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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08452/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domicilia re avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto, non risultando concreti elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, non sussisterebbero situazioni idonee a derogare quanto previsto dall'art. 4 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza, riportandosi in termini acritici alle relazioni della DDA e del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta ed effettiva della posizione del condannato la cui condotta, costituita in un favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., è rimasta comunque estranea al contesto associativo, tanto che a carico del ricorrente non sarebbe emerso nulla nel corso delle ulteriori e successive indagini relative ai gruppi criminali operativi nel territorio dove lo stesso risiede e dove si trova la caffetteria da lui gestita al tempo, luogo dove si incontravano i due soggetti a favore dei quali Dolce ha commesso l'unico reato per cui è stato condannato; verifica questa che il Tribunale era tenuto a fare a fronte delle modifiche apportate dal D.L. 162/2022; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alle relazioni acquisite, alla perdurante operatività dell'organizzazione criminale e alla mancanza di elementi ulteriori e diversi da quelli emersi nella sentenza- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del [à ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lef ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domicilia re avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto, non risultando concreti elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, non sussisterebbero situazioni idonee a derogare quanto previsto dall'art. 4 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza, riportandosi in termini acritici alle relazioni della DDA e del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta ed effettiva della posizione del condannato la cui condotta, costituita in un favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., è rimasta comunque estranea al contesto associativo, tanto che a carico del ricorrente non sarebbe emerso nulla nel corso delle ulteriori e successive indagini relative ai gruppi criminali operativi nel territorio dove lo stesso risiede e dove si trova la caffetteria da lui gestita al tempo, luogo dove si incontravano i due soggetti a favore dei quali Dolce ha commesso l'unico reato per cui è stato condannato; verifica questa che il Tribunale era tenuto a fare a fronte delle modifiche apportate dal D.L. 162/2022; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alle relazioni acquisite, alla perdurante operatività dell'organizzazione criminale e alla mancanza di elementi ulteriori e diversi da quelli emersi nella sentenza- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del [à ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lef ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d