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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:202
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 12 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 660/24 [OSCURATO:PERSONA] europea contro

[OSCURATO:PERSONA]

« Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Diritto alla presenza di un difensore durante l’interrogatorio – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale – Articolo 9 – Rinuncia – Normativa nazionale che prevede che gli indagati e gli imputati siano sottoposti ad interrogatorio senza un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro un determinato termine – Recepimento non corretto »

I. Introduzione

1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione di recepire correttamente talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE ( 2 ), concernente il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

2. La causa in esame trae origine essenzialmente da un disaccordo fondamentale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nonché la Repubblica ceca che è intervenuta nel presente procedimento, in relazione al modo in cui devono essere interpretati il diritto di avvalersi di un difensore e le deroghe a tale diritto, come previsti dalle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48.

3. Una questione analoga è sottoposta alla Corte nella causa C‑681/24, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, nell’ambito della quale le mie conclusioni vengono presentate lo stesso giorno.

4. Una censura supplementare nella presente causa riguarda la trasposizione non corretta delle disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2013/48 sulla rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. L’articolo 3 della direttiva 2013/48, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. (…)

3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati.

Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione.

Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato; (…)

6. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona;

b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

6. L’articolo 9 della direttiva 2013/48, intitolato «Rinuncia», prevede quanto segue: «1.

Fatt[o] salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l’assistenza obbligatoria di un difensore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 10:

a) l’indagato o imputato abbia ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e

b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

2. La rinuncia, che può essere effettuata oralmente o per iscritto, nonché le circostanze in cui è avvenuta sono verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità.

Tale revoca produce effetto dal momento in cui è effettuata».

B. Diritto ungherese

7. L’articolo 387, paragrafo 3, del a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (legge XC del 2017, recante codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale») così recita: «Quando l’indagato o la persona ragionevolmente sospettata di aver commesso un reato desidera conferire mandato a un difensore oppure l’autorità inquirente o l’ufficio del pubblico ministero nomina un difensore, l’autorità inquirente o l’ufficio del pubblico ministero ne informa immediatamente il difensore e pospone l’interrogatorio dell’indagato fino all’arrivo del difensore, ma almeno due ore più tardi.

Qualora, entro tale termine,

a) il difensore non si presenti o

b) l’indagato o la persona ragionevolmente sospettata di aver commesso un reato, dopo essersi consultato con il proprio difensore, acconsenta ad iniziare l’interrogatorio, l’autorità inquirente o l’ufficio del pubblico ministero inizia ad interrogare l’indagato».

III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

8. Il 12 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida, conformemente all’articolo 258 TFUE, ritenendo che talune disposizioni della direttiva 2013/48, tra cui l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b) e l’articolo 9 della stessa, fossero state recepite in modo non corretto, e ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

9. Il 12 gennaio 2022 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera contestando gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA].

10. Il 14 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in cui sosteneva che l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b) e l’articolo 9 della direttiva 2013/48 non erano ancora stati recepiti in modo corretto e la invitava a conformarsi a detto parere motivato entro due mesi dalla sua ricezione.

11. Il 13 settembre 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato affermando di aver recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e l’articolo 9 della direttiva 2013/48.

12. Di conseguenza, con atto introduttivo depositato il 10 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, il presente ricorso.

Essa chiede che la Corte voglia: – dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, e dell’articolo 9 della stessa non avendo correttamente recepito tali disposizioni; e – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.

13. Nel suo controricorso depositato il 23 dicembre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

14. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre depositato, rispettivamente, una replica e una controreplica il 17 febbraio 2025 e il 28 marzo 2025.

15. Il 7 febbraio 2025 il presidente della Corte ha ammesso la Repubblica ceca a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA].

16. In considerazione delle analogie tra la presente causa e la causa C‑681/24, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, la Corte ha organizzato, ai sensi dell’articolo 77 del suo regolamento di procedura, un’udienza comune per le due cause.

Il 10 dicembre 2025 si è tenuta l’udienza in parola, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca hanno presentato osservazioni orali.

IV. Analisi

17. La mia analisi si articola in tre parti principali.

In primo luogo, ritengo utile formulare alcune osservazioni preliminari riguardo alla direttiva 2013/48 e alla sua collocazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in prosieguo: lo «SLSG») (A).

In secondo luogo, esaminerò la fondatezza della prima censura relativa alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 (B).

In terzo luogo, esaminerò la fondatezza della seconda censura vertente sulla violazione dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 (C).

18. Sulla base di detta analisi, sono giunta alla conclusione che entrambe le censure di cui trattasi sono fondate.

A. Osservazioni preliminari sulla direttiva 2013/48 e sullo SLSG

19. Anzitutto, come ho indicato nelle mie precedenti conclusioni ( 3 ), l’Unione europea ha adottato una serie di direttive fondate sulla competenza dell’Unione europea di cui all’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale.

Tale serie di sei direttive comprende la direttiva 2013/48 ( 4 ).

20. Tali direttive sono talvolta denominate direttive «tabella di marcia», poiché hanno avuto origine dalla risoluzione del Consiglio del 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( 5 ).

Detta risoluzione è stata approvata dal Consiglio europeo nell’ambito del suo Programma di Stoccolma sullo SLSG ( 6 ), in cui si afferma che «la tutela dei diritti degli indagati e imputati nel procedimento penale è un valore fondante dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione ( 7 )».

21. Infatti, come risulta dai considerando della direttiva 2013/48 ( 8 ), la giustificazione per emanare norme minime comuni sui diritti della persona nella procedura penale è, nelle direttive in parola, il rafforzamento della fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, in quanto «fondamento del riconoscimento reciproco, a sua volta elevato al rango di pietra angolare della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» ( 9 ).

Tali norme mirano inoltre a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea e a rafforzare le norme relative al diritto a un equo processo e al diritto della difesa, garantiti, in particolare, dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), nonché dalle disposizioni analoghe dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») ( 10 ).

22. La direttiva 2013/48 stabilisce norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore in tutte le fasi del procedimento penale ( 11 ).

Il diritto di cui trattasi è fondamentale per un processo equo ( 12 ) e contribuisce a garantire il rispetto di altri diritti nell’ambito del procedimento penale ( 13 ).

23. Il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale è sancito dall’articolo 3 della direttiva 2013/48.

24. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 pone il «principio fondamentale» secondo il quale gli indagati e gli imputati dispongono del diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo ( 14 ).

25. Detto principio è precisato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 per quanto riguarda il momento a partire dal quale tale diritto deve essere concesso, che include l’interrogatorio da parte delle autorità ( 15 ).

26. Il principio in parola è ulteriormente precisato all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, che delinea il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore.

In particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il proprio difensore anche prima dell’interrogatorio ( 16 ), mentre l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che tali persone abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogate ( 17 ).

27. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente ai diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa «[i]n circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo», qualora ciò sia giustificato alla luce delle «circostanze particolari del caso» e sulla base di «motivi imperativi» riguardanti: (a) «la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona», o (b) «la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

Qualsiasi deroga temporanea prevista dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 deve inoltre rispettare le condizioni generali di cui all’articolo 8 della stessa direttiva ( 18 ).

28. L’articolo 9 della direttiva 2013/48, anch’esso oggetto della presente causa, stabilisce requisiti specifici che devono essere soddisfatti affinché gli indagati e imputati possano rinunciare al loro diritto di avvalersi di un difensore ( 19 ).

L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede due condizioni ( 20 ), ossia, in primo luogo, che dette persone abbiano ricevuto informazioni chiare e sufficienti sul contenuto del diritto di avvalersi di un difensore e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso e, in secondo luogo, che la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 dispone inoltre che la rinuncia deve essere verbalizzata, mentre l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in parola prevede che dette persone possano revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che debbano essere informate di tale possibilità.

29. Il fulcro della presente causa risiede nella diversa maniera in cui la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca, dall’altro, interpretano il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore e delle possibili deroghe al diritto in parola.

30. In sostanza, e prima di spiegare più dettagliatamente le posizioni delle parti, la [OSCURATO:PERSONA] interpreta il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore quale sancito dalla direttiva 2013/48 nel senso che esso impone, in linea di principio, la presenza di un difensore durante l’interrogatorio e le uniche eccezioni a tale regola (vale a dire quando gli indagati o imputati possono essere interrogati senza la presenza di un difensore) sono le situazioni descritte all’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Inoltre, dette persone possono rinunciare al diritto alla presenza di un difensore alle condizioni stabilite nell’articolo 9 della stessa direttiva.

Al contrario, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca sostengono che il diritto di avvalersi di un difensore è soddisfatto quando alle persone di cui trattasi è offerta l’opportunità di avvalersi della presenza di un difensore.

Per tale motivo, la possibilità di procedere all’interrogatorio qualora il difensore non si presenti entro un determinato termine non costituisce una deroga al diritto di avvalersi di un difensore.

Inoltre, come spiegherò in relazione alla seconda censura, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in base alla sua interpretazione, non è possibile rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito del suo ordinamento giuridico, motivo per il quale essa ritiene che non sia necessario recepire l’articolo 9 della direttiva 2013/48 nel suo ordinamento nazionale.

B. Prima censura, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48

1. Sintesi degli argomenti delle parti

31. Con la prima censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha recepito in modo non corretto l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, perché l’articolo 387, paragrafo 3, del codice di procedura penale (in prosieguo: la «normativa ungherese controversa») consente in generale l’interrogatorio degli indagati o imputati senza la presenza di un difensore, qualora quest’ultimo non si presenti entro il termine stabilito.

Detta normativa è contraria all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva, secondo cui a tali persone deve essere garantito il diritto di avvalersi di un difensore, e non soddisfa al contempo le condizioni per derogare a tale diritto al fine di evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della stessa ( 21 ).

32. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il diritto degli indagati e imputati di comunicare con un difensore prima dell’interrogatorio e di essere interrogati alla presenza del loro difensore, come previsto rispettivamente alle lettere a) e b) dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 è incondizionato e che l’articolo 3, paragrafo 6, della stessa ammette deroghe temporanee a tale diritto che sono limitate a circostanze eccezionali relative al singolo caso.

La possibilità di procedere all’interrogatorio in assenza di un difensore dopo il termine stabilito, come previsto dalla normativa ungherese controversa, deroga pertanto al diritto di avvalersi di un difensore e non soddisfa nessuno dei requisiti enunciati all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della medesima direttiva, che, secondo l’intenzione del legislatore dell’Unione, è destinato a costituire un’eccezione di portata limitata al principio generale in base a cui gli indagati e imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore prima e durante l’interrogatorio.

Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, sussiste comunque una violazione della direttiva 2013/48, indipendentemente dal fatto che la normativa ungherese controversa sia considerata conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).

33. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, tra l’altro, che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la presenza di un difensore all’interrogatorio, salvo che siano soddisfatti i requisiti posti dall’articolo 3, paragrafo 6, della stessa direttiva o che la persona rinunci al diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva.

L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dev’essere inteso nel senso che si riferisce alla presenza fisica del difensore e la normativa ungherese controversa costituisce chiaramente un’eccezione al diritto di avvalersi di un difensore, che si applica generalmente in tutte le situazioni in cui quest’ultimo non si presenta entro il termine stabilito compromettendo in modo grave l’esercizio concreto ed effettivo del diritto in parola.

Il riferimento al diritto nazionale nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b) non riguarda la presenza del difensore, ma solamente le modalità di partecipazione dello stesso e le autorità nazionali dispongono di altri strumenti per evitare ritardi e potenziali abusi, come ad esempio la nomina di un difensore per la persona qualora ritengano importante procedere all’interrogatorio.

34. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa ungherese controversa è conforme all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 e non costituisce una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa.

L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva in parola non richiede che un difensore sia sempre fisicamente presente durante l’interrogatorio, ma soltanto che gli indagati o accusati debbano essere in condizione di avvalersi di un difensore se lo desiderano.

Dalle disposizioni della direttiva 2013/48 risulta che debba essere loro offerta l’opportunità di avere un difensore, ma non si evince che l’interrogatorio non possa svolgersi in assenza del difensore se essi non desiderano avvalersene.

35. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] sussiste una deroga al diritto di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 qualora le persone non possano scegliere un difensore o esercitare il diritto di avvalersene; tuttavia, una volta che sia stata loro offerta l’opportunità che un difensore sia presente, l’assenza dello stesso all’interrogatorio, qualunque sia la causa, non costituisce una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva in parola.

Piuttosto, tale articolo disciplina la situazione in cui le autorità sono tenute a iniziare l’interrogatorio della persona benché il difensore non ne sia stato affatto informato.

La normativa ungherese controversa non costituisce quindi una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, poiché non solleva le autorità dall’obbligo di informare il difensore e non limita la possibilità per le persone interessate di conferire mandato a un difensore di loro scelta o di chiedere la nomina di un difensore in qualsiasi fase del procedimento.

Come ha sottolineato l’[OSCURATO:PERSONA] in udienza, la normativa di cui trattasi consente eccezionalmente l’interrogatorio degli indagati in assenza di un difensore dopo un termine minimo di due ore e la scadenza di tale termine non implica l’inizio dell’interrogatorio, giacché la persona può rifiutarsi di rendere dichiarazioni una volta informata dei suoi diritti.

36. L’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia, tra l’altro, che dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 («Ove un difensore partecipi all’interrogatorio») risulta in modo evidente che all’interrogatorio non partecipa sempre un difensore e che il riferimento al diritto nazionale in detta disposizione riguarda la presenza e la partecipazione del difensore.

L’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe in pratica l’obbligatorietà della presenza del difensore quando le persone sono sottoposte ad interrogatorio salvo che la persona vi rinunci.

Ciò produrrebbe conseguenze negative per il procedimento penale, dal momento che il difensore potrebbe vanificare un siffatto procedimento non presentandosi e gli indagati si troverebbero in molti casi in una posizione di svantaggio.

Come ha indicato l’[OSCURATO:PERSONA] in udienza, la comunicazione dei sospetti e l’interrogatorio degli indagati deve avere luogo entro 24 ore dall’inizio della custodia cautelare, pertanto, qualora la sola assenza del difensore lo impedisse, ciò condurrebbe all’inosservanza dei termini, alla sospensione del procedimento e alla liberazione degli autori di reati, e la giurisprudenza della Corte EDU non impone un obbligo assoluto di presenza.

37. La Repubblica ceca aggiunge che il fatto che un difensore non debba sempre essere presente all’interrogatorio è conforme alla giurisprudenza della Corte EDU ( 22 ), secondo cui non è la presenza del difensore all’interrogatorio ad essere decisiva, bensì la circostanza che l’indagato o imputato abbia potuto esercitare effettivamente il diritto di avvalersi di un difensore.

Come ha sottolineato la Repubblica ceca in udienza, la direttiva 2013/48 si limita ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire una sufficiente opportunità di disporre di un difensore e non osta a che l’interrogatorio degli indagati o imputati abbia luogo in assenza dello stesso, sulla base della sua formulazione, della genesi normativa e del confronto con la direttiva 2016/800 relativa ai minori, e la direttiva 2013/48 non va oltre la giurisprudenza della Corte EDU, poiché le sue disposizioni corrispondono a detta giurisprudenza e nei lavori preparatori non vi sono indicazioni in tal senso.

2. Valutazione

38. Gli argomenti delle parti rivelano, come ho brevemente spiegato in precedenza (v. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni), che la prima censura trae origine dalla diversa interpretazione delle disposizioni della direttiva 2013/48.

Pertanto, la controversia verte sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48 e sul modo in cui dovrebbe essere inteso il diritto di avvalersi di un difensore durante l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva.

Tali questioni non sono ancora state affrontate direttamente dalla Corte.

39. Ritengo che, sulla base della formulazione, della genesi normativa, del contesto e degli obiettivi della direttiva 2013/48, nonché della giurisprudenza della Corte EDU, occorra confermare l’interpretazione attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] al significato dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, nonché alla relazione tra le due disposizioni. a) Formulazione

40. Tra gli elementi costitutivi del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) di tale articolo impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati o imputati abbiano «diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati » ( 23 ).

41. Il considerando 25 della direttiva 2013/48 enuncia inoltre quanto segue: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice ( 24 )».

42. A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], «presenza» significa presenza fisica, ossia gli indagati o imputati hanno il diritto a che il loro difensore sia personalmente presente quando vengono interrogati dalle autorità ( 25 ).

43. Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 prevede un diritto generale degli indagati e imputati alla presenza del loro difensore quando sono interrogati da parte delle autorità.

Tuttavia, il diritto in parola non è assoluto e può quindi, come previsto dalla medesima direttiva, essere oggetto di deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa o di una rinuncia a tale diritto in forza dell’articolo 9.

44. Come ha statuito la Corte, le deroghe temporanee previste dalla direttiva 2013/48 sono elencate in modo esaustivo ( 26 ).

45. Nella presente causa le parti non contestano il fatto che la normativa ungherese controversa non soddisfi tutti i requisiti di una possibile deroga temporanea prevista all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2013/48, che, come ha spiegato la [OSCURATO:PERSONA], costituisce la deroga temporanea contemplata in detta direttiva che potrebbe verosimilmente trovare applicazione.

Infatti, è evidente che, come dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA], la normativa di cui trattasi istituisce una regola che si applica in via generale a situazioni in cui il difensore non si presenta entro il termine stabilito di (almeno) due ore e non è quindi limitata a singoli casi («nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso»), come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), né occorre dimostrare, a tale riguardo, la sussistenza di «motivi imperativi (…) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

46. Di conseguenza, a mio avviso, la normativa ungherese controversa, che consente, a livello generale, agli indagati o imputati di essere interrogati senza la presenza del loro difensore semplicemente perché il difensore non è riuscito a presentarsi entro un termine minimo di due ore, è contraria alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 ( 27 ).

47. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che il rinvio al diritto nazionale contenuto nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 riguarda la partecipazione effettiva del difensore, non la sua stessa presenza.

Ciò risulta dalla formulazione della disposizione in parola («Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale») e dal considerando 25 della stessa direttiva («Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori»).

48. A mio avviso, ciò non è in contrasto con il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che impone sia la presenza sia la partecipazione effettiva; piuttosto, se ne deduce che, sebbene agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia concesso un certo margine di manovra, ai sensi della direttiva 2013/48, per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano determinate modalità di partecipazione effettiva di un difensore (a condizione che tali norme non possano «pregiudic[are] l’effettivo esercizio e l’essenza» del diritto in questione), non vi è tale margine di manovra per quanto riguarda la presenza, dal momento che gli indagati o imputati hanno, in linea di principio, il diritto di avvalersi di un difensore quando sono interrogati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della stessa direttiva.

Presenza significa presenza, e il difensore o è presente o non lo è.

49. Il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 faccia riferimento al «loro difensore» non dovrebbe essere inteso nel senso che si riferisce sempre a un difensore scelto dagli indagati o imputati.

Detta formulazione non impedisce che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], un eventuale abuso del diritto di avvalersi di un difensore, idoneo a creare ostacoli allo svolgimento del procedimento penale, possa essere affrontato dalle autorità di uno Stato membro adottando misure affinché tali persone dispongano di un difensore incaricato di assisterle durante l’interrogatorio in sostituzione del difensore scelto che non poteva essere presente.

Il difensore incaricato diventa il «loro difensore». b) Genesi normativa

50. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che la direttiva 2013/48 disciplina il diritto di avvalersi di un difensore, ma non la presenza obbligatoria dello stesso, e che la genesi di tale direttiva indica che le disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore sono state proposte come alternativa, ma alla fine non sono state scelte.

Il rigetto delle disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore significa, a suo avviso, che la direttiva 2013/48 non impone che un difensore debba essere sempre presente all’interrogatorio.

51. Ritengo che detto argomento della Repubblica ceca si basi su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore.

52. È vero che, nell’ambito della genesi della direttiva 2013/48 ( 28 ), esisteva un’opzione politica avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione d’impatto che prevedeva, in particolare, disposizioni che imponevano in via generale una difesa obbligatoria.

Ciò significava che gli indagati o imputati dovevano sempre essere assistiti da un difensore, nel senso che una rinuncia a tale diritto sarebbe stata inammissibile.

In altri termini, l’obbligatorietà della difesa significa che non è possibile rinunciare a un diritto.

Tuttavia, l’opzione politica che ha prevalso è stata quella di ammettere la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel rispetto di norme minime comuni.

53. Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca, occorre distinguere la nozione di presenza obbligatoria del difensore dal diritto generale di avvalersi di un difensore.

54. Dalle disposizioni della direttiva 2013/48 ( 29 ) risulta che la presenza obbligatoria di un difensore significa che l’indagato o imputato non può rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e deve sempre averne uno, mentre il diritto di avvalersi di un difensore di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva significa che un indagato o imputato ha un diritto generale a un difensore, e in particolare alla presenza dello stesso durante l’interrogatorio ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, ma che la persona in questione può rinunciare a tale diritto, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 (o può sussistere una deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6).

In altre parole, il fatto che non vi sia l’obbligo di presenza di un difensore ai sensi di tale lettera b) non incide in alcun modo sul diritto generale, riconosciuto agli indagati o imputati, alla presenza del difensore durante l’interrogatorio, a meno che essi non abbiano rinunciato a tale diritto conformemente all’articolo 9.

55. Si potrebbe aggiungere che la questione dell’attesa dell’arrivo del difensore prima dell’interrogatorio è stata effettivamente sollevata al Consiglio, nel cui ambito sono state avanzate proposte per affrontarla nel testo della direttiva, che avrebbe rinviato agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 30 ).

Tuttavia, le disposizioni proposte sono state eliminate alla conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo ( 31 ).

56. Benché i lavori preparatori non siano determinanti, non escludono l’interpretazione secondo cui l’intenzione del legislatore è quella di garantire che agli indagati e agli imputati sia in linea di principio riconosciuto il diritto alla presenza del proprio difensore durante l’interrogatorio. c) Contesto

57. Altre disposizioni della direttiva 2013/48 e altre direttive «tabella di marcia» sembrano suffragare ulteriormente l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della medesima direttiva prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA].

58. In particolare, come si è visto al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 precisa, quale principio generale, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore «in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo».

Letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, ciò significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire, senza eccezioni, che tale diritto sia esercitato «in modo concreto ed effettivo» in tutte le fasi del procedimento penale.

A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che un indagato o un imputato possa essere interrogato dalle autorità in assenza del suo difensore semplicemente perché il difensore non si presenta entro il termine stabilito può pregiudicare gravemente l’esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa della persona.

59. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che il confronto con la direttiva 2016/800 riguardante i minori indagati o imputati nei procedimenti penali consente di suffragare ulteriormente il fatto che la direttiva 2013/48 non richieda che un difensore sia sempre presente all’interrogatorio (v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni).

La Repubblica ceca sottolinea che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2016/800, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore e, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore durante l’interrogatorio.

A suo avviso, il fatto che dalle disposizioni in parola risulti chiaramente che la presenza di un difensore è obbligatoria durante l’interrogatorio e che tali disposizioni sono incluse nella direttiva 2016/800 a causa della vulnerabilità dei minori indica che si tratta di una deroga al regime generale stabilito dalla direttiva 2013/48; logicamente, se la presenza obbligatoria di un difensore fosse stabilita dalla direttiva 2013/48, non sarebbe necessario stabilire detto obbligo nella direttiva 2016/800 unicamente nei confronti di taluni indagati o imputati.

60. Ancora una volta, detto argomento si basa, a mio avviso, su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore.

61. È vero che, a differenza della direttiva 2013/48, la direttiva 2016/800 prevede la presenza obbligatoria di un difensore durante l’interrogatorio a causa della situazione particolare dei minori, essendo questi ultimi vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e di seguire appieno il procedimento penale ( 32 ).

Tuttavia, come discusso in precedenza, la presenza obbligatoria di un difensore all’interrogatorio significa che non è consentita alcuna rinuncia e non è quindi equivalente al diritto generale alla presenza del difensore all’interrogatorio, quando la rinuncia è ammessa. d) Obiettivi

62. Come indicato nella sezione IV.A delle presenti conclusioni, la direttiva 2013/48 contribuisce alla costruzione dello SLSG stabilendo un insieme di norme minime comuni sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, al fine di rafforzare la fiducia reciproca degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e la fiducia dei cittadini dell’Unione quando si spostano all’interno dell’Unione.

Tornando al programma di Stoccolma, la direttiva di cui trattasi non mira solo a codificare, ma anche a rafforzare il diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

63. In tale prospettiva, interpretare la direttiva 2013/48 nel senso che essa consente a uno Stato membro di ammettere l’interrogatorio degli indagati o imputati senza riconoscere loro il diritto alla presenza del loro difensore per il solo fatto che il difensore non si è presentato entro un termine minimo di due ore mi sembra pregiudizievole per gli obiettivi della direttiva 2013/48, consistenti nel garantire ad indagati e imputati in tutta l’Unione un livello comune di diritti a un processo equo. e) Giurisprudenza della Corte EDU

64. L’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca hanno invocato la giurisprudenza della Corte EDU a sostegno della loro posizione e la Repubblica ceca ha affermato in udienza, in particolare, che la direttiva 2013/48 corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU.

65. Occorre sottolineare che la prima censura è fondata sull’asserita violazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48.

Pertanto, stabilire se la normativa ungherese controversa debba essere considerata conforme all’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU, non è determinante.

66. A tale riguardo, come ho spiegato in precedenti conclusioni ( 33 ), l’obbligo di interpretare le direttive «tabella di marcia» in modo conforme ai diritti fondamentali implica che i diritti contenuti in una determinata direttiva non possono offrire una protezione inferiore a quella garantita dalla Carta e dalla CEDU, ma ciò non significa che il legislatore dell’Unione non possa concedere diritti più ampi.

In altri termini, poiché la CEDU costituisce il livello minimo di protezione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 34 ), qualsiasi interpretazione di una determinata direttiva deve prevedere una protezione almeno al livello di tale convenzione, mentre la protezione garantita dall’Unione può essere più elevata.

67. Pertanto, nel caso di specie, indipendentemente dall’interpretazione attribuita alla giurisprudenza della Corte EDU, ciò non significa necessariamente che le disposizioni della direttiva 2013/48 non possano essere interpretate nel senso che impongono un livello di protezione ancora più elevato.

68. Ciò premesso, contrariamente agli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca, la giurisprudenza della Corte EDU sembrerebbe corroborare la tesi secondo cui anche la CEDU impone la presenza fisica di un difensore.

69. La Corte EDU ha stabilito che il diritto di ogni imputato di essere effettivamente assistito da un difensore, garantito dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, è una delle caratteristiche fondamentali di un processo equo nell’ambito di un procedimento penale ( 35 ).

70. In particolare, nella sentenza Beuze c.

Belgio ( 36 ), la Corte EDU ha sottolineato che, per quanto riguarda gli obiettivi di tale diritto, l’accesso a un difensore nella fase che precede il processo contribuisce a prevenire errori giudiziari e, soprattutto, a realizzare gli obiettivi dell’articolo 6 della CEDU, segnatamente la parità delle armi tra le autorità e l’imputato; il rapido accesso a un difensore rappresenta un importante contrappeso alla vulnerabilità degli indagati in stato di fermo ed ha altresì carattere preventivo, poiché fornisce una garanzia fondamentale contro la coercizione e il maltrattamento degli indagati da parte della polizia.

Inoltre, uno dei compiti principali del difensore nelle fasi del fermo e delle indagini consiste nel garantire il rispetto dei diritti dell’imputato di non autoincriminarsi e di restare in silenzio, diritti che sono quindi complementari rispetto al diritto all’assistenza legale.

71. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore, la Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU non precisi le modalità di esercizio del diritto di avvalersi di un difensore né il suo contenuto.

Pur lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] la scelta riguardo ai mezzi che ne assicurino la protezione nel loro sistema giudiziario, la portata e il contenuto del diritto in parola dovrebbero essere determinati conformemente alla finalità della CEDU, ossia quella di garantire diritti concreti ed effettivi ( 37 ).

72. Affinché il diritto a un equo processo rimanga sufficientemente concreto ed effettivo, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU richiede che, in linea di principio, l’accesso a un difensore sia garantito sin dal primo interrogatorio di un indagato da parte della polizia ( 38 ).

73. La nomina di un avvocato non garantisce, di per sé, l’effettività dell’assistenza che lo stesso può fornire a un imputato e, a tal fine, devono essere rispettati taluni requisiti minimi ( 39 ).

In primo luogo, gli indagati devono potersi rivolgere a un difensore a partire dal momento in cui si trovano in stato di fermo; essi devono quindi avere la possibilità di consultare il loro difensore prima di essere interrogati ( 40 ).

In secondo luogo, la Corte EDU ha constatato in una serie di cause che «gli indagati hanno diritto alla presenza fisica del loro difensore durante i loro primi interrogatori di polizia e ogni volta che sono interrogati nell’ambito della successiva fase istruttoria del procedimento (…).

Detta presenza fisica deve consentire al difensore di fornire un’assistenza effettiva e concreta piuttosto che meramente astratta (…) e, in particolare, di garantire che non siano pregiudicati i diritti della difesa dell’indagato sottoposto ad interrogatorio ( 41 )».

74. Dette constatazioni nella sentenza Beuze c.

Belgio sono state confermate dalla giurisprudenza successiva ( 42 ).

75. Inoltre, nella sentenza Soytemiz c.

Turchia ( 43 ), la Corte EDU ha sottolineato che la presenza di un difensore durante le attività d’indagine, compresi gli interrogatori di polizia, è un aspetto intrinseco della garanzia sancita dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, poiché è difficile comprendere come gli specifici servizi connessi all’«assistenza legale», di cui parla l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, possano essere esercitati in assenza di un difensore.

Pertanto, il diritto di essere assistito da un difensore richiede non solo che a quest’ultimo sia consentito di essere presente, ma anche che gli sia permesso di assistere attivamente l’indagato, tra l’altro, durante l’interrogatorio da parte della polizia e di intervenire per garantire il rispetto dei diritti dell’indagato, giacché un imputato dovrebbe poter beneficiare dell’ intera gamma di servizi specificamente connessi all’assistenza legale, non solo nel corso del processo, ma anche durante la fase che lo precede, data la sua particolare importanza ai fini della preparazione del procedimento penale.

Inoltre, il diritto all’assistenza di un difensore si applica durante l’interrogatorio da parte della polizia e fino al termine dello stesso: «la presenza e l’assistenza attiva del difensore durante l’interrogatorio della polizia costituiscono un’importante garanzia procedurale volta, tra l’altro, a impedire l’acquisizione di prove mediante metodi coercitivi o oppressivi in violazione della volontà dell’indagato e a proteggere la libertà dell’indagato di scegliere se parlare o restare in silenzio quando è interrogato dalla polizia» ( 44 ).

76. La Corte EDU ha altresì ricordato che la polizia è, in linea di principio, tenuta ad astenersi dall’interrogatorio o a rinviarlo nel caso in cui un indagato abbia invocato il diritto all’assistenza di un difensore durante l’interrogatorio fino a quando un difensore non sia presente e in condizione di assistere l’indagato .

Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il difensore debba – o sia invitato a – congedarsi prima della fine dell’interrogatorio da parte della polizia e prima della lettura ad alta voce e della firma delle dichiarazioni ( 45 ).

77. Di conseguenza, come illustrato dalla summenzionata giurisprudenza della Corte EDU, l’accento è posto sul fatto che gli indagati e imputati devono poter beneficiare del diritto alla presenza fisica effettiva di un difensore all’interrogatorio, come garantito dal diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU ( 46 ).

Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca, detta giurisprudenza suggerisce che, in linea di principio, sia necessaria la presenza fisica del difensore, a meno che una restrizione di tale diritto non possa essere validamente giustificata.

78. Si potrebbe aggiungere che una certa giurisprudenza della Corte EDU invocata dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca non sembra pertinente.

Nella sentenza Yoldas c.

Turchia ( 47 ), la Corte EDU ha concluso che non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il ricorrente aveva rinunciato al diritto di essere assistito da un difensore, il che è stato ritenuto conforme ai criteri richiesti.

Nella sentenza Hovanesian c.

Bulgaria ( 48 ), la Corte EDU ha dichiarato insussistente una violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il diritto del ricorrente all’assistenza di un difensore era stato limitato nel corso delle prime 24 ore del suo fermo, il che è stato ritenuto, nelle particolari circostanze del caso, giustificato alla luce del carattere equo del procedimento nel suo complesso.

Né la rinuncia né l’applicazione di eccezioni al diritto generale di avvalersi di un difensore sono state messe in discussione con la prima censura nella presente causa.

Tutt’al più, le due cause in parola sottolineano rispettivamente l’importanza della sussistenza di requisiti sufficienti per la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, il che è oggetto della seconda censura nella presente causa, e il rigore del regime di deroghe temporanee previsto dalla direttiva 2013/48.

79. Alla luce dei motivi che precedono, la prima censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata.

C. Seconda censura, vertente su un’asserita violazione dell’articolo 9 della direttiva 2013/ 48

1. Sintesi degli argomenti delle parti

80. Con la seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha recepito in modo non corretto l’articolo 9 della direttiva 2013/48 perché l’ordinamento ungherese non contiene alcuna norma che attui gli specifici requisiti di detta disposizione.

Dal momento che il diritto ungherese consente agli indagati o imputati di non esercitare il diritto di avvalersi di un difensore, tale scelta ha le stesse conseguenze di una rinuncia formale e si applicano quindi i requisiti di cui all’articolo 9 della direttiva 2013/48.

Nella nozione di «rinuncia» contenuta nella disposizione in parola rientrano sia la rinuncia formale che quella informale e, quindi, la situazione esistente nel sistema ungherese, nel quale un indagato o imputato è libero di esercitare o meno un diritto inalienabile.

I diritti conferiti dalla direttiva 2013/48 devono essere garantiti in modo concreto ed effettivo, ragione per cui gli indagati e gli imputati devono essere in grado di adottare una decisione informata. [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che ciò accada fornendo adeguate garanzie nell’ipotesi di una decisione di non esercitare un diritto inalienabile, quando in conseguenza del mancato esercizio dello stesso la persona è lasciata senza l’effettiva tutela di un difensore.

81. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il nuovo articolo 387/A del codice di procedura penale non fornisce informazioni chiare e sufficienti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 sul contenuto del diritto oggetto della rinuncia o sulle possibili conseguenze.

Al contrario, informando gli indagati o imputati del fatto che l’interrogatorio può iniziare senza la presenza di un difensore, si lasciano dette persone con la fuorviante impressione di non avere diritto alla presenza di un difensore e di avere unicamente diritto di rimanere in silenzio in assenza dello stesso.

In ogni caso, la normativa in parola è entrata in vigore il 4 dicembre 2024, dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e non può dunque, secondo una giurisprudenza consolidata, essere presa in considerazione dalla Corte.

82. L’[OSCURATO:PERSONA] spiega che il diritto di avvalersi di un difensore, nell’ambito dell’ordinamento ungherese, è un diritto inalienabile a cui non è possibile rinunciare.

In caso di rappresentanza in giudizio obbligatoria, le autorità nominano un difensore per gli indagati o imputati e, in caso di rappresentanza in giudizio non obbligatoria, dette persone sono libere di decidere se desiderino o meno conferire incarico a un difensore o chiedere che sia loro nominato un difensore; la decisione in parola non costituisce una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, giacché essa indica semplicemente che la persona non intende esercitare tale diritto e non che vi rinuncia.

Di conseguenza, non è necessario un recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 nell’ordinamento ungherese perché non si configura una situazione in cui gli indagati o imputati potrebbero validamente rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e dunque non possono essere neppure informati di detta possibilità.

83. L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che le disposizioni del codice di procedura penale consentono già agli indagati o imputati di ricevere informazioni complete riguardo ai loro diritti della difesa, ma che l’ambito delle informazioni che vengono loro fornite è stato chiarito nel nuovo articolo 387/A del medesimo codice.

Come indicato dall’[OSCURATO:PERSONA] in udienza, tali persone sono informate della possibilità di rifiutarsi di rendere dichiarazioni e della possibilità di chiedere la presenza di un difensore in qualunque momento e detto articolo 387/A aggiunge inoltre che tali persone devono essere informate del fatto che non sono tenute a rendere dichiarazioni, anche in assenza del loro difensore.

Se la persona interessata dichiara di non voler rendere una dichiarazione, l’interrogatorio è concluso; se tale persona, in assenza di un difensore, rende dichiarazioni dopo essere stata informata e decide di rispondere alle domande, si ritiene che la persona agisca in tal modo con la piena conoscenza dei fatti e che rinunci alla presenza di un difensore e dunque al diritto di rispondere solo in sua presenza.

2. Valutazione

84. Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva in causa miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ( 49 ).

85. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che l’inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva o l’assenza, nello Stato in parola, di una particolare nozione non può esonerare questo Stato dall’obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un’adeguata trasposizione dell’insieme delle disposizioni di tale direttiva.

Infatti, sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solamente in fatto, esigono che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti nel settore che essa ha ad oggetto.

Un tale obbligo incombe agli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di prevenire ogni modifica delle circostanze in essi esistenti in un determinato momento e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nell’Unione, ivi compresi quelli degli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui una determinata attività o una determinata nozione previste da una direttiva non esistono, conoscano, in ogni circostanza, in moro chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi ( 50 ).

86. Sempre conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte ( 51 ).

87. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in maniera sufficiente che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di recepire correttamente l’articolo 9 della direttiva 2013/48.

88. Come visto al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 stabiliscono una serie di requisiti per garantire che gli indagati o imputati comprendano in misura sufficiente cosa significa una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore e quali sono le sue conseguenze, nonché la possibilità di revocare detta rinuncia in qualunque momento.

Il rispetto dei requisiti in parola è della massima importanza per preservare i loro diritti ( 52 ).

89. Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per di più, non contestato dall’[OSCURATO:PERSONA], detto Stato membro non ha trasposto nell’ordinamento nazionale detti specifici requisiti previsti dall’articolo 9 della direttiva 2013/48.

90. Come ulteriormente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza che l’[OSCURATO:PERSONA] lo abbia contestato, nell’ordinamento ungherese, benché il diritto di avvalersi di un difensore debba essere considerato un diritto inalienabile, agli indagati e agli imputati è consentito di scegliere di non esercitare tale diritto.

91. Date tali circostanze, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che ciò ha essenzialmente lo stesso risultato concreto di una rinuncia ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/48.

92. Alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, il fatto che una nozione giuridica, nella fattispecie la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, possa non essere formalmente riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] non giustifica la mancata osservanza, da parte di detto Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione di recepire integralmente le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 2013/48.

93. Occorre inoltre considerare che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 387/A del codice di procedura penale ( 53 ) è insufficiente e irrilevante.

Da un lato, è evidente che la normativa in parola non recepisce in modo sufficiente i requisiti enunciati all’articolo 9 della direttiva 2013/48, segnatamente, essa non contiene disposizioni che garantiscano che le persone abbiano ricevuto informazioni chiare e sufficienti, oralmente o per iscritto, sul contenuto del diritto e sulle possibili conseguenze di una rinuncia allo stesso; che la rinuncia avvenga in maniera volontaria e inequivocabile; che la rinuncia sia verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto nazionale; che le persone siano informate della possibilità di revocare successivamente la rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e del fatto che essa produce effetto dal momento in cui è effettuata.

Dall’altro lato, la normativa di cui trattasi è entrata in vigore nel 2024, dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni) e pertanto non può essere presa in considerazione dalla Corte.

94. Alla luce dei motivi che precedono, la seconda censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata.

V. Spese

95. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

A norma dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa restano a loro carico.

Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

La Repubblica ceca si fa carico delle proprie spese.

VI. Conclusione

96. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia: 1) dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, e con l’articolo 9 della direttiva 2013/48 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non avendo correttamente recepito tali disposizioni; 2) condannare l’[OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea; e 3) condannare la Repubblica ceca a farsi carico delle proprie spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1). 3

V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, in particolare paragrafi 22 e 23), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, in particolare paragrafi da 26 a 31). 4 Oltre alla direttiva 2013/48, le direttive in parola comprendono: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1), e la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1). 5 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU 2009, C 295, pag. 1). 6 V., a tale riguardo, considerando 9 e 10 della direttiva 2013/48. 7 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU 2010, C 115, pag. 1), punto

2.4. 8 V., in particolare, considerando da 1 a 8 e 12 della direttiva 2013/48. 9 Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:305, paragrafo 30).

V., altresì, ad esempio, Relazione della [OSCURATO:PERSONA] europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della [direttiva 2013/48], [COM(2019) 560 final] del 26 settembre 2019, punto

1.1. 10 Come riconosciuto dalla Corte, il principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ribadito all’articolo 47 della Carta, e la nozione di «equo processo» di cui all’articolo 6 della CEDU sono costituiti da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

Parimenti, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

V., ad esempio, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 203 e 204). 11 V., in particolare, articoli 1 e 2 e considerando 8, 12 e 57 della direttiva 2013/48. 12 V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2019:940, paragrafo 2), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 63). 13 A tale proposito, il diritto di avvalersi di un difensore è stato considerato, ad esempio, come la «porta d’accesso» [v.

Sayers, D., «Article 48 ([OSCURATO:PERSONA])» in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 1413, in particolare pag. 1450] o la «pietra angolare» (v.

Mitsilegas, V.,

EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 265) dei diritti relativi al procedimento penale, poiché consente l’esercizio di altri diritti e contribuisce a renderli reali ed effettivi. 14 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punto 47). 15 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 48). 16 V., altresì, considerando 23 della direttiva 2013/48. 17 V., altresì, considerando 25 della direttiva 2013/48. 18 V., altresì, considerando 38 della direttiva 2013/48. 19

V. anche considerando da 39 a 41 della direttiva 2013/48. 20

V. sentenza del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 55). 21 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la prima censura si basa su un’asserita violazione dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 e, mentre la normativa ungherese controversa potrebbe essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), la normativa ceca di cui trattasi nella causa C‑681/24 potrebbe a sua volta essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) o b).

Ciò spiegherebbe perché la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in modo diverso le censure nelle due cause, ma l’elemento decisivo è che ognuna di queste due normative va ben oltre le possibili deroghe ai sensi di tale direttiva. 22 La Repubblica ceca fa riferimento, in particolare, alle sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102); del 23 febbraio 2010, Yoldaş c.

Turchia (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304); del 21 dicembre 2010, Hovanesian c.

Bulgaria (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403), e del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910). 23 Il corsivo è mio. 24 Il corsivo è mio. 25 Come discusso in udienza, sebbene non sia di diretta pertinenza ai fini della presente causa, lo sviluppo tecnologico potrebbe consentire di interpretare la presenza di un difensore in «forma digitale» alla stregua di una presenza fisica, a condizione che una siffatta presenza sia paragonabile a quella «in carne ed ossa» di un difensore.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che la presenza di un difensore in videoconferenza può essere compatibile, in determinate situazioni, con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, ma dovrebbe essere considerata un’eccezione, non un’alternativa, alla presenza fisica del difensore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la presenza e la partecipazione del difensore in videoconferenza dovrebbero essere possibili solo qualora la persona sia in grado di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva; tali presenza e partecipazione dovrebbero essere subordinate al consenso informato della persona; occorre inoltre tener conto delle esigenze delle persone vulnerabili e degli aspetti pratici.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto possibile una siffatta presenza del difensore poiché il ricorso a interrogatori a distanza è uno strumento ampiamente utilizzato nei procedimenti penali a partire dalla pandemia di COVID-19 e non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un equo processo.

Tuttavia, la Repubblica ceca ha sostenuto che detta questione è de lege ferenda e che, qualora il ricorso alla videoconferenza dovesse ritenersi necessario per rafforzare i diritti relativi a un processo equo, esso dovrebbe essere affrontato nell’ambito della procedura legislativa dell’Unione. 26

V. sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punti da 42 a 45), in cui la Corte ha dichiarato che le deroghe temporanee che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/48.

La Corte ha ritenuto che interpretare l’articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere altre deroghe al diritto di avvalersi di un difensore oltre quelle limitativamente elencate da tale articolo si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione e con gli obiettivi nonché con la ratio della direttiva e priverebbe tale diritto del suo effetto utile. 27 Una siffatta posizione è sostenuta anche dai contributi di ricercatori ed esperti.

V., in tal senso, Ogorodova, A. e Spronken, T., «Legal advice in police custody: [OSCURATO:PERSONA] to a local police station»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 7, 2014, pag. 191, in particolare pag. 199; Hodgson, J. «[OSCURATO:PERSONA] procedure in [OSCURATO:PERSONA]’s area of freedom, security and justice: The rights of the suspect», in Mitsilegas, V., Bergström, M. e Quintel, T. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 135, in particolare pag. 155; Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [OSCURATO:PERSONA] in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings , Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, proposta di parere n. 3 e punto

3.3.4. 28

V. documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto di notifica della custodia a terzi nel procedimento penale [SEC(2011) 686 final] dell’8 giugno 2011, in particolare i punti 5.3 e

6. 29 V., a tale riguardo, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, articolo 9 e considerando 19, 28 e da 39 a 41 della direttiva 2013/48. 30 V., ad esempio, documento del Consiglio 7337/12 del 9 marzo 2012, punto 7 e proposta di considerando 19°; documento del Consiglio 10064/12 del 16 maggio 2012, proposta di considerando

20. 31 V., ad esempio, documento 10190/13 del Consiglio del 31 maggio 2013. 32

V. articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e considerando 25 e 27 della direttiva 2016/800.

V., altresì, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 106), nonché le mie conclusioni in detta causa (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafi da 67 a 71). 33

V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, paragrafi da 53 a 76), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 62). 34 Secondo una giurisprudenza costante, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest’ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, il che non impedisce che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, in quanto soglia di protezione minima.

V., ad esempio, sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale ) (C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41). 35 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51), e del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 123). 36

V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ da 125 a 129). 37 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51), e del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 131). 38

V. sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 137). 39

V. sentenza del Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ 131 e 132). 40

V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze v.

Belgium (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 133). 41 Sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 134) (il corsivo è mio). 42 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 23 maggio 2019, Doyle c.

Irlanda (CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 74), in cui la Corte EDU ha anche fatto riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/48 come parte del quadro normativo rilevante; v., altresì, sentenze della Corte EDU del 4 giugno 2019, Farrugia c.

Malta (CE:ECHR:2019:0604JUD006304113, § 97), e del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna (CE:ECHR:2022:0118JUD001550815, § 49). 43

V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, §§ 43 e 44). 44

V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 45) (il corsivo è mio). 45

V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c.

Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 46) (il corsivo è mio). 46 V., a tale riguardo, Giannoulopoulos, D., «Strasbourg jurisprudence, law reform and comparative law: A tale of the right to custodial legal assistance in five countries»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 16, 2016, pag. 103. 47

V. sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2010 (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304, §§ da 51 a 55). 48

V. sentenza della Corte EDU del 21 dicembre 2010 (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403, §§ da 32 a 44). 49 V., ad esempio, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 288), e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Direttiva sugli informatori) (C‑155/23, EU:C:2025:151, punto 42). 50 V., a tale riguardo, sentenze del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑343/08, EU:C:2010:14, punti da 39 a 41), e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva equilibrio tra attività professionale e vita familiare) (C‑70/24, EU:C:2025:615, punto 64). 51 V., ad esempio, sentenze del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 82), e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Direttiva sugli informatori) (C‑155/23, EU:C:2025:151, punto 35). 52 A tale proposito, come la Corte EDU ha costantemente dichiarato: «né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare liberamente, in modo esplicito o tacito, al diritto alle garanzie di un equo processo.

Ciò vale anche per il diritto all’assistenza legale.

Tuttavia, perché sia effettiva ai fini della Convenzione, una siffatta rinuncia dev’essere constatata in modo inequivocabile ed essere assistita da garanzie minime commisurate alla sua importanza».

V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 12 maggio 2017, Simeonovi c.

Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 115), e del 12 giugno 2025, Krpelík c.

Repubblica ceca (CE:ECHR:2025:0612JUD002396321, § 76).

V. altresì sentenza della Corte EDU del 24 settembre 2009, Pishchalnikov c.

Russia (CE:ECHR:2009:0924JUD000702504, § 78), nella quale la Corte EDU ha evidenziato: «il diritto a un difensore, essendo un diritto fondamentale tra quelli che costituiscono la nozione di equo processo e garantendo l’effettività delle altre garanzie previste dall’articolo 6 della Convenzione, è un esempio emblematico di tali diritti che richiedono la speciale protezione della norma sulla rinuncia consapevole e informata.

Non si può escludere che, dopo esser stato inizialmente informato dei propri diritti, un imputato possa validamente rinunciarvi e rispondere all’interrogatorio.

Tuttavia, la Corte [EDU] dichiara con forza che sono necessarie garanzie supplementari quando l’imputato chiede l’assistenza di un difensore perché in mancanza di un difensore, lo stesso ha minori possibilità di essere informato dei propri diritti e, di conseguenza, è meno probabile che essi siano rispettati». 53 L’articolo 387/A del codice di procedura penale enuncia quanto segue: «Qualora il difensore non sia presente al compimento dell’atto procedurale sebbene ne sia stato informato o sia stato adottato un provvedimento ai sensi dell’articolo 387, l’indagato o la persona ragionevolmente sospettata di aver commesso un reato dev’essere informato del fatto che l’assenza del difensore non impedisce il compimento dell’atto procedurale, ma che lo stesso può rifiutarsi di rendere una dichiarazione conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), anche a causa dell’assenza del difensore.

Se l’indagato decide che, in considerazione dell’assenza del difensore, non intende rendere una dichiarazione, dev’essere informato del fatto che può successivamente decidere in qualunque momento di rendere una dichiarazione, con o senza la presenza di un difensore».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 12 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 660/24 [OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA] « Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Diritto alla presenza di un difensore durante l’interrogatorio – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale – Articolo 9 – Rinuncia – Normativa nazionale che prevede che gli indagati e gli imputati siano sottoposti ad interrogatorio senza un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro un determinato termine – Recepimento non corretto » I. Introduzione 1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione di recepire correttamente talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE ( 2 ), concernente il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. 2. La causa in esame trae origine essenzialmente da un disaccordo fondamentale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nonché la Repubblica ceca che è intervenuta nel presente procedimento, in relazione al modo in cui devono essere interpretati il diritto di avvalersi di un difensore e le deroghe a tale diritto, come previsti dalle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48. 3. Una questione analoga è sottoposta alla Corte nella causa C‑681/24, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, nell’ambito della quale le mie conclusioni vengono presentate lo stesso giorno. 4. Una censura supplementare nella presente causa riguarda la trasposizione non corretta delle disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2013/48 sulla rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. L’articolo 3 della direttiva 2013/48, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. (…) 3.      Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue: a)      gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b)      gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato; (…) 6.      In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi: a)      ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona; b)      ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». 6. L’articolo 9 della direttiva 2013/48, intitolato «Rinuncia», prevede quanto segue: «1.      Fatt[o] salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l’assistenza obbligatoria di un difensore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 10: a) l’indagato o imputato abbia ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile. 2.      La rinuncia, che può essere effettuata oralmente o per iscritto, nonché le circostanze in cui è avvenuta sono verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità. Tale revoca produce effetto dal momento in cui è effettuata». B. Diritto ungherese 7. L’articolo 387, paragrafo 3, del a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (legge XC del 2017, recante codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale») così recita: «Quando l’indagato o la persona ragionevolmente sospettata di aver commesso un reato desidera conferire mandato a un difensore oppure l’autorità inquirente o l’ufficio del pubblico ministero nomina un difensore, l’autorità inquirente o l’ufficio del pubblico ministero ne informa immediatamente il difensore e pospone l’interrogatorio dell’indagato fino all’arrivo del difensore, ma almeno due ore più tardi. Qualora, entro tale termine, a)      il difensore non si presenti o b)      l’indagato o la persona ragionevolmente sospettata di aver commesso un reato, dopo essersi consultato con il proprio difensore, acconsenta ad iniziare l’interrogatorio, l’autorità inquirente o l’ufficio del pubblico ministero inizia ad interrogare l’indagato». III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte 8. Il 12 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida, conformemente all’articolo 258 TFUE, ritenendo che talune disposizioni della direttiva 2013/48, tra cui l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b) e l’articolo 9 della stessa, fossero state recepite in modo non corretto, e ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 9. Il 12 gennaio 2022 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera contestando gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il 14 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in cui sosteneva che l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b) e l’articolo 9 della direttiva 2013/48 non erano ancora stati recepiti in modo corretto e la invitava a conformarsi a detto parere motivato entro due mesi dalla sua ricezione. 11. Il 13 settembre 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato affermando di aver recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e l’articolo 9 della direttiva 2013/48. 12. Di conseguenza, con atto introduttivo depositato il 10 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, il presente ricorso. Essa chiede che la Corte voglia: –        dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, e dell’articolo 9 della stessa non avendo correttamente recepito tali disposizioni; e –        condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 13. Nel suo controricorso depositato il 23 dicembre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere il ricorso in quanto infondato, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 14. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre depositato, rispettivamente, una replica e una controreplica il 17 febbraio 2025 e il 28 marzo 2025. 15. Il 7 febbraio 2025 il presidente della Corte ha ammesso la Repubblica ceca a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. 16. In considerazione delle analogie tra la presente causa e la causa C‑681/24, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, la Corte ha organizzato, ai sensi dell’articolo 77 del suo regolamento di procedura, un’udienza comune per le due cause. Il 10 dicembre 2025 si è tenuta l’udienza in parola, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca hanno presentato osservazioni orali. IV. Analisi 17. La mia analisi si articola in tre parti principali. In primo luogo, ritengo utile formulare alcune osservazioni preliminari riguardo alla direttiva 2013/48 e alla sua collocazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in prosieguo: lo «SLSG») (A). In secondo luogo, esaminerò la fondatezza della prima censura relativa alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 (B). In terzo luogo, esaminerò la fondatezza della seconda censura vertente sulla violazione dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 (C). 18. Sulla base di detta analisi, sono giunta alla conclusione che entrambe le censure di cui trattasi sono fondate. A. Osservazioni preliminari sulla direttiva 2013/48 e sullo SLSG 19. Anzitutto, come ho indicato nelle mie precedenti conclusioni ( 3 ), l’Unione europea ha adottato una serie di direttive fondate sulla competenza dell’Unione europea di cui all’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale. Tale serie di sei direttive comprende la direttiva 2013/48 ( 4 ). 20. Tali direttive sono talvolta denominate direttive «tabella di marcia», poiché hanno avuto origine dalla risoluzione del Consiglio del 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( 5 ). Detta risoluzione è stata approvata dal Consiglio europeo nell’ambito del suo Programma di Stoccolma sullo SLSG ( 6 ), in cui si afferma che «la tutela dei diritti degli indagati e imputati nel procedimento penale è un valore fondante dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione ( 7 )». 21. Infatti, come risulta dai considerando della direttiva 2013/48 ( 8 ), la giustificazione per emanare norme minime comuni sui diritti della persona nella procedura penale è, nelle direttive in parola, il rafforzamento della fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, in quanto «fondamento del riconoscimento reciproco, a sua volta elevato al rango di pietra angolare della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» ( 9 ). Tali norme mirano inoltre a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea e a rafforzare le norme relative al diritto a un equo processo e al diritto della difesa, garantiti, in particolare, dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), nonché dalle disposizioni analoghe dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») ( 10 ). 22. La direttiva 2013/48 stabilisce norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore in tutte le fasi del procedimento penale ( 11 ). Il diritto di cui trattasi è fondamentale per un processo equo ( 12 ) e contribuisce a garantire il rispetto di altri diritti nell’ambito del procedimento penale ( 13 ). 23. Il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale è sancito dall’articolo 3 della direttiva 2013/48. 24. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 pone il «principio fondamentale» secondo il quale gli indagati e gli imputati dispongono del diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo ( 14 ). 25. Detto principio è precisato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 per quanto riguarda il momento a partire dal quale tale diritto deve essere concesso, che include l’interrogatorio da parte delle autorità ( 15 ). 26. Il principio in parola è ulteriormente precisato all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, che delinea il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il proprio difensore anche prima dell’interrogatorio ( 16 ), mentre l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che tali persone abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogate ( 17 ). 27. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente ai diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa «[i]n circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo», qualora ciò sia giustificato alla luce delle «circostanze particolari del caso» e sulla base di «motivi imperativi» riguardanti: (a) «la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona», o (b) «la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». Qualsiasi deroga temporanea prevista dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 deve inoltre rispettare le condizioni generali di cui all’articolo 8 della stessa direttiva ( 18 ). 28. L’articolo 9 della direttiva 2013/48, anch’esso oggetto della presente causa, stabilisce requisiti specifici che devono essere soddisfatti affinché gli indagati e imputati possano rinunciare al loro diritto di avvalersi di un difensore ( 19 ). L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede due condizioni ( 20 ), ossia, in primo luogo, che dette persone abbiano ricevuto informazioni chiare e sufficienti sul contenuto del diritto di avvalersi di un difensore e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso e, in secondo luogo, che la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile. L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 dispone inoltre che la rinuncia deve essere verbalizzata, mentre l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in parola prevede che dette persone possano revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che debbano essere informate di tale possibilità. 29. Il fulcro della presente causa risiede nella diversa maniera in cui la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca, dall’altro, interpretano il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore e delle possibili deroghe al diritto in parola. 30. In sostanza, e prima di spiegare più dettagliatamente le posizioni delle parti, la [OSCURATO:PERSONA] interpreta il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore quale sancito dalla direttiva 2013/48 nel senso che esso impone, in linea di principio, la presenza di un difensore durante l’interrogatorio e le uniche eccezioni a tale regola (vale a dire quando gli indagati o imputati possono essere interrogati senza la presenza di un difensore) sono le situazioni descritte all’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva. Inoltre, dette persone possono rinunciare al diritto alla presenza di un difensore alle condizioni stabilite nell’articolo 9 della stessa direttiva. Al contrario, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca sostengono che il diritto di avvalersi di un difensore è soddisfatto quando alle persone di cui trattasi è offerta l’opportunità di avvalersi della presenza di un difensore. Per tale motivo, la possibilità di procedere all’interrogatorio qualora il difensore non si presenti entro un determinato termine non costituisce una deroga al diritto di avvalersi di un difensore. Inoltre, come spiegherò in relazione alla seconda censura, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in base alla sua interpretazione, non è possibile rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito del suo ordinamento giuridico, motivo per il quale essa ritiene che non sia necessario recepire l’articolo 9 della direttiva 2013/48 nel suo ordinamento nazionale. B. Prima censura, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 1. Sintesi degli argomenti delle parti 31. Con la prima censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha recepito in modo non corretto l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, perché l’articolo 387, paragrafo 3, del codice di procedura penale (in prosieguo: la «normativa ungherese controversa») consente in generale l’interrogatorio degli indagati o imputati senza la presenza di un difensore, qualora quest’ultimo non si presenti entro il termine stabilito. Detta normativa è contraria all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva, secondo cui a tali persone deve essere garantito il diritto di avvalersi di un difensore, e non soddisfa al contempo le condizioni per derogare a tale diritto al fine di evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della stessa ( 21 ). 32. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il diritto degli indagati e imputati di comunicare con un difensore prima dell’interrogatorio e di essere interrogati alla presenza del loro difensore, come previsto rispettivamente alle lettere a) e b) dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 è incondizionato e che l’articolo 3, paragrafo 6, della stessa ammette deroghe temporanee a tale diritto che sono limitate a circostanze eccezionali relative al singolo caso. La possibilità di procedere all’interrogatorio in assenza di un difensore dopo il termine stabilito, come previsto dalla normativa ungherese controversa, deroga pertanto al diritto di avvalersi di un difensore e non soddisfa nessuno dei requisiti enunciati all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della medesima direttiva, che, secondo l’intenzione del legislatore dell’Unione, è destinato a costituire un’eccezione di portata limitata al principio generale in base a cui gli indagati e imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore prima e durante l’interrogatorio. Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, sussiste comunque una violazione della direttiva 2013/48, indipendentemente dal fatto che la normativa ungherese controversa sia considerata conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»). 33. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, tra l’altro, che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la presenza di un difensore all’interrogatorio, salvo che siano soddisfatti i requisiti posti dall’articolo 3, paragrafo 6, della stessa direttiva o che la persona rinunci al diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dev’essere inteso nel senso che si riferisce alla presenza fisica del difensore e la normativa ungherese controversa costituisce chiaramente un’eccezione al diritto di avvalersi di un difensore, che si applica generalmente in tutte le situazioni in cui quest’ultimo non si presenta entro il termine stabilito compromettendo in modo grave l’esercizio concreto ed effettivo del diritto in parola. Il riferimento al diritto nazionale nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b) non riguarda la presenza del difensore, ma solamente le modalità di partecipazione dello stesso e le autorità nazionali dispongono di altri strumenti per evitare ritardi e potenziali abusi, come ad esempio la nomina di un difensore per la persona qualora ritengano importante procedere all’interrogatorio. 34. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa ungherese controversa è conforme all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 e non costituisce una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva in parola non richiede che un difensore sia sempre fisicamente presente durante l’interrogatorio, ma soltanto che gli indagati o accusati debbano essere in condizione di avvalersi di un difensore se lo desiderano. Dalle disposizioni della direttiva 2013/48 risulta che debba essere loro offerta l’opportunità di avere un difensore, ma non si evince che l’interrogatorio non possa svolgersi in assenza del difensore se essi non desiderano avvalersene. 35. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] sussiste una deroga al diritto di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 qualora le persone non possano scegliere un difensore o esercitare il diritto di avvalersene; tuttavia, una volta che sia stata loro offerta l’opportunità che un difensore sia presente, l’assenza dello stesso all’interrogatorio, qualunque sia la causa, non costituisce una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva in parola. Piuttosto, tale articolo disciplina la situazione in cui le autorità sono tenute a iniziare l’interrogatorio della persona benché il difensore non ne sia stato affatto informato. La normativa ungherese controversa non costituisce quindi una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, poiché non solleva le autorità dall’obbligo di informare il difensore e non limita la possibilità per le persone interessate di conferire mandato a un difensore di loro scelta o di chiedere la nomina di un difensore in qualsiasi fase del procedimento. Come ha sottolineato l’[OSCURATO:PERSONA] in udienza, la normativa di cui trattasi consente eccezionalmente l’interrogatorio degli indagati in assenza di un difensore dopo un termine minimo di due ore e la scadenza di tale termine non implica l’inizio dell’interrogatorio, giacché la persona può rifiutarsi di rendere dichiarazioni una volta informata dei suoi diritti. 36. L’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia, tra l’altro, che dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 («Ove un difensore partecipi all’interrogatorio») risulta in modo evidente che all’interrogatorio non partecipa sempre un difensore e che il riferimento al diritto nazionale in detta disposizione riguarda la presenza e la partecipazione del difensore. L’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe in pratica l’obbligatorietà della presenza del difensore quando le persone sono sottoposte ad interrogatorio salvo che la persona vi rinunci. Ciò produrrebbe conseguenze negative per il procedimento penale, dal momento che il difensore potrebbe vanificare un siffatto procedimento non presentandosi e gli indagati si troverebbero in molti casi in una posizione di svantaggio. Come ha indicato l’[OSCURATO:PERSONA] in udienza, la comunicazione dei sospetti e l’interrogatorio degli indagati deve avere luogo entro 24 ore dall’inizio della custodia cautelare, pertanto, qualora la sola assenza del difensore lo impedisse, ciò condurrebbe all’inosservanza dei termini, alla sospensione del procedimento e alla liberazione degli autori di reati, e la giurisprudenza della Corte EDU non impone un obbligo assoluto di presenza. 37. La Repubblica ceca aggiunge che il fatto che un difensore non debba sempre essere presente all’interrogatorio è conforme alla giurisprudenza della Corte EDU ( 22 ), secondo cui non è la presenza del difensore all’interrogatorio ad essere decisiva, bensì la circostanza che l’indagato o imputato abbia potuto esercitare effettivamente il diritto di avvalersi di un difensore. Come ha sottolineato la Repubblica ceca in udienza, la direttiva 2013/48 si limita ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire una sufficiente opportunità di disporre di un difensore e non osta a che l’interrogatorio degli indagati o imputati abbia luogo in assenza dello stesso, sulla base della sua formulazione, della genesi normativa e del confronto con la direttiva 2016/800 relativa ai minori, e la direttiva 2013/48 non va oltre la giurisprudenza della Corte EDU, poiché le sue disposizioni corrispondono a detta giurisprudenza e nei lavori preparatori non vi sono indicazioni in tal senso. 2. Valutazione 38. Gli argomenti delle parti rivelano, come ho brevemente spiegato in precedenza (v. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni), che la prima censura trae origine dalla diversa interpretazione delle disposizioni della direttiva 2013/48. Pertanto, la controversia verte sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48 e sul modo in cui dovrebbe essere inteso il diritto di avvalersi di un difensore durante l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva. Tali questioni non sono ancora state affrontate direttamente dalla Corte. 39. Ritengo che, sulla base della formulazione, della genesi normativa, del contesto e degli obiettivi della direttiva 2013/48, nonché della giurisprudenza della Corte EDU, occorra confermare l’interpretazione attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] al significato dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, nonché alla relazione tra le due disposizioni. a) Formulazione 40. Tra gli elementi costitutivi del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) di tale articolo impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati o imputati abbiano «diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati » ( 23 ). 41. Il considerando 25 della direttiva 2013/48 enuncia inoltre quanto segue: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice ( 24 )». 42. A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], «presenza» significa presenza fisica, ossia gli indagati o imputati hanno il diritto a che il loro difensore sia personalmente presente quando vengono interrogati dalle autorità ( 25 ). 43. Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 prevede un diritto generale degli indagati e imputati alla presenza del loro difensore quando sono interrogati da parte delle autorità. Tuttavia, il diritto in parola non è assoluto e può quindi, come previsto dalla medesima direttiva, essere oggetto di deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa o di una rinuncia a tale diritto in forza dell’articolo 9. 44. Come ha statuito la Corte, le deroghe temporanee previste dalla direttiva 2013/48 sono elencate in modo esaustivo ( 26 ). 45. Nella presente causa le parti non contestano il fatto che la normativa ungherese controversa non soddisfi tutti i requisiti di una possibile deroga temporanea prevista all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2013/48, che, come ha spiegato la [OSCURATO:PERSONA], costituisce la deroga temporanea contemplata in detta direttiva che potrebbe verosimilmente trovare applicazione. Infatti, è evidente che, come dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA], la normativa di cui trattasi istituisce una regola che si applica in via generale a situazioni in cui il difensore non si presenta entro il termine stabilito di (almeno) due ore e non è quindi limitata a singoli casi («nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso»), come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), né occorre dimostrare, a tale riguardo, la sussistenza di «motivi imperativi (…) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». 46. Di conseguenza, a mio avviso, la normativa ungherese controversa, che consente, a livello generale, agli indagati o imputati di essere interrogati senza la presenza del loro difensore semplicemente perché il difensore non è riuscito a presentarsi entro un termine minimo di due ore, è contraria alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 ( 27 ). 47. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che il rinvio al diritto nazionale contenuto nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 riguarda la partecipazione effettiva del difensore, non la sua stessa presenza. Ciò risulta dalla formulazione della disposizione in parola («Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale») e dal considerando 25 della stessa direttiva («Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori»). 48. A mio avviso, ciò non è in contrasto con il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che impone sia la presenza sia la partecipazione effettiva; piuttosto, se ne deduce che, sebbene agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia concesso un certo margine di manovra, ai sensi della direttiva 2013/48, per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano determinate modalità di partecipazione effettiva di un difensore (a condizione che tali norme non possano «pregiudic[are] l’effettivo esercizio e l’essenza» del diritto in questione), non vi è tale margine di manovra per quanto riguarda la presenza, dal momento che gli indagati o imputati hanno, in linea di principio, il diritto di avvalersi di un difensore quando sono interrogati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della stessa direttiva. Presenza significa presenza, e il difensore o è presente o non lo è. 49. Il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 faccia riferimento al «loro difensore» non dovrebbe essere inteso nel senso che si riferisce sempre a un difensore scelto dagli indagati o imputati. Detta formulazione non impedisce che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], un eventuale abuso del diritto di avvalersi di un difensore, idoneo a creare ostacoli allo svolgimento del procedimento penale, possa essere affrontato dalle autorità di uno Stato membro adottando misure affinché tali persone dispongano di un difensore incaricato di assisterle durante l’interrogatorio in sostituzione del difensore scelto che non poteva essere presente. Il difensore incaricato diventa il «loro difensore». b) Genesi normativa 50. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che la direttiva 2013/48 disciplina il diritto di avvalersi di un difensore, ma non la presenza obbligatoria dello stesso, e che la genesi di tale direttiva indica che le disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore sono state proposte come alternativa, ma alla fine non sono state scelte. Il rigetto delle disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore significa, a suo avviso, che la direttiva 2013/48 non impone che un difensore debba essere sempre presente all’interrogatorio. 51. Ritengo che detto argomento della Repubblica ceca si basi su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore. 52. È vero che, nell’ambito della genesi della direttiva 2013/48 ( 28 ), esisteva un’opzione politica avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione d’impatto che prevedeva, in particolare, disposizioni che imponevano in via generale una difesa obbligatoria. Ciò significava che gli indagati o imputati dovevano sempre essere assistiti da un difensore, nel senso che una rinuncia a tale diritto sarebbe stata inammissibile. In altri termini, l’obbligatorietà della difesa significa che non è possibile rinunciare a un diritto. Tuttavia, l’opzione politica che ha prevalso è stata quella di ammettere la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel rispetto di norme minime comuni. 53. Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca, occorre distinguere la nozione di presenza obbligatoria del difensore dal diritto generale di avvalersi di un difensore. 54. Dalle disposizioni della direttiva 2013/48 ( 29 ) risulta che la presenza obbligatoria di un difensore significa che l’indagato o imputato non può rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e deve sempre averne uno, mentre il diritto di avvalersi di un difensore di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva significa che un indagato o imputato ha un diritto generale a un difensore, e in particolare alla presenza dello stesso durante l’interrogatorio ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, ma che la persona in questione può rinunciare a tale diritto, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 (o può sussistere una deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6). In altre parole, il fatto che non vi sia l’obbligo di presenza di un difensore ai sensi di tale lettera b) non incide in alcun modo sul diritto generale, riconosciuto agli indagati o imputati, alla presenza del difensore durante l’interrogatorio, a meno che essi non abbiano rinunciato a tale diritto conformemente all’articolo 9. 55. Si potrebbe aggiungere che la questione dell’attesa dell’arrivo del difensore prima dell’interrogatorio è stata effettivamente sollevata al Consiglio, nel cui ambito sono state avanzate proposte per affrontarla nel testo della direttiva, che avrebbe rinviato agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 30 ). Tuttavia, le disposizioni proposte sono state eliminate alla conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo ( 31 ). 56. Benché i lavori preparatori non siano determinanti, non escludono l’interpretazione secondo cui l’intenzione del legislatore è quella di garantire che agli indagati e agli imputati sia in linea di principio riconosciuto il diritto alla presenza del proprio difensore durante l’interrogatorio. c) Contesto 57. Altre disposizioni della direttiva 2013/48 e altre direttive «tabella di marcia» sembrano suffragare ulteriormente l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della medesima direttiva prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 58. In particolare, come si è visto al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 precisa, quale principio generale, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore «in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo». Letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, ciò significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire, senza eccezioni, che tale diritto sia esercitato «in modo concreto ed effettivo» in tutte le fasi del procedimento penale. A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che un indagato o un imputato possa essere interrogato dalle autorità in assenza del suo difensore semplicemente perché il difensore non si presenta entro il termine stabilito può pregiudicare gravemente l’esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa della persona. 59. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che il confronto con la direttiva 2016/800 riguardante i minori indagati o imputati nei procedimenti penali consente di suffragare ulteriormente il fatto che la direttiva 2013/48 non richieda che un difensore sia sempre presente all’interrogatorio (v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni). La Repubblica ceca sottolinea che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2016/800, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore e, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore durante l’interrogatorio. A suo avviso, il fatto che dalle disposizioni in parola risulti chiaramente che la presenza di un difensore è obbligatoria durante l’interrogatorio e che tali disposizioni sono incluse nella direttiva 2016/800 a causa della vulnerabilità dei minori indica che si tratta di una deroga al regime generale stabilito dalla direttiva 2013/48; logicamente, se la presenza obbligatoria di un difensore fosse stabilita dalla direttiva 2013/48, non sarebbe necessario stabilire detto obbligo nella direttiva 2016/800 unicamente nei confronti di taluni indagati o imputati. 60. Ancora una volta, detto argomento si basa, a mio avviso, su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore. 61. È vero che, a differenza della direttiva 2013/48, la direttiva 2016/800 prevede la presenza obbligatoria di un difensore durante l’interrogatorio a causa della situazione particolare dei minori, essendo questi ultimi vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e di seguire appieno il procedimento penale ( 32 ). Tuttavia, come discusso in precedenza, la presenza obbligatoria di un difensore all’interrogatorio significa che non è consentita alcuna rinuncia e non è quindi equivalente al diritto generale alla presenza del difensore all’interrogatorio, quando la rinuncia è ammessa. d) Obiettivi 62. Come indicato nella sezione IV.A delle presenti conclusioni, la direttiva 2013/48 contribuisce alla costruzione dello SLSG stabilendo un insieme di norme minime comuni sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, al fine di rafforzare la fiducia reciproca degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e la fiducia dei cittadini dell’Unione quando si spostano all’interno dell’Unione. Tornando al programma di Stoccolma, la direttiva di cui trattasi non mira solo a codificare, ma anche a rafforzare il diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 63. In tale prospettiva, interpretare la direttiva 2013/48 nel senso che essa consente a uno Stato membro di ammettere l’interrogatorio degli indagati o imputati senza riconoscere loro il diritto alla presenza del loro difensore per il solo fatto che il difensore non si è presentato entro un termine minimo di due ore mi sembra pregiudizievole per gli obiettivi della direttiva 2013/48, consistenti nel garantire ad indagati e imputati in tutta l’Unione un livello comune di diritti a un processo equo. e) Giurisprudenza della Corte EDU 64. L’[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca hanno invocato la giurisprudenza della Corte EDU a sostegno della loro posizione e la Repubblica ceca ha affermato in udienza, in particolare, che la direttiva 2013/48 corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU. 65. Occorre sottolineare che la prima censura è fondata sull’asserita violazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48. Pertanto, stabilire se la normativa ungherese controversa debba essere considerata conforme all’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU, non è determinante. 66. A tale riguardo, come ho spiegato in precedenti conclusioni ( 33 ), l’obbligo di interpretare le direttive «tabella di marcia» in modo conforme ai diritti fondamentali implica che i diritti contenuti in una determinata direttiva non possono offrire una protezione inferiore a quella garantita dalla Carta e dalla CEDU, ma ciò non significa che il legislatore dell’Unione non possa concedere diritti più ampi. In altri termini, poiché la CEDU costituisce il livello minimo di protezione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 34 ), qualsiasi interpretazione di una determinata direttiva deve prevedere una protezione almeno al livello di tale convenzione, mentre la protezione garantita dall’Unione può essere più elevata. 67. Pertanto, nel caso di specie, indipendentemente dall’interpretazione attribuita alla giurisprudenza della Corte EDU, ciò non significa necessariamente che le disposizioni della direttiva 2013/48 non possano essere interpretate nel senso che impongono un livello di protezione ancora più elevato. 68. Ciò premesso, contrariamente agli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca, la giurisprudenza della Corte EDU sembrerebbe corroborare la tesi secondo cui anche la CEDU impone la presenza fisica di un difensore. 69. La Corte EDU ha stabilito che il diritto di ogni imputato di essere effettivamente assistito da un difensore, garantito dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, è una delle caratteristiche fondamentali di un processo equo nell’ambito di un procedimento penale ( 35 ). 70. In particolare, nella sentenza Beuze c. Belgio ( 36 ), la Corte EDU ha sottolineato che, per quanto riguarda gli obiettivi di tale diritto, l’accesso a un difensore nella fase che precede il processo contribuisce a prevenire errori giudiziari e, soprattutto, a realizzare gli obiettivi dell’articolo 6 della CEDU, segnatamente la parità delle armi tra le autorità e l’imputato; il rapido accesso a un difensore rappresenta un importante contrappeso alla vulnerabilità degli indagati in stato di fermo ed ha altresì carattere preventivo, poiché fornisce una garanzia fondamentale contro la coercizione e il maltrattamento degli indagati da parte della polizia. Inoltre, uno dei compiti principali del difensore nelle fasi del fermo e delle indagini consiste nel garantire il rispetto dei diritti dell’imputato di non autoincriminarsi e di restare in silenzio, diritti che sono quindi complementari rispetto al diritto all’assistenza legale. 71. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore, la Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU non precisi le modalità di esercizio del diritto di avvalersi di un difensore né il suo contenuto. Pur lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] la scelta riguardo ai mezzi che ne assicurino la protezione nel loro sistema giudiziario, la portata e il contenuto del diritto in parola dovrebbero essere determinati conformemente alla finalità della CEDU, ossia quella di garantire diritti concreti ed effettivi ( 37 ). 72. Affinché il diritto a un equo processo rimanga sufficientemente concreto ed effettivo, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU richiede che, in linea di principio, l’accesso a un difensore sia garantito sin dal primo interrogatorio di un indagato da parte della polizia ( 38 ). 73. La nomina di un avvocato non garantisce, di per sé, l’effettività dell’assistenza che lo stesso può fornire a un imputato e, a tal fine, devono essere rispettati taluni requisiti minimi ( 39 ). In primo luogo, gli indagati devono potersi rivolgere a un difensore a partire dal momento in cui si trovano in stato di fermo; essi devono quindi avere la possibilità di consultare il loro difensore prima di essere interrogati ( 40 ). In secondo luogo, la Corte EDU ha constatato in una serie di cause che «gli indagati hanno diritto alla presenza fisica del loro difensore durante i loro primi interrogatori di polizia e ogni volta che sono interrogati nell’ambito della successiva fase istruttoria del procedimento (…). Detta presenza fisica deve consentire al difensore di fornire un’assistenza effettiva e concreta piuttosto che meramente astratta (…) e, in particolare, di garantire che non siano pregiudicati i diritti della difesa dell’indagato sottoposto ad interrogatorio ( 41 )». 74. Dette constatazioni nella sentenza Beuze c. Belgio sono state confermate dalla giurisprudenza successiva ( 42 ). 75. Inoltre, nella sentenza Soytemiz c. Turchia ( 43 ), la Corte EDU ha sottolineato che la presenza di un difensore durante le attività d’indagine, compresi gli interrogatori di polizia, è un aspetto intrinseco della garanzia sancita dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, poiché è difficile comprendere come gli specifici servizi connessi all’«assistenza legale», di cui parla l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, possano essere esercitati in assenza di un difensore. Pertanto, il diritto di essere assistito da un difensore richiede non solo che a quest’ultimo sia consentito di essere presente, ma anche che gli sia permesso di assistere attivamente l’indagato, tra l’altro, durante l’interrogatorio da parte della polizia e di intervenire per garantire il rispetto dei diritti dell’indagato, giacché un imputato dovrebbe poter beneficiare dell’ intera gamma di servizi specificamente connessi all’assistenza legale, non solo nel corso del processo, ma anche durante la fase che lo precede, data la sua particolare importanza ai fini della preparazione del procedimento penale. Inoltre, il diritto all’assistenza di un difensore si applica durante l’interrogatorio da parte della polizia e fino al termine dello stesso: «la presenza e l’assistenza attiva del difensore durante l’interrogatorio della polizia costituiscono un’importante garanzia procedurale volta, tra l’altro, a impedire l’acquisizione di prove mediante metodi coercitivi o oppressivi in violazione della volontà dell’indagato e a proteggere la libertà dell’indagato di scegliere se parlare o restare in silenzio quando è interrogato dalla polizia» ( 44 ). 76. La Corte EDU ha altresì ricordato che la polizia è, in linea di principio, tenuta ad astenersi dall’interrogatorio o a rinviarlo nel caso in cui un indagato abbia invocato il diritto all’assistenza di un difensore durante l’interrogatorio fino a quando un difensore non sia presente e in condizione di assistere l’indagato . Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il difensore debba – o sia invitato a – congedarsi prima della fine dell’interrogatorio da parte della polizia e prima della lettura ad alta voce e della firma delle dichiarazioni ( 45 ). 77. Di conseguenza, come illustrato dalla summenzionata giurisprudenza della Corte EDU, l’accento è posto sul fatto che gli indagati e imputati devono poter beneficiare del diritto alla presenza fisica effettiva di un difensore all’interrogatorio, come garantito dal diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU ( 46 ). Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca, detta giurisprudenza suggerisce che, in linea di principio, sia necessaria la presenza fisica del difensore, a meno che una restrizione di tale diritto non possa essere validamente giustificata. 78. Si potrebbe aggiungere che una certa giurisprudenza della Corte EDU invocata dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca non sembra pertinente. Nella sentenza Yoldas c. Turchia ( 47 ), la Corte EDU ha concluso che non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il ricorrente aveva rinunciato al diritto di essere assistito da un difensore, il che è stato ritenuto conforme ai criteri richiesti. Nella sentenza Hovanesian c. Bulgaria ( 48 ), la Corte EDU ha dichiarato insussistente una violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il diritto del ricorrente all’assistenza di un difensore era stato limitato nel corso delle prime 24 ore del suo fermo, il che è stato ritenuto, nelle particolari circostanze del caso, giustificato alla luce del carattere equo del procedimento nel suo complesso. Né la rinuncia né l’applicazione di eccezioni al diritto generale di avvalersi di un difensore sono state messe in discussione con la prima censura nella presente causa. Tutt’al più, le due cause in parola sottolineano rispettivamente l’importanza della sussistenza di requisiti sufficienti per la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, il che è oggetto della seconda censura nella presente causa, e il rigore del regime di deroghe temporanee previsto dalla direttiva 2013/48. 79. Alla luce dei motivi che precedono, la prima censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata. C. Seconda censura, vertente su un’asserita violazione dell’articolo 9 della direttiva 2013/ 48 1. Sintesi degli argomenti delle parti 80. Con la seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha recepito in modo non corretto l’articolo 9 della direttiva 2013/48 perché l’ordinamento ungherese non contiene alcuna norma che attui gli specifici requisiti di detta disposizione. Dal momento che il diritto ungherese consente agli indagati o imputati di non esercitare il diritto di avvalersi di un difensore, tale scelta ha le stesse conseguenze di una rinuncia formale e si applicano quindi i requisiti di cui all’articolo 9 della direttiva 2013/48. Nella nozione di «rinuncia» contenuta nella disposizione in parola rientrano sia la rinuncia formale che quella informale e, quindi, la situazione esistente nel sistema ungherese, nel quale un indagato o imputato è libero di esercitare o meno un diritto inalienabile. I diritti conferiti dalla direttiva 2013/48 devono essere garantiti in modo concreto ed effettivo, ragione per cui gli indagati e gli imputati devono essere in grado di adottare una decisione informata. [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che ciò accada fornendo adeguate garanzie nell’ipotesi di una decisione di non esercitare un diritto inalienabile, quando in conseguenza del mancato esercizio dello stesso la persona è lasciata senza l’effettiva tutela di un difensore. 81. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il nuovo articolo 387/A del codice di procedura penale non fornisce informazioni chiare e sufficienti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 sul contenuto del diritto oggetto della rinuncia o sulle possibili conseguenze. Al contrario, informando gli indagati o imputati del fatto che l’interrogatorio può iniziare senza la presenza di un difensore, si lasciano dette persone con la fuorviante impressione di non avere diritto alla presenza di un difensore e di avere unicamente diritto di rimanere in silenzio in assenza dello stesso. In ogni caso, la normativa in parola è entrata in vigore il 4 dicembre 2024, dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e non può dunque, secondo una giurisprudenza consolidata, essere presa in considerazione dalla Corte. 82. L’[OSCURATO:PERSONA] spiega che il diritto di avvalersi di un difensore, nell’ambito dell’ordinamento ungherese, è un diritto inalienabile a cui non è possibile rinunciare. In caso di rappresentanza in giudizio obbligatoria, le autorità nominano un difensore per gli indagati o imputati e, in caso di rappresentanza in giudizio non obbligatoria, dette persone sono libere di decidere se desiderino o meno conferire incarico a un difensore o chiedere che sia loro nominato un difensore; la decisione in parola non costituisce una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, giacché essa indica semplicemente che la persona non intende esercitare tale diritto e non che vi rinuncia. Di conseguenza, non è necessario un recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 nell’ordinamento ungherese perché non si configura una situazione in cui gli indagati o imputati potrebbero validamente rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e dunque non possono essere neppure informati di detta possibilità. 83. L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che le disposizioni del codice di procedura penale consentono già agli indagati o imputati di ricevere informazioni complete riguardo ai loro diritti della difesa, ma che l’ambito delle informazioni che vengono loro fornite è stato chiarito nel nuovo articolo 387/A del medesimo codice. Come indicato dall’[OSCURATO:PERSONA] in udienza, tali persone sono informate della possibilità di rifiutarsi di rendere dichiarazioni e della possibilità di chiedere la presenza di un difensore in qualunque momento e detto articolo 387/A aggiunge inoltre che tali persone devono essere informate del fatto che non sono tenute a rendere dichiarazioni, anche in assenza del loro difensore. Se la persona interessata dichiara di non voler rendere una dichiarazione, l’interrogatorio è concluso; se tale persona, in assenza di un difensore, rende dichiarazioni dopo essere stata informata e decide di rispondere alle domande, si ritiene che la persona agisca in tal modo con la piena conoscenza dei fatti e che rinunci alla presenza di un difensore e dunque al diritto di rispondere solo in sua presenza. 2. Valutazione 84. Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva in causa miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ( 49 ). 85. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che l’inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva o l’assenza, nello Stato in parola, di una particolare nozione non può esonerare questo Stato dall’obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un’adeguata trasposizione dell’insieme delle disposizioni di tale direttiva. Infatti, sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solamente in fatto, esigono che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti nel settore che essa ha ad oggetto. Un tale obbligo incombe agli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di prevenire ogni modifica delle circostanze in essi esistenti in un determinato momento e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nell’Unione, ivi compresi quelli degli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui una determinata attività o una determinata nozione previste da una direttiva non esistono, conoscano, in ogni circostanza, in moro chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi ( 50 ). 86. Sempre conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte ( 51 ). 87. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in maniera sufficiente che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di recepire correttamente l’articolo 9 della direttiva 2013/48. 88. Come visto al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 2013/48 stabiliscono una serie di requisiti per garantire che gli indagati o imputati comprendano in misura sufficiente cosa significa una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore e quali sono le sue conseguenze, nonché la possibilità di revocare detta rinuncia in qualunque momento. Il rispetto dei requisiti in parola è della massima importanza per preservare i loro diritti ( 52 ). 89. Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per di più, non contestato dall’[OSCURATO:PERSONA], detto Stato membro non ha trasposto nell’ordinamento nazionale detti specifici requisiti previsti dall’articolo 9 della direttiva 2013/48. 90. Come ulteriormente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza che l’[OSCURATO:PERSONA] lo abbia contestato, nell’ordinamento ungherese, benché il diritto di avvalersi di un difensore debba essere considerato un diritto inalienabile, agli indagati e agli imputati è consentito di scegliere di non esercitare tale diritto. 91. Date tali circostanze, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che ciò ha essenzialmente lo stesso risultato concreto di una rinuncia ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/48. 92. Alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, il fatto che una nozione giuridica, nella fattispecie la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, possa non essere formalmente riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] non giustifica la mancata osservanza, da parte di detto Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione di recepire integralmente le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 2013/48. 93. Occorre inoltre considerare che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 387/A del codice di procedura penale ( 53 ) è insufficiente e irrilevante. Da un lato, è evidente che la normativa in parola non recepisce in modo sufficiente i requisiti enunciati all’articolo 9 della direttiva 2013/48, segnatamente, essa non contiene disposizioni che garantiscano che le persone abbiano ricevuto informazioni chiare e sufficienti, oralmente o per iscritto, sul contenuto del diritto e sulle possibili conseguenze di una rinuncia allo stesso; che la rinuncia avvenga in maniera volontaria e inequivocabile; che la rinuncia sia verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto nazionale; che le persone siano informate della possibilità di revocare successivamente la rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e del fatto che essa produce effetto dal momento in cui è effettuata. Dall’altro lato, la normativa di cui trattasi è entrata in vigore nel 2024, dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni) e pertanto non può essere presa in considerazione dalla Corte. 94. Alla luce dei motivi che precedono, la seconda censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata. V. Spese 95. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica ceca si fa carico delle proprie spese. VI. Conclusione 96. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia: 1)      dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, e con l’articolo 9 della direttiva 2013/48 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non avendo correttamente recepito tali disposizioni; 2)      condannare l’[OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea; e 3)      condannare la Repubblica ceca a farsi carico delle proprie spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1). 3 V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, in particolare paragrafi 22 e 23), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, in particolare paragrafi da 26 a 31). 4 Oltre alla direttiva 2013/48, le direttive in parola comprendono: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1), e la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1). 5 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU 2009, C 295, pag. 1). 6 V., a tale riguardo, considerando 9 e 10 della direttiva 2013/48. 7 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU 2010, C 115, pag. 1), punto 2.4. 8 V., in particolare, considerando da 1 a 8 e 12 della direttiva 2013/48. 9 Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:305, paragrafo 30). V., altresì, ad esempio, Relazione della [OSCURATO:PERSONA] europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della [direttiva 2013/48], [COM(2019) 560 final] del 26 settembre 2019, punto 1.1. 10 Come riconosciuto dalla Corte, il principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ribadito all’articolo 47 della Carta, e la nozione di «equo processo» di cui all’articolo 6 della CEDU sono costituiti da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Parimenti, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. V., ad esempio, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 203 e 204). 11 V., in particolare, articoli 1 e 2 e considerando 8, 12 e 57 della direttiva 2013/48. 12 V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2019:940, paragrafo 2), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 63). 13 A tale proposito, il diritto di avvalersi di un difensore è stato considerato, ad esempio, come la «porta d’accesso» [v. Sayers, D., «Article 48 ([OSCURATO:PERSONA])» in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 1413, in particolare pag. 1450] o la «pietra angolare» (v. Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 265) dei diritti relativi al procedimento penale, poiché consente l’esercizio di altri diritti e contribuisce a renderli reali ed effettivi. 14 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punto 47). 15 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 48). 16 V., altresì, considerando 23 della direttiva 2013/48. 17 V., altresì, considerando 25 della direttiva 2013/48. 18 V., altresì, considerando 38 della direttiva 2013/48. 19 V. anche considerando da 39 a 41 della direttiva 2013/48. 20 V. sentenza del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 55). 21 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la prima censura si basa su un’asserita violazione dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 e, mentre la normativa ungherese controversa potrebbe essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), la normativa ceca di cui trattasi nella causa C‑681/24 potrebbe a sua volta essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) o b). Ciò spiegherebbe perché la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in modo diverso le censure nelle due cause, ma l’elemento decisivo è che ognuna di queste due normative va ben oltre le possibili deroghe ai sensi di tale direttiva. 22 La Repubblica ceca fa riferimento, in particolare, alle sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102); del 23 febbraio 2010, Yoldaş c. Turchia (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304); del 21 dicembre 2010, Hovanesian c. Bulgaria (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910). 23 Il corsivo è mio. 24 Il corsivo è mio. 25 Come discusso in udienza, sebbene non sia di diretta pertinenza ai fini della presente causa, lo sviluppo tecnologico potrebbe consentire di interpretare la presenza di un difensore in «forma digitale» alla stregua di una presenza fisica, a condizione che una siffatta presenza sia paragonabile a quella «in carne ed ossa» di un difensore. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che la presenza di un difensore in videoconferenza può essere compatibile, in determinate situazioni, con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, ma dovrebbe essere considerata un’eccezione, non un’alternativa, alla presenza fisica del difensore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la presenza e la partecipazione del difensore in videoconferenza dovrebbero essere possibili solo qualora la persona sia in grado di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva; tali presenza e partecipazione dovrebbero essere subordinate al consenso informato della persona; occorre inoltre tener conto delle esigenze delle persone vulnerabili e degli aspetti pratici. L’[OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto possibile una siffatta presenza del difensore poiché il ricorso a interrogatori a distanza è uno strumento ampiamente utilizzato nei procedimenti penali a partire dalla pandemia di COVID-19 e non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un equo processo. Tuttavia, la Repubblica ceca ha sostenuto che detta questione è de lege ferenda e che, qualora il ricorso alla videoconferenza dovesse ritenersi necessario per rafforzare i diritti relativi a un processo equo, esso dovrebbe essere affrontato nell’ambito della procedura legislativa dell’Unione. 26 V. sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punti da 42 a 45), in cui la Corte ha dichiarato che le deroghe temporanee che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/48. La Corte ha ritenuto che interpretare l’articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere altre deroghe al diritto di avvalersi di un difensore oltre quelle limitativamente elencate da tale articolo si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione e con gli obiettivi nonché con la ratio della direttiva e priverebbe tale diritto del suo effetto utile. 27 Una siffatta posizione è sostenuta anche dai contributi di ricercatori ed esperti. V., in tal senso, Ogorodova, A. e Spronken, T., «Legal advice in police custody: [OSCURATO:PERSONA] to a local police station», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 7, 2014, pag. 191, in particolare pag. 199; Hodgson, J. «[OSCURATO:PERSONA] procedure in [OSCURATO:PERSONA]’s area of freedom, security and justice: The rights of the suspect», in Mitsilegas, V., Bergström, M. e Quintel, T. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 135, in particolare pag. 155; Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [OSCURATO:PERSONA] in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings , Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, proposta di parere n. 3 e punto 3.3.4. 28 V. documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto di notifica della custodia a terzi nel procedimento penale [SEC(2011) 686 final] dell’8 giugno 2011, in particolare i punti 5.3 e 6. 29 V., a tale riguardo, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, articolo 9 e considerando 19, 28 e da 39 a 41 della direttiva 2013/48. 30 V., ad esempio, documento del Consiglio 7337/12 del 9 marzo 2012, punto 7 e proposta di considerando 19°; documento del Consiglio 10064/12 del 16 maggio 2012, proposta di considerando 20. 31 V., ad esempio, documento 10190/13 del Consiglio del 31 maggio 2013. 32 V. articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e considerando 25 e 27 della direttiva 2016/800. V., altresì, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 106), nonché le mie conclusioni in detta causa (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafi da 67 a 71). 33 V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, paragrafi da 53 a 76), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 62). 34 Secondo una giurisprudenza costante, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest’ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, il che non impedisce che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, in quanto soglia di protezione minima. V., ad esempio, sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale ) (C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41). 35 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 123). 36 V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ da 125 a 129). 37 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 131). 38 V. sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 137). 39 V. sentenza del Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ 131 e 132). 40 V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze v. Belgium (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 133). 41 Sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 134) (il corsivo è mio). 42 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 23 maggio 2019, Doyle c. Irlanda (CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 74), in cui la Corte EDU ha anche fatto riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/48 come parte del quadro normativo rilevante; v., altresì, sentenze della Corte EDU del 4 giugno 2019, Farrugia c. Malta (CE:ECHR:2019:0604JUD006304113, § 97), e del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna (CE:ECHR:2022:0118JUD001550815, § 49). 43 V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, §§ 43 e 44). 44 V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 45) (il corsivo è mio). 45 V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 46) (il corsivo è mio). 46 V., a tale riguardo, Giannoulopoulos, D., «Strasbourg jurisprudence, law reform and comparative law: A tale of the right to custodial legal assistance in five countries», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 16, 2016, pag. 103. 47 V. sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2010 (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304, §§ da 51 a 55). 48 V. sentenza della Corte EDU del 21 dicembre 2010 (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403, §§ da 32 a 44). 49 V., ad esempio, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 288), e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Direttiva sugli informatori) (C‑155/23, EU:C:2025:151, punto 42). 50 V., a tale riguardo, sentenze del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑343/08, EU:C:2010:14, punti da 39 a 41), e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva equilibrio tra attività professionale e vita familiare) (C‑70/24, EU:C:2025:615, punto 64). 51 V., ad esempio, sentenze del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 82), e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Direttiva sugli informatori) (C‑155/23, EU:C:2025:151, punto 35). 52 A tale proposito, come la Corte EDU ha costantemente dichiarato: «né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare liberamente, in modo esplicito o tacito, al diritto alle garanzie di un equo processo. Ciò vale anche per il diritto all’assistenza legale. Tuttavia, perché sia effettiva ai fini della Convenzione, una siffatta rinuncia dev’essere constatata in modo inequivocabile ed essere assistita da garanzie minime commisurate alla sua importanza». V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 12 maggio 2017, Simeonovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 115), e del 12 giugno 2025, Krpelík c. Repubblica ceca (CE:ECHR:2025:0612JUD002396321, § 76). V. altresì sentenza della Corte EDU del 24 settembre 2009, Pishchalnikov c. Russia (CE:ECHR:2009:0924JUD000702504, § 78), nella quale la Corte EDU ha evidenziato: «il diritto a un difensore, essendo un diritto fondamentale tra quelli che costituiscono la nozione di equo processo e garantendo l’effettività delle altre garanzie previste dall’articolo 6 della Convenzione, è un esempio emblematico di tali diritti che richiedono la speciale protezione della norma sulla rinuncia consapevole e informata. Non si può escludere che, dopo esser stato inizialmente informato dei propri diritti, un imputato possa validamente rinunciarvi e rispondere all’interrogatorio. Tuttavia, la Corte [EDU] dichiara con forza che sono necessarie garanzie supplementari quando l’imputato chiede l’assistenza di un difensore perché in mancanza di un difensore, lo stesso ha minori possibilità di essere informato dei propri diritti e, di conseguenza, è meno probabile che essi siano rispettati». 53 L’articolo 387/A del codice di procedura penale enuncia quanto segue: «Qualora il difensore non sia presente al compimento dell’atto procedurale sebbene ne sia stato informato o sia stato adottato un provvedimento ai sensi dell’articolo 387, l’indagato o la persona ragionevolmente sospettata di aver commesso un reato dev’essere informato del fatto che l’assenza del difensore non impedisce il compimento dell’atto procedurale, ma che lo stesso può rifiutarsi di rendere una dichiarazione conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), anche a causa dell’assenza del difensore. Se l’indagato decide che, in considerazione dell’assenza del difensore, non intende rendere una dichiarazione, dev’essere informato del fatto che può successivamente decidere in qualunque momento di rendere una dichiarazione, con o senza la presenza di un difensore».
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris