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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29412/2026

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la Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui all’unico motivo diricorso, con le quali si contesta la qualificazione giuridica del fatto, che dovrebbeessere considerato tentato furto anziché tentata rapina, se ne deve rilevare lanatura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una merarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante lapreclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazionedelle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, econsiderato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento diuna operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella direinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui all’unico motivo diricorso, con le quali si contesta la qualificazione giuridica del fatto, che dovrebbeessere considerato tentato furto anziché tentata rapina, se ne deve rilevare lanatura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una merarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante lapreclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazionedelle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, econsiderato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento diuna operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella direinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris