che esso sia, come si ha ragione di credere che sia avvenuto qui, logicamente e giuridicamente corretto.

5. Queste ragioni sono anche alla radice della sconfessione che occorre decretare con riferimento al secondo e, almeno in parte, al terzo motivo del ricorso principale, mercé i quali il Comune impugnante lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. poiché «alcune affermazione rese dalla Corte d'appello in sentenza appaiono collidere con il contenuto emergente dagli atti» (secondo motivo), nonché a fronte del «totale difetto di qualsivoglia forma di sostegno probatorio in ordine alla sussistenza modificazione del mondo fisico» viceversa affermata in sentenza (terzo motivo).

L'una e l'altra censura mettono, infatti, sotto accusa ancora una volta il ragionamento probatorio condotto dal giudice di merito e anelanonon troppo celatamente ad un riesame del quadro istruttorio a cui per le considerazioni già sviluppate con riferimento al primo motivo non è però compito di questa Corte dare seguito giacché il RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli sindacato che ad essa affida l'ordinamento processuale non la rende un giudice di terza istanza avanti al quale far valere l'asserita ingiustizia della decisione impugnata.

6. E' priva poi di pregio cassatorio la denuncia del vizio di ultrapetizione di cui si legge nel terzo motivo di ricorso per avere la Corte d'Appello ravvisato la sussistenza dell'illecito appropriativo anche con riguardo al mappale 785 non avendo le attrici dedotto alcunché al riguardo, e ciò perché l'allegazione è manifestamente mancante di autosufficienza non riproducendosi in extenso l'esatto tenore delle istanze da esse declinate; ed in ogni caso si acquieta di fronte all'affermazione, del tutto pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, che gli effetti dell'occupazione acquisitiva si estendono anche alle aree che, pur non oggetto di trasformazione fisica, rappresentano tuttavia parte dell'opera pubblica realizzata, com'è di regola la fascia di rispetto alla sede stradale.

7. Con il quarto motivo del ricorso principale il Comune impugna infine la statuizione adottata dalla Corte d'Appello in punto di eccepita prescrizione della pretesa risarcitoria, opponendone, di contro al diverso avviso fatto proprio dal decidente, l'intervenuta maturazione nella specie sul rilievo che la trasformazione delle aree sarebbe intervenuta nel 1985, mentre la domanda per danni era stata introdotta solo nel 1997.

Anche questo motivo sconta la medesima sorte dei precedenti, in particolare poiché nonsi confronta con le ragioni della decisione, che aveva respinto l'eccezione rimarcando la natura permanente dell'illecito che ha luogo con l'occupazione appropriativa, limitandosi a riproporre l'argomento già disatteso dal giudice di merito e contravvenendo perciò al precetto della specificità del ricorso per cassazione.

RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

8. Sin qui , dunque, il ricorso principale che va pertanto conclusivamente respinto.

9. Con l'unico motivo del rispettivo ricorso le ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell'art. 42 Cost., degli artt. 1 e 7 l. 17 agosto 1942, n. 1150 e degli artt. 2043, 2056 e 2697 cod. civ. in cui il decidente del grado sarebbe incorso nell'aver ritenuto che il vincolo di destinazione impresso dal [OSCURATO:PERSONA] in vigore per il Comune di Alghero configurasse un vincolo conformativo piuttosto che espropriativo e nell'aver perciò determinato l'entità del ristoro accordato alle istanti, alla stregua del valore di mercato dei beni interessati, senza prescindere da esso.

Il motivo non ha pregio.

La Corte d'Appello, nel giustificare il proprio convincimento sul punto, ha dato atto dell'inserimento delle aree oggetto di illecita acquisizione da parte del Comune nello strumento di programmazione urbanistica adottato dal Comune di Alghero nella sottozona B3 e della loro classificazione come "strada di P.R.G" e sulla base di questi rilievi ha ritenuto che esse fossero gravate da un vincolo solo conformativo con conseguente esclusione, riflettentesi ovviamente nella determinazione del relativo valore di mercato, di ogni vocazione edificatoria.

La tesi delle ricorrenti incidentali contesta invece questa qualificazione poiché a loro dire nella specie il vincolo, impresso sia pure in sede di programmazione generale del territorio,costituirebbe un vincolo espropriativo in considerazione della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica realizzanda, di modo che la stima del valore di mercato dei beni acquisiti, a cui procedere onde soddisfare l'esercitata pretesa risarcitoria, non dovrebbe tenere in alcun cale il fatto che essi fossero destinati a strada e che fossero perciò privi di vocazione edificatoria.

RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] sviluppato dai ricorrenti in questa direzione però si espone ad un duplice rilievo preclusivo.

Intanto esso prefigura, quando reclama una diversa qualificazione giuridica del vincolo impresso sui beni appresi dal Comune, una quaestio iurische non consta essere stata previamente sottoposta al vaglio del giudice di merito allorché questo, scrutinando il punto , ha inteso rimarcare «l'indiscussa natura di vincolo conformativo» discendente ai beni dal loro inserimento nel P.R.G. e dalla classificazione in quella sede operata.

Onde la doglianza sul punto, peraltro affetta pure da un difetto di autosufficienza, dato che le ricorrenti incidentali non deducono quando e come avessero eccepito la natura espropriativa del vincolo ora dedotta, non è suscettibile di riesame in questa sede posto che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto solo questioni trattate nei gradi di merito.

Va da sé poi, nella stessa direzione, che esternando il giudizio de quo, la Corte d'Appello abbia maturato questa convinzione in ragione dell'apprezzamento del sottostante quadro istruttorio, in particolare evidenziando non a caso che la classificazione delle aree e, di conseguenza, la qualificazione del vincolo gravante sulle stesse era suffragata dalle risultanze emergenti dal P.R.G.

E' allora evidente che, così ragionando e pervenendo in tal modo alla conclusione osteggiata dalle ricorrenti incidentali, la Corte distrettuale non solo ha assolto compiutamente il proprio ufficio decisorio , vagliando secondo il proprio prudente apprezzamento le risultanze di causa e dando di ciò piena giustificazione con la motivazione in atti, che si sottrae di conseguenza al sospetto, a cui pure le ricorrenti incidentali sembrano pensare invocando, sia pure in modo non appropriato, il parametro cassatorio dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che essa possa rivelarsi sotto questa angolazione in qualche misura viziata; manel divisare la natura conformativa del vincolo scrutinato RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli e nel liquidare la misura del ristoro in modo conseguente , ha esternato un preciso giudizio di fatto, dato che è solo per effetto della disamina e del vaglio del materiale probatorio emerso nel corso del processo e portato alla sua cognizione che la Corte d'Appello ha potuto maturare il convincimento in parola, convincimento che,per i noti e già ricordati limiti del giudizio di cassazione, non è suscettibile di rimeditazione in questa sede.

Entrambi i ricorsi incidentali vanno pertanto dichiarati inammissibili. 10 Le spese, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale e di ciascuna delle ricorrenti incidentali del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso principale, dichiara inammissibile i ricorsi incidentali e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di ciascuna delle ricorrenti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8791 /2017 R.G. proposto da : Comune di Alghero, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 100 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - rico rrente - contro [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoVanni [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI Sezione staccata di SASSARIn. 399/2016 depositata il 29/ 07/2016; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contrapposti ricorsi a questa Corte – il Comune in via principale le intimate in via incidentale – il Comune di Alghero ed Angela o [OSCURATO:PERSONA] e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza dellaCorte d'Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari che, accogliendo il gravame principale delle seconde e respingendo il gravame incidentale del primo, ha proceduto a riformare l'impugnata decisione di primo grado nel capo in cui questa aveva rigettato la domanda delle appellanti principali intesa a conseguire il risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva e l'irreversibile trasformazione dei beni a cui il Comune aveva dato seguito occupando le aree di loro proprietà contrassegnate dai mappali 773 e 785 del relativo catasto urbano, mentre ne ha confermato il deliberato nel capo in cui il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune. Motivando il proprio assunto, in riforma dell'opposto giudizio declinato dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata l'occupazione dei beni e la loro trasformazione, la Corte decidente si è detta invece convinta, sull'iniziale rilievo che le aree in questione erano state destinate a strade dal P.R.G. e che all'apertura della strada, segnatamente sul mappale 773, cui sarebbe stato perciò asservito come zona di rispetto il reliquato costituente il mappale 785, aveva proceduto l'impresa lottizzatrice di un'area limitrofa, che esse erano RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli state acquisite al patrimonio comunale, tra l'altro, considerando che «l'utilizzo pubblico di fatto dell'area emerge dall'avere l'amministrazione segnato il nome alla via, dotandola delle prescritte indicazioni stradali e provvedendo anche all'assunzione dell'obbligo della sua manutenzione», tanto che di ciò si era appunto occupata l'impresa incaricata della manutenzione delle strade comunali. Avverso detta sentenza ricorrono ora, in via principale, il Comune con quattro motivi e la Novelli e la Murgia con separati ricorsi in via incidentale sorretti da un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 2.Coni il primo motivo del ricorso principale, rubricato sotto l'egida dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., il Comune ricorrente si duole del vizio di motivazione apparente che connoterebbe il deliberato impugnato laddove aveva ritenuto di ascrivere il preteso illecito all'azione dell'ente territoriale, in particolare non specificando esso sulla base di quali evidenze probatorie si fosse potuto ipotizzare il concreto coinvolgimento del Comune nella vicenda trasformativa e quale fosse la prova che la strada era stata oggetto di sistemazione da parte del Comune. «In sostanza» –chiosa il deducente – «ciò che con il presente motivo si intende censurare attiene all'osservazione secondo la quale anche ove provate (come non è) le supposizione enumerate dalla Corte d'Appello non appaiono nella loro concatenazione argomentativa, idonee a sorreggere sotto il profilo logico la conclusione – lo si ribadisce unica a giustificare una pronuncia di condanna del Comune odierno ricorrente –che lo stesso avrebbe provveduto all'occupazione illegittima e all'irreversibile trasformazione dell'area, attesa l'assoluta irrilevanza e assenza di pertinenza oltre che di conseguenzialità delle sopra riportate speculazioni». 3. Il motivo non ha rilievo cassatorio. RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] emendandone la rubrica, giacché il vizio dedotto, ancorché la locuzione motivazione possa generare confusione, non configura un error in iudicando riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., meglio dovendo riconoscersi un error in procedendo e, dunque, un vizio evidenziante una nullità del procedimento cui si applica l'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nondimeno, perciò, le doglianze che vi confluiscono si rendono meritevoli di consenso. E ciò non solo perché, come stabilmente si afferma dalla giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248),di modo che se ne sottrae con buona ragione, senza dover ricorrere a soverchi espedienti interpretativi, la decisione qui impugnata, assistita da una più che lineare e coerente argomentazione logico-giuridica laddove, valutando come solo essa può fare il quadro is truttorio delle evidenze probatorie emerse in corso di causa, ha enumerato le non poche circostanze di fatto che, in difetto di una prova provata, pure legittimano l'assunto decisorio sotto il profilo di un concorde ed univoco apprezzamento presuntivo. 4. Il che è ragione per porre in evidenza anche l'ulteriore vulnus che inficia la prospettazione ricorrente in parte qua. Invero, censurando il ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza impugnata – cui, si è visto, si addebita, da ciò pure inferendosi il vizio denunciato, di aver accolto l'appello delle controparti senza prove – il m otivo adombra, a ben vedere un'indiretta sollecitazione anche a rivedere il RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli giudizio di fatto esternato nella specie e, meglio, a rivalutare sotto il profilo della loro consistenza probatoria la fondatezza delle allegazioni operate dal giudice di merito, senza però avvedersi nel preconizzare ciò, da un lato, che suffragio ad esse può pervenire, come detto e come qui concretamente avvenuto, anche da un concorde e convergente concorso di fattori, l'onere probatorio gravante sulla parte in quanto attore potendo essere infatti assolto anche a mezzo di una prova logica; e dall'altro che solo il giudice del merito è padrone delle risultanze probatorie del giudizio, giacché solo alui compete selezionare le fonti del proprio convincimento, con il solo obbligo di darne motivatamente congrua ed appropriata giustificazione, onde il controllo che può aver luogo in questa sede non è diretto a rinnovarne il sindacato, ma solo a verificare che esso sia, come si ha ragione di credere che sia avvenuto qui, logicamente e giuridicamente corretto. 5. Queste ragioni sono anche alla radice della sconfessione che occorre decretare con riferimento al secondo e, almeno in parte, al terzo motivo del ricorso principale, mercé i quali il Comune impugnante lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. poiché «alcune affermazione rese dalla Corte d'appello in sentenza appaiono collidere con il contenuto emergente dagli atti» (secondo motivo), nonché a fronte del «totale difetto di qualsivoglia forma di sostegno probatorio in ordine alla sussistenza modificazione del mondo fisico» viceversa affermata in sentenza (terzo motivo). L'una e l'altra censura mettono, infatti, sotto accusa ancora una volta il ragionamento probatorio condotto dal giudice di merito e anelanonon troppo celatamente ad un riesame del quadro istruttorio a cui per le considerazioni già sviluppate con riferimento al primo motivo non è però compito di questa Corte dare seguito giacché il RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sindacato che ad essa affida l'ordinamento processuale non la rende un giudice di terza istanza avanti al quale far valere l'asserita ingiustizia della decisione impugnata. 6. E' priva poi di pregio cassatorio la denuncia del vizio di ultrapetizione di cui si legge nel terzo motivo di ricorso per avere la Corte d'Appello ravvisato la sussistenza dell'illecito appropriativo anche con riguardo al mappale 785 non avendo le attrici dedotto alcunché al riguardo, e ciò perché l'allegazione è manifestamente mancante di autosufficienza non riproducendosi in extenso l'esatto tenore delle istanze da esse declinate; ed in ogni caso si acquieta di fronte all'affermazione, del tutto pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, che gli effetti dell'occupazione acquisitiva si estendono anche alle aree che, pur non oggetto di trasformazione fisica, rappresentano tuttavia parte dell'opera pubblica realizzata, com'è di regola la fascia di rispetto alla sede stradale. 7. Con il quarto motivo del ricorso principale il Comune impugna infine la statuizione adottata dalla Corte d'Appello in punto di eccepita prescrizione della pretesa risarcitoria, opponendone, di contro al diverso avviso fatto proprio dal decidente, l'intervenuta maturazione nella specie sul rilievo che la trasformazione delle aree sarebbe intervenuta nel 1985, mentre la domanda per danni era stata introdotta solo nel 1997. Anche questo motivo sconta la medesima sorte dei precedenti, in particolare poiché nonsi confronta con le ragioni della decisione, che aveva respinto l'eccezione rimarcando la natura permanente dell'illecito che ha luogo con l'occupazione appropriativa, limitandosi a riproporre l'argomento già disatteso dal giudice di merito e contravvenendo perciò al precetto della specificità del ricorso per cassazione. RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 8. Sin qui , dunque, il ricorso principale che va pertanto conclusivamente respinto. 9. Con l'unico motivo del rispettivo ricorso le ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell'art. 42 Cost., degli artt. 1 e 7 l. 17 agosto 1942, n. 1150 e degli artt. 2043, 2056 e 2697 cod. civ. in cui il decidente del grado sarebbe incorso nell'aver ritenuto che il vincolo di destinazione impresso dal [OSCURATO:PERSONA] in vigore per il Comune di Alghero configurasse un vincolo conformativo piuttosto che espropriativo e nell'aver perciò determinato l'entità del ristoro accordato alle istanti, alla stregua del valore di mercato dei beni interessati, senza prescindere da esso. Il motivo non ha pregio. La Corte d'Appello, nel giustificare il proprio convincimento sul punto, ha dato atto dell'inserimento delle aree oggetto di illecita acquisizione da parte del Comune nello strumento di programmazione urbanistica adottato dal Comune di Alghero nella sottozona B3 e della loro classificazione come "strada di P.R.G" e sulla base di questi rilievi ha ritenuto che esse fossero gravate da un vincolo solo conformativo con conseguente esclusione, riflettentesi ovviamente nella determinazione del relativo valore di mercato, di ogni vocazione edificatoria. La tesi delle ricorrenti incidentali contesta invece questa qualificazione poiché a loro dire nella specie il vincolo, impresso sia pure in sede di programmazione generale del territorio,costituirebbe un vincolo espropriativo in considerazione della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica realizzanda, di modo che la stima del valore di mercato dei beni acquisiti, a cui procedere onde soddisfare l'esercitata pretesa risarcitoria, non dovrebbe tenere in alcun cale il fatto che essi fossero destinati a strada e che fossero perciò privi di vocazione edificatoria. RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sviluppato dai ricorrenti in questa direzione però si espone ad un duplice rilievo preclusivo. Intanto esso prefigura, quando reclama una diversa qualificazione giuridica del vincolo impresso sui beni appresi dal Comune, una quaestio iurische non consta essere stata previamente sottoposta al vaglio del giudice di merito allorché questo, scrutinando il punto , ha inteso rimarcare «l'indiscussa natura di vincolo conformativo» discendente ai beni dal loro inserimento nel P.R.G. e dalla classificazione in quella sede operata. Onde la doglianza sul punto, peraltro affetta pure da un difetto di autosufficienza, dato che le ricorrenti incidentali non deducono quando e come avessero eccepito la natura espropriativa del vincolo ora dedotta, non è suscettibile di riesame in questa sede posto che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto solo questioni trattate nei gradi di merito. Va da sé poi, nella stessa direzione, che esternando il giudizio de quo, la Corte d'Appello abbia maturato questa convinzione in ragione dell'apprezzamento del sottostante quadro istruttorio, in particolare evidenziando non a caso che la classificazione delle aree e, di conseguenza, la qualificazione del vincolo gravante sulle stesse era suffragata dalle risultanze emergenti dal P.R.G. E' allora evidente che, così ragionando e pervenendo in tal modo alla conclusione osteggiata dalle ricorrenti incidentali, la Corte distrettuale non solo ha assolto compiutamente il proprio ufficio decisorio , vagliando secondo il proprio prudente apprezzamento le risultanze di causa e dando di ciò piena giustificazione con la motivazione in atti, che si sottrae di conseguenza al sospetto, a cui pure le ricorrenti incidentali sembrano pensare invocando, sia pure in modo non appropriato, il parametro cassatorio dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che essa possa rivelarsi sotto questa angolazione in qualche misura viziata; manel divisare la natura conformativa del vincolo scrutinato RG 8791/17Comune di Alghero-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli e nel liquidare la misura del ristoro in modo conseguente , ha esternato un preciso giudizio di fatto, dato che è solo per effetto della disamina e del vaglio del materiale probatorio emerso nel corso del processo e portato alla sua cognizione che la Corte d'Appello ha potuto maturare il convincimento in parola, convincimento che,per i noti e già ricordati limiti del giudizio di cassazione, non è suscettibile di rimeditazione in questa sede. Entrambi i ricorsi incidentali vanno pertanto dichiarati inammissibili. 10 Le spese, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale e di ciascuna delle ricorrenti incidentali del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso principale, dichiara inammissibile i ricorsi incidentali e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di ciascuna delle ricorrenti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I se
Sentenza Cassazione n. 27136/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris