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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19878/2026

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tte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2026 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati da tre sentenze di condanna: 1) Sentenza GIP Tribunale di Pesaro n. 193/2020, resa in esito a giudizio abbreviato, di condanna alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa; 2) Sentenza GIP Tribunale di Urbino n. 24/2019, resa in esito a giudizio abbreviato, di condanna alla pena complessiva di anni 3 e giorni 4 di reclusione ed euro 12.620 di multa; 3) Sentenza Tribunale di Urbino n. 117/2024, resa in esito a giudizio ordinario, con condanna alla pena complessiva di anni 1 di reclusione ed euro 2.500 di multa.

Va premesso che, con ordinanza n. 75/2023, il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e2) erano stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e, «ritenuti più gravi i reati» giudicati con la sentenza n. 24/2019, aveva rideterminato la pena finale in quella di anni tre, mesi otto e giorni quattro di reclusione.

L'ordinanza impugnata, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto dell'ultima sentenza con quelli già unificati dall'ordinanza n. 75/2023, ha così rideterminato la pena finale: ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza n. 193/2020 (e dunque assumendo quale pena base quella complessiva irrogata da tale sentenza, anni tre e mesi sei di reclusione), aumenta tale pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre la multa, per i fatti di cui alla sentenza n. 24/2019, previa riduzione per il rito, e di mesi sei di reclusione, oltre alla multa, per i fatti di cui alla sentenza n. 117/2024, per un totale di anni cinque e mesi due di reclusione, oltre alla multa.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza degli artt. 671 e 649 cod. proc. per aver statuito in contrasto con un precedente "giudicato esecutivo".

L'ordinanza, nell'operare il calcolo, non avrebbe tenuto conto del precedente provvedimento n. 75/23 che, non impugnato, era divenuto definitivo e dunque non modificabile.

Invece di limitarsi ad unire i fatti giudicati nell'ultima condanna, il giudice ha invece operato un ricalcolo totale, mutando la pena base e quindi violando il principio del "bis in idem".

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, censurando l'erroneità dei calcoli operati dal giudice dell'esecuzione secondo due profili: da un lato, la pena indicata come base di calcolo era già comprensiva degli aumenti per i reati satelliti, operazione ritenuta non corretta dalla giurisprudenza e, dall'altro, il computo matematico di riduzione di un terzo, derivante dalla riduzione per il rito sarebbe erroneo, né darebbe conto dei passaggi intermedi del calcolo, non consentendo il controllo sulla sua correttezza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso, in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe operato il calcolo in violazione dei principi giurisprudenziali che prescrivono, per l'individuazione della pena per il reato più grave, in caso di continuazione tra reati già a pena unificata, la necessità di scorporo della pena base da quella per gli aumenti per i reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento.

21.1. I due motivi, risolvendosi in sostanza in una censura delle modalità di calcolo della continuazione tra reati in parte già ritenuti avvinti dal vincolo in sede di cognizione e poi in sede di esecuzione, possono essere considerati congiuntamente.

Infatti, il ricorso, laddove censura la violazione della "preclusione" rappresentata dalla individuazione della pena più grave nella precedente ordinanza resa in sede di esecuzione non impugnata, in sostanza opera una complessiva critica del metodo di calcolo utilizzato dal giudice dell'esecuzione, evidenziandone la divergenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Va premesso che la "preclusione" rappresentata dalla precedente decisione resa in sede esecutiva, non è equiparabile al giudicato, ma è operante allo stato degli atti, sicché laddove, per intervento di una nuova condanna definitiva, altri reati debbano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, il giudice può nuovamente intervenire, rivalutando complessivamente le pene irrogate per i singoli reati.

Tale operazione è tuttavia soggetta a stringenti regole applicative, elaborate nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice dell'esecuzione, laddove ritenga avvinti dal vincolo della continuazione violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., non può assumere come pena base quella complessivamente irrogata per il reato continuato, ma deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01).

Nella determinazione della violazione più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen, poi, le Sezioni Unite hanno chiarito che deve guardarsi a quella per la quale, in concreto, è stata inflitta la pena più grave, così come indicata nel dispositivo di sentenza (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865).

Nella medesima pronuncia è stato affermato anche che «qualora i reati siano stati giudicati, anche in parte, con rito abbreviato, la pena più grave va determinata in concreto e al netto della riduzione del rito», e dunque considerando la pena inflitta per ogni reato (o per il reato più grave tra quelli già avvinti dalla continuazione) e riducendola per il rito, così come indicata nel dispositivo (e, per il calcolo, nella motivazione).

Quanto agli aumenti per i reati satellite, essi devono essere operati singolarmente, per ciascun reato.

Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, ha affermato che: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto3 / Liper ciascuno dei reati satellite».

Nella pronuncia, la Corte ha chiarito la ratio a fondamento del principio, precisando che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

In ragione dell'intangibilità del giudicato e del divieto della reformatio in peius, detti aumenti non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735).

Il principio è stato ritenuto applicabile anche alla fase esecutiva: «La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione - che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 cod. proc. pen.)». (Sez. 1, n. 26460 del 11/04/2013, Cocos, Rv. 256043 - 01).

2. Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata, non ha operato il calcolo della pena unica per i reati ritenuti avvinti dalla continuazione secondo i principi sopra indicati.

2.1. In primo luogo, come osservato nel ricorso, il Tribunale ha assunto come pena base del calcolo una pena, quella della sentenza 193/2020, che in realtà riguarda non un solo reato, ma quattro reati già avvinti dalla continuazione, di cui, in sentenza, era stato ritenuto il più grave la tentata estorsione (capo 42), per il quale era stata applicata una pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.500 di multa, ridotta poi per il rito.

Il giudice dell'esecuzione ha dunque commesso un primo errore, non applicando i principi sullo "scorporo" enunciati dalla giurisprudenza sopra citata.

2.2. L'omessa operazione di "scorporo" ha condotto ad una erronea applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per l'individuazione della violazione più grave, in quanto non ha consentito di confrontare la pena irrogata in concreto per la violazione più grave tra quelle indicate nella sentenza n. 193/2020, scelta dal giudice della cognizione come pena base per il calcolo della 4continuazione, con l'eventuale più grave violazione tra quelle oggetto delle altre sentenze, la n. 24/2019, resa con rito abbreviato, e la 117/24, resa con rito ordinario.

Si osserva che la sentenza n. 24/2019 riguarda ben diciannove reati, di cui diciotto delitti di cessione di stupefacenti e una contravvenzione.

In detta pronuncia, per il reato più grave, è stata irrogata una pena, da ridurre per il rito, di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, aumentata per ciascuno dei delitti di dieci giorni di reclusione ed euro 50 di multa e di sei giorni di reclusione ed euro 30 di multa per la contravvenzione.

2.3. Inoltre, l'ordinanza impugnata, aggiungendo "in blocco" la pena per tutti i reati satellite, non ha applicato i principi enunciati dalla sentenza a Sezioni Unite Pizzone, operando un calcolo che non tiene conto né del numero dei reati satellite, né della gravità degli stessi nella dovuta reciproca proporzione, né del diverso rito applicato.

2.4. Infine, nell'aumentare la pena nella misura "fissa" di un anno e due mesi di reclusione operato per i reati della sentenza n. 24/2019, il giudice dell'esecuzione ha applicato per i reati satellite una pena superiore a quella applicata dal giudice della cognizione, disattendendo così gli insegnamenti della pronuncia a Sezioni Unite Nocerino.

Infatti, come sostanzialmente lamentato nel ricorso, la pena indicata per i reati satellite nella sentenza era di 10 giorni di reclusione per i delitti e 6 giorni di reclusione per la contravvenzione, inferiore a quella invece determinata.

La mancata corretta applicazione di questi principi da parte del giudice dell'esecuzione rende prive di rilievo le ulteriori doglianze sollevate con il ricorso.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) perché, alla luce dei principi sopra indicati, ferma la valutazione sulla sussistenza della continuazione, proceda a ricalcolare la pena complessiva per tutti i reati.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2026 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati da tre sentenze di condanna: 1) Sentenza GIP Tribunale di Pesaro n. 193/2020, resa in esito a giudizio abbreviato, di condanna alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa; 2) Sentenza GIP Tribunale di Urbino n. 24/2019, resa in esito a giudizio abbreviato, di condanna alla pena complessiva di anni 3 e giorni 4 di reclusione ed euro 12.620 di multa; 3) Sentenza Tribunale di Urbino n. 117/2024, resa in esito a giudizio ordinario, con condanna alla pena complessiva di anni 1 di reclusione ed euro 2.500 di multa. Va premesso che, con ordinanza n. 75/2023, il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e2) erano stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e, «ritenuti più gravi i reati» giudicati con la sentenza n. 24/2019, aveva rideterminato la pena finale in quella di anni tre, mesi otto e giorni quattro di reclusione. L'ordinanza impugnata, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto dell'ultima sentenza con quelli già unificati dall'ordinanza n. 75/2023, ha così rideterminato la pena finale: ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza n. 193/2020 (e dunque assumendo quale pena base quella complessiva irrogata da tale sentenza, anni tre e mesi sei di reclusione), aumenta tale pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre la multa, per i fatti di cui alla sentenza n. 24/2019, previa riduzione per il rito, e di mesi sei di reclusione, oltre alla multa, per i fatti di cui alla sentenza n. 117/2024, per un totale di anni cinque e mesi due di reclusione, oltre alla multa. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza degli artt. 671 e 649 cod. proc. per aver statuito in contrasto con un precedente "giudicato esecutivo". L'ordinanza, nell'operare il calcolo, non avrebbe tenuto conto del precedente provvedimento n. 75/23 che, non impugnato, era divenuto definitivo e dunque non modificabile. Invece di limitarsi ad unire i fatti giudicati nell'ultima condanna, il giudice ha invece operato un ricalcolo totale, mutando la pena base e quindi violando il principio del "bis in idem". 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, censurando l'erroneità dei calcoli operati dal giudice dell'esecuzione secondo due profili: da un lato, la pena indicata come base di calcolo era già comprensiva degli aumenti per i reati satelliti, operazione ritenuta non corretta dalla giurisprudenza e, dall'altro, il computo matematico di riduzione di un terzo, derivante dalla riduzione per il rito sarebbe erroneo, né darebbe conto dei passaggi intermedi del calcolo, non consentendo il controllo sulla sua correttezza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso, in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe operato il calcolo in violazione dei principi giurisprudenziali che prescrivono, per l'individuazione della pena per il reato più grave, in caso di continuazione tra reati già a pena unificata, la necessità di scorporo della pena base da quella per gli aumenti per i reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento. 21.1. I due motivi, risolvendosi in sostanza in una censura delle modalità di calcolo della continuazione tra reati in parte già ritenuti avvinti dal vincolo in sede di cognizione e poi in sede di esecuzione, possono essere considerati congiuntamente. Infatti, il ricorso, laddove censura la violazione della "preclusione" rappresentata dalla individuazione della pena più grave nella precedente ordinanza resa in sede di esecuzione non impugnata, in sostanza opera una complessiva critica del metodo di calcolo utilizzato dal giudice dell'esecuzione, evidenziandone la divergenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Va premesso che la "preclusione" rappresentata dalla precedente decisione resa in sede esecutiva, non è equiparabile al giudicato, ma è operante allo stato degli atti, sicché laddove, per intervento di una nuova condanna definitiva, altri reati debbano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, il giudice può nuovamente intervenire, rivalutando complessivamente le pene irrogate per i singoli reati. Tale operazione è tuttavia soggetta a stringenti regole applicative, elaborate nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'esecuzione, laddove ritenga avvinti dal vincolo della continuazione violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., non può assumere come pena base quella complessivamente irrogata per il reato continuato, ma deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). Nella determinazione della violazione più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen, poi, le Sezioni Unite hanno chiarito che deve guardarsi a quella per la quale, in concreto, è stata inflitta la pena più grave, così come indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865). Nella medesima pronuncia è stato affermato anche che «qualora i reati siano stati giudicati, anche in parte, con rito abbreviato, la pena più grave va determinata in concreto e al netto della riduzione del rito», e dunque considerando la pena inflitta per ogni reato (o per il reato più grave tra quelli già avvinti dalla continuazione) e riducendola per il rito, così come indicata nel dispositivo (e, per il calcolo, nella motivazione). Quanto agli aumenti per i reati satellite, essi devono essere operati singolarmente, per ciascun reato. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, ha affermato che: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto3 / Liper ciascuno dei reati satellite». Nella pronuncia, la Corte ha chiarito la ratio a fondamento del principio, precisando che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». In ragione dell'intangibilità del giudicato e del divieto della reformatio in peius, detti aumenti non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Il principio è stato ritenuto applicabile anche alla fase esecutiva: «La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione - che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 cod. proc. pen.)». (Sez. 1, n. 26460 del 11/04/2013, Cocos, Rv. 256043 - 01). 2. Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata, non ha operato il calcolo della pena unica per i reati ritenuti avvinti dalla continuazione secondo i principi sopra indicati. 2.1. In primo luogo, come osservato nel ricorso, il Tribunale ha assunto come pena base del calcolo una pena, quella della sentenza 193/2020, che in realtà riguarda non un solo reato, ma quattro reati già avvinti dalla continuazione, di cui, in sentenza, era stato ritenuto il più grave la tentata estorsione (capo 42), per il quale era stata applicata una pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.500 di multa, ridotta poi per il rito. Il giudice dell'esecuzione ha dunque commesso un primo errore, non applicando i principi sullo "scorporo" enunciati dalla giurisprudenza sopra citata. 2.2. L'omessa operazione di "scorporo" ha condotto ad una erronea applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per l'individuazione della violazione più grave, in quanto non ha consentito di confrontare la pena irrogata in concreto per la violazione più grave tra quelle indicate nella sentenza n. 193/2020, scelta dal giudice della cognizione come pena base per il calcolo della 4continuazione, con l'eventuale più grave violazione tra quelle oggetto delle altre sentenze, la n. 24/2019, resa con rito abbreviato, e la 117/24, resa con rito ordinario. Si osserva che la sentenza n. 24/2019 riguarda ben diciannove reati, di cui diciotto delitti di cessione di stupefacenti e una contravvenzione. In detta pronuncia, per il reato più grave, è stata irrogata una pena, da ridurre per il rito, di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, aumentata per ciascuno dei delitti di dieci giorni di reclusione ed euro 50 di multa e di sei giorni di reclusione ed euro 30 di multa per la contravvenzione. 2.3. Inoltre, l'ordinanza impugnata, aggiungendo "in blocco" la pena per tutti i reati satellite, non ha applicato i principi enunciati dalla sentenza a Sezioni Unite Pizzone, operando un calcolo che non tiene conto né del numero dei reati satellite, né della gravità degli stessi nella dovuta reciproca proporzione, né del diverso rito applicato. 2.4. Infine, nell'aumentare la pena nella misura "fissa" di un anno e due mesi di reclusione operato per i reati della sentenza n. 24/2019, il giudice dell'esecuzione ha applicato per i reati satellite una pena superiore a quella applicata dal giudice della cognizione, disattendendo così gli insegnamenti della pronuncia a Sezioni Unite Nocerino. Infatti, come sostanzialmente lamentato nel ricorso, la pena indicata per i reati satellite nella sentenza era di 10 giorni di reclusione per i delitti e 6 giorni di reclusione per la contravvenzione, inferiore a quella invece determinata. La mancata corretta applicazione di questi principi da parte del giudice dell'esecuzione rende prive di rilievo le ulteriori doglianze sollevate con il ricorso. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) perché, alla luce dei principi sopra indicati, ferma la valutazione sulla sussistenza della continuazione, proceda a ricalcolare la pena complessiva per tutti i reati. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris