CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 04147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17681-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'INVESTIGATORE & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAZZACAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2314/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].r.g. n.-949/2019 RILEVATO Che la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] l'Investigatore & lo [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in sede di opposizione, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società a [OSCURATO:PERSONA] e ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno quantificato in dodici mensilità di retribuzione oltre che la ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale; che la [OSCURATO:PERSONA] l'Investigatore & lo [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che successivamente la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo che ne vengano compensate le spese; CONSIDERATO che nell'atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società si fa presente che le parti hanno transatto la controversia e che dunque la società non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio; che l'atto di rinuncia risulta notificato al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2021; che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma c.p.c.; cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (cfr Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); che va pertanto dichiarata l'estinzione del processo con riferimento al ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] l'Investigatore & lo [OSCURATO:SOCIETA].; che in mancanza di una evidenza documentale dell'avvenuta diversa regolazione delle spese del giudizio in sede di transazione, atto che non risulta essere stato allegato alla rinuncia, queste vanno poste a carico r.g. n. -S94-9/2019 della società rinunciante che ha dato causa alla controversia in sede di legittimità e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Così deciso nell' Adunanza camerale del 4 novembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) é M,:triMa Dc í..0 i ì C oggi, 9