CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del fatto ex art. 624 bis, cod. pen. e non anche ex art. 624 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha argomentato in maniera congrua rispetto alle allegazioni non specifiche contenute nell'atto di appello, indicando gli elementi (segnatamente la deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) da cui ha tratto che nei luoghi in discorso, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, si svolgessero non occasionalmente atti della vita privata (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01), in particolare poiché i proprietari li utilizzavano il sabato e la domenica; in ogni caso, e fermo quanto appena esposto, il ricorso non consente di ravvisare un travisamento decisivo, in quanto (come pure esposto nella sentenza di primo grado) una delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA]) haindicato le unità in discorso come abitazioni rurali (e che nella propria i rei si erano introdotti tramite la finestra del bagno), [OSCURATO:PERSONA] (come espone il ricorso) ha parimenti indicato l'unità come una masseria; e, «in tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata» (Sez. 5, n. 8346 del 09/01/2025, Mandanici, Rv. 287569 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.Mtemente 2