CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA],in relazione alla detenzione subìta in stato di custodia cautelare in carcere (aseguito di arresto in flagranza avvenuto il 20/02/2020) sino al 24/08/2020 e, inregime di arresti domiciliari, da tale ultima data sino al 20/10/2020; in relazionea un capo di imputazione ipotizzante i reati, contestati in concorso con Giacomol.n.865/1967, 648 e 697 cod.pen., in riferimento alla contestata detenzione,all’interno di un casolare di campagna di cui il [OSCURATO:PERSONA] era comproprietario perun sesto, delle armi ivi specificate; reati da cui lo stesso era stato assolto per nonaver commesso il fatto con sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile.Il giudice della riparazione ha riassunto le argomentazioni poste alla basedella sentenza assolutoria, nella quale era stato dato atto che il principaleutilizzatore del casolare al cui interno erano state rinvenute le armi era daidentificarsi nel [OSCURATO:PERSONA], al di là del dato formale attinente all’intestazione delleutenze e di quello attinente alla conoscenza della collocazione delle chiavi diingresso, evidenziando come il giudice di merito avesse escluso qualsiasi concorsodel [OSCURATO:PERSONA], anche a titolo morale.Ha quindi ritenuto riconoscibile l’indennizzo medesimo, determinando lostesso sulla base dell’applicazione del criterio aritmetico (conteggiando € 235,82per ogni giorno trascorso in regime di custodia in carcere ed € 117,91 per ognigiorno di applicazione degli arresti domiciliari) e aggiungendo, in via equitativa,un aumento del 10% collegato all’ulteriore afflizione riconoscibile in favore di unsoggetto incensurato ed estraneo all’ambiente carcerario; ritenendo, invece, nonriconoscibili le ulteriori voci di danno allegate dall’istante, giungendo a unaquantificazione finale di € 56.030,83.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministerodell’economia e delle finanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato,articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di carente e/o contraddittoria motivazione, conconseguente violazione dell’art.314 cod.proc.pen., in relazione alla ritenutaassenza del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave.Ha esposto che la sentenza assolutoria emessa dal GUP presso il [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA], nipote dell’istante, deteneva pressoun casolare di comproprietà del [OSCURATO:PERSONA] un arsenale composto da diciassette trapistole, revolver, carabine, fucili automatici e fucili a canne mozze; che era statoaccertato che il casolare si trovasse a soli 250 metri dalla casa di abitazione delPellegrino, che era di comproprietà dello stesso, che lo stesso presentava sullepareti esterne dei fori di arma da fuoco e che l’istante era titolare delle utenzenonché a conoscenza dell’esatta ubicazione delle chiavi di apertura; ha espostoche la sentenza di assoluzione aveva altresì accertato che la sorella del [OSCURATO:PERSONA],alla presenza dei militari intervenuti in sede di perquisizione, aveva riferito che ilfratello avrebbe consentito l’accesso al casolare, essendone l’utilizzatore in quantovi si recava per curare l’orto e gli animali.Ha quindi dedotto che il Tribunale aveva espressamente ritenuto chel’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse qualificabile sotto la specie della connivenzanon punibile, con argomentazione con la quale il giudice della riparazione avevaomesso di confrontarsi adeguatamente; non essendo stati compiuti i necessariapprofondimenti neanche sulla valenza sinergica della condotta di omessavigilanza dello stabile utilizzato come deposito di armi da parte del nipote.Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto – ai sensi dell’art.606,comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione, con conseguente violazione dell’art.315 cod.proc.pen., in punto diquantificazione dell’indennizzo.Ha dedotto che non era da ritenere giustificato l’aumento del 10% operatodalla Corte in via equitativa, atteso che la liquidazione sulla base del criterioaritmetico doveva intendersi satisfattiva anche in ordine ai pregiudizi valutati insede di quantificazione finale; ritenendo, comunque, che le condotte evidenziatenel primo motivo potessero, quanto meno, essere valutate come indice di colpalieve e condurre a una riduzione del quantum.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569).In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022,Lepri, Rv. 283411; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074); in particolare,il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi apropria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processodi merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata ilpresupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale conparticolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante omacroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti.Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice della riparazione deveoperare uno specifico confronto con le motivazioni poste alla base della sentenzadi assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che è stato affermato o negatoda quest’ultimo e non potendo attribuire valenza decisiva a circostanze negate dalgiudice alla cognizione; potendo, eventualmente, invece valorizzare proprio lecircostanze che non sono state escluse in sede di giudizio di merito, pur se nonpositivamente affermate; conseguendone che la sentenza di assoluzione si ponecome necessario e indefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazionein ordine all’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo dicognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).3. Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638, nelprocedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguerenettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, voltaall'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da partedell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendooperare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al fine dicontrollare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica),sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causadi esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza ditale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento diriparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale,ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza deldiritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739– 01)4. Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice dellariparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto aquella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confrontocon le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione.Va quindi rilevato che sussiste – in diretta conseguenza di taleconsiderazione – la denunciata omissione motivazionale in relazione alleargomentazioni contenute nella sentenza di assoluzione, specificamente nellaparte in cui la stessa ha espressamente ritenuto come ravvisabile, in capoall’istante, una condotta di connivenza non punibile, facendo richiamo aiprecedenti giurisprudenziali in punto di detenzione di sostanze stupefacenti eritenuti applicabili anche alla materia della detenzione di armi.Sulla relativa questione deve essere ricordato che – per giurisprudenzaassolutamente consolidata di questa Corte – anche l’atteggiamento di meraconnivenza (e pure se a questa sia attribuibile una connotazione meramentepassiva) è idonea a escludere – in quanto comunque qualificabile comegravemente colposa - che sussista un diritto al riconoscimento dell’indennizzoquando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento:1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedireil verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in unmero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato manel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado diimpedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione dellasua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effettoe vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosadell'agente medesimo (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391;Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02; Sez. 4, Sentenzan. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).Ne consegue che, su tale specifico punto – e nel ritenere, apoditticamente,che non potesse ritenersi che l’istante avesse anche solo tollerato la consumazionedel reato di detenzione – la Corte territoriale non si è adeguatamente raffrontatacon le argomentazioni contenute nella sentenza di assoluzione e non ha comunquedato luogo al necessario raffronto con i predetti principi, dando quindi luogo aldenunciato vulnus motivazionale.5. A ciò dovendosi aggiungere, in relazione al secondo motivo di ricorso,che il giudice della riparazione ha omesso di valutare la predetta condotta anchein relazione all’eventuale sussistenza dell’elemento di riduzione dell’indennizzorappresentato dalla colpa lieve; ricordando a tale proposito e mutuando in concettisedimentati in ambito civilistico, che la colpa lieve si definisce come quellaconcretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggettoperché contrario allo standard di comportamento che l’ordinamento richiede inmodo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all’elaborazionegiurisprudenziale attinente al disposto dell’art.2236 cod.civ. in tema diresponsabilità professionale).6. I riscontrati vizi motivazionali (da ritenersi assorbenti in ordine al puntodi doglianza attinente alla avvenuta personalizzazione dell’indennizzo) comportanol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di ReggioCalabria, la quale dovrà quindi valutare gli elementi di fatto sopra indicati ai fini diuna riconsiderazione in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo della colpagrave o, eventualmente, quali causali di una riduzione dell’indennizzo per effettodi condotta ritenuta imputabile a colpa lieve.Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spesefra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le partiper questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]