CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroConsorzio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoOreste Cantillo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. [OSCURATO:PERSONA] n.4172/2020 depositata il 21/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Campania, con la sentenza n. 4172/2020, depositata in data21.09.2020, accoglieva l’appello del Consorzio Generale di Bonifica BacinoNumero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026Inferiore del Volturno riformando la sentenza di primo grado che avevaaccolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso dinotifica n. 4560039107, recante la richiesta di pagamento di contributi dibonifica per le annualità dal 2013 al 2017.1.1. In particolare i giudici di appello, premesso che l’approvazione del pianodi classifica doveva ritenersi nota al contribuente, per effetto dellapubblicazione sul BURC delle ll. rr. n. 23/1985 e 4/2003, osservavano chein presenza di un piano di classifica, il Consorzio di Bonifica dovesse ritenersiesonerato dall’onere probatorio, in mancanza di specifiche contestazioni(avendo il contribuente mosso delle contestazioni del tutto generiche); chela contestazione di inefficacia del piano di classifica - attesa la sua adozionein base ad una legge comunque abrogata - era priva di fondamento inquanto “dal punto di vista formale il Piano di Classifica deve essereconsiderato del tutto vigente giacché l'art. 2, comma 3, della legge n.29/2012 ha stabilito che le disposizioni abrogate mantengono l'ultra vigenzaregolatoria dei rapporti sorti in pregresso”.2. Contro detta sentenza, sulla base di quattro motivi illustrati con duesuccessive memorie depositate in data 15 maggio 2025 e 15 gennaio 2016,ha proposto ricorso per cassazione il contribuente cui ha resistito ilConsorzio Generale di [OSCURATO:PERSONA] del Volturno.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360,primo comma, n.4. c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il giudicedi appello aveva omesso di pronunciarsi sia sulle contestazioni mossedall’appellato sulla tardiva introduzione in appello, da parte dall’enteimpositore, di “nuovi motivi” per contestare la valenza delladocumentazione allegata dal contribuente, sia sulla eccezione di carente oomessa motivazione dell’avviso di notifica impugnato.1.1. Il motivo è da ritenere inammissibile o, comunque, manifestamenteinfondato.Numero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/20261.2. La censura appare, in primo luogo del tutto generica, aspecifica e nonautosufficiente con le logiche conseguenze che ne scaturiscono sotto ilprofilo dell’ammissibilità della stessa; va, poi rimarcato, che la partericorrente, da un lato, trascura di considerare che la causa petendi dellapretesa scaturisce dallo stesso atto impositivo e solo rispetto al fattocostitutivo della domanda (che la parte ricorrente non prende in alcun modoin considerazione) può apprezzarsi una eventuale immutazione (col divietodi nova in appello) e dall’altro finisce per confondere gli argomenti difensivicon le eccezioni in senso proprio, ripercorrendo i dati probatori (in tesi)rilevanti rispetto ai quali rileva il potere di apprezzamento del giudice, noncerto il vizio di omessa pronuncia, vizio in alcun modo configurabile inrelazione denunziata omessa considerazione di (taluni) dati istruttori.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto, in relazione all'art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dellal.r. della Campania n. 4/2003, e dell'art. 112 c.p.c. lamentando che la CTRaveva accolto l’appello dell’ente impositore fondando il decisum sullacircostanza che la pubblicità e la notizia dell’approvazione del piano diclassifica dovessero ritenersi noti al contribuente, con la pubblicazione sulBURC delle ll. rr. Campania n. 23/1985 e n. 4/2003 e che il Piano diClassifica era da ritenere in vigore poiché l'art. 2, comma 3, della l.r.Campania n. 29/2012 aveva stabilito che le disposizioni abrogate dovesseroancora applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza, senzapronunciarsi sulle eccezioni di parte contribuente secondo cui il Consorzionon aveva dato esecuzione alla l.r. Campania n. 4/2003 che aveva ordinatol’approntamento di un [OSCURATO:PERSONA] di Classifica per il conseguimento dellabonifica integrata, da completare perentoriamente nel termine di 24 mesi,alla fine del quale, il vecchio piano di classifica, avrebbe perso efficacia(come, peraltro, ritenuto dai primi giudici).2.1. Anche tale motivo non coglie nel segno.Numero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026Va premesso che i giudici di appello, contrariamente a quanto paventato dalcontribuente hanno esaminato la questione assumendo: “Violazione dell'art.2, comma 3), della L.R. della Campania 9.10.2012 n. 29 nonché violazionedell'art. 11 delle Disposizioni preliminari del c.c... Ha sostenuto che lasupposta illegittimità della pretesa per essere la stessa fondata su di unpiano di classifica inefficace siccome approvato sotto la vigenza di una leggesuccessivamente abrogata non è condivisibile poiché l'art. 2, comma 3, dellalegge a 29/2012 ha disposto che le disposizioni abrogate continuano adapplicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza”, non essendo,quindi, configurabile alcuna omessa pronunzia.2.2. Per altro verso va osservato che la soluzione è da ritenere corretta indiritto. Premesso che la l.r. Campania n. 23/1985, sotto il cui vigore il pianodi classifica consortile in esame era stato approvato (essendo il piano diclassifica in oggetto stato adottato con deliberazione del 1998 ed ammessoal visto di legittimità e merito con deliberazione G.R. Campania), è stataabrogata dalla l.r. Campania n. 29/2012, l’art. 2, comma 3, di quest’ultimalegge stabilisce espressamente (con chiara disposizione di tipo transitorio)che: “Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano adapplicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzionedegli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti”.L’espressione “rapporti sorti” non può che riferirsi alla fase genetica, che sirealizza a seguito dell’adozione dei piani di classifica e della loroapprovazione da parte della competente autorità regionale; diversamenteopinando, il legislatore si sarebbe riferito semplicemente alle “annualitàmaturate”. Da ciò consegue che il piano di classifica consortile in esame,anche a seguito dell’abrogazione della legge regionale sulla cui base venneadottato, continua ad essere applicabile e, per l’effetto, opponibile aiconsorziati.Questa Corte ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui in temadi contributi consortili, il piano di classifica adottato in base a una normativaNumero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, inragione della natura derivata del tributo e dei principi generali di efficaciadella legge nel tempo (Cass. Sez. 5, 18/02/2025, n. 4154, Rv. 674104 -01), principio cui in questa sede va data continuità.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360,primo comma, nn. 3 e 4. c.p.c., violazione o falsa applicazione della l.r.della Campania n. 4/2003, e dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice disecondo grado accolto il ricorso in appello dell’ente consortile, omettendodi considerare che l’avviso di notifica impugnato, emesso per lacontribuzione di bonifica per gli anni dal 2013 al 2017, non conteneva alcunriferimento ai bilanci d’esercizio (come correttamente evidenziato dallaCTP).3.1. Anche questo motivo è privo di fondamento alcuno.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, siaproprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovanogiustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che sipresumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senzache quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, alproprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senzache, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioniparticolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr.Cass. n. 23815/2015);- l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiositàdell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'areadi intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamenteimpugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dalConsorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano diNumero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma iuristantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato(Cass. 6839/2020);- quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi dibonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvatodalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da partedi un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce diritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed ilGiudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'oneredella prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati ediretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà delconsorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; inquanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nelperimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazionedell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamentodella legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisaidentificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati aglistessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n.11722/2010);3.2. Ciò posto deve ritenersi che la CTR correttamente ha ritenuto dovuti icontributi in questione, con la precisazione che la norma invocata da partericorrente, l.r. Campania, n. 4/2003 art. 30, comma 1, che recita: “Sonosoggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionalele deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il ripartodella contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo”non impone alcun un “obbligo” di menzione nell’atto impositivo dei bilancimentre la parte non chiarisce in alcun modo le ragioni per cui leconsiderazioni di cui alla richiamata ordinanza n.13130 del 24.06.2017 dellaCorte di Cassazione ( peraltro in alcun modo richiamate e specificate nelNumero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026loro contenuto) sarebbero dirimenti nel senso prospettato da partericorrente.4. Con il quarto motivo la parte ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2967 c.c. e art. 24Cost. - in relazione al dettato di cui agli art. 10 e 11 del R.D. 215/1933 -per essersi il giudice d’appello pronunziato (accogliendoli) su motiviformulati con il proposto gravame dal Consorzio di bonifica dichiarando cheil materiale probatorio depositato dal contribuente - mai contestato inprimo grado- era da ritenere generico.4.1. Il motivo è da ritenere manifestamente infondato, non risultandoconfigurabile, nella fattispecie, in esame nessuna violazione delle normeinvocate.4.2. Occorre osservare che in tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurrela violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod.proc. civ. (tra le tante: Cass. Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass.,Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26739). In ogni caso, nessunacontravvenzione alle regole di ripartizione dell’onere probatorio puòimputarsi al giudice di appello. Difatti, l’infrazione alla regola generaledell’art. 2697 c.c. (che è stata lamentata dalla ricorrente) si può configuraresoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova adNumero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (tra le tante: Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769;Cass., 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., 20ottobre 2021, n. 29041; Cass., 26 gennaio 2022, n. 2286; Cass, 7 aprile2023, n. 9529; Cass., 23 maggio 2024, n. 14482; Cass., 25 novembre2024, n. 30389; Cass., 14 febbraio 2025, n. 3761), ma non anchenell’ipotesi in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti, ritenendo che la parte onerata abbiaassolto tale onere, poiché in questo caso vi è (nella prospettazione delricorrente) un fallace apprezzamento sull'esito della prova, che è sindacabilein sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ., nei limiti in cui questa censura è ammessa (tra le tante:Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass.,28 marzo 2022, n. 9933; Cass., 26 maggio 2023, n. 14766; Cass., 26 marzo2025, n. 8031).Si rammenta, inoltre, che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultatoprobatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando lamotivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quandoda una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibilericondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al dupliceonere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementiprobatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e dispecificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbecondotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità,Numero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30settembre 2020, n. 20867; Cass., 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., 9giugno 2021, n. 16016; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., 15dicembre 2021, n. 40214; Cass., 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., 31 agosto2023, n. 25518; Cass., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., 31 ottobre 2024,n. 28116), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale),oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione,abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n.20867; Cass., 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., 27 ottobre 2023, n. 29956).A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, neilimiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra letante: Cass., 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., 12 ottobre 2017, n.23940; Cass., 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., 13 gennaio 2022, n. 867;Cass., 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., 29 aprile 2024, n. 11329),Numero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026dovendosi, peraltro, ribadire che, in relazione al nuovo testo di questanorma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storicorilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,n. 8053).La parte, in realtà, con il proposto motivo sollecita, all’evidenza, una diversaricostruzione dei dati processuali ed istruttori, omettendo di considerare chesecondo un consolidato orientamento di questa Corte, il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità,in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnedimostrare i fatti in discussione ( vedi, per tutte, Cass., Sez. Trib., 22novembre 2023, n. 32505).5. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.5.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore dellaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquidanell'importo di euro 1.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Numero registro generale 9853/2021Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 10376/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])