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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00297/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 7 marzo 2023 che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda.

La Corte di appello di L'Aquila ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.

Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha, infatti, presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.

Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. o in subordine i benefici di legge.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ifemende.

Così deciso il 1 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 7 marzo 2023 che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda. La Corte di appello di L'Aquila ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha, infatti, presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove. Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. o in subordine i benefici di legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ifemende. Così deciso il 1 dicembre 202
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