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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45671/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2019 dal Tribunale di Lecce che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e falso Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputata deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio poiché nel caso in esame la Corte si è limitata a richiamare le considerazioni formulate dal giudice di primo grado senza considerare le censure mosse con l'atto di appello nel caso di specie la telefonata potrebbe essere stata effettuata da persona diversa dall'imputata e il compendio probatorio non consente di affermare la responsabilità della ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.

Con memoria il difensore dell'imputata ha chiesto che il ricorso venga assegnato ad altra sezione e insistendo nelle censure già formulate e contestando la ritenuta inammissibilità delle stesse.

La richiesta della difesa di assegnazione ad altra sezione va respinta poiché le caratteristiche del ricorso giustificano la scelta del rito non partecipato.

Il motivo è manifestamente infondato e generico poiché la Corte a pagina tre della sentenza ha ricostruito il compendio probatorio a carico dell'imputata evidenziando come debba logicamente pervenirsi alla sua affermazione di responsabilità essendo l'unico soggetto beneficiario del profitto della truffa, realizzata utilizzando le generalità di una cugina omonima, al fine di indurre in errore il gestore Vodafone che attivava la linea adsl ed usufruire gratuitamente del relativo servizio.

La corte ha altresì sottolineato che, a fronte della plurima convergenza di elementi indiziari a carico dell'imputata, non sono stati forniti elementi di segno contrario, che possano indurre a dubitare della prospettazione accusatoria, a prescindere dalla perizia fonica sulla voce registrata in occasione del contatto telefonico con cui è stato stipulato il contratto.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di valutazione della prova e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2019 dal Tribunale di Lecce che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e falso Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputata deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio poiché nel caso in esame la Corte si è limitata a richiamare le considerazioni formulate dal giudice di primo grado senza considerare le censure mosse con l'atto di appello nel caso di specie la telefonata potrebbe essere stata effettuata da persona diversa dall'imputata e il compendio probatorio non consente di affermare la responsabilità della ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. Con memoria il difensore dell'imputata ha chiesto che il ricorso venga assegnato ad altra sezione e insistendo nelle censure già formulate e contestando la ritenuta inammissibilità delle stesse. La richiesta della difesa di assegnazione ad altra sezione va respinta poiché le caratteristiche del ricorso giustificano la scelta del rito non partecipato. Il motivo è manifestamente infondato e generico poiché la Corte a pagina tre della sentenza ha ricostruito il compendio probatorio a carico dell'imputata evidenziando come debba logicamente pervenirsi alla sua affermazione di responsabilità essendo l'unico soggetto beneficiario del profitto della truffa, realizzata utilizzando le generalità di una cugina omonima, al fine di indurre in errore il gestore Vodafone che attivava la linea adsl ed usufruire gratuitamente del relativo servizio. La corte ha altresì sottolineato che, a fronte della plurima convergenza di elementi indiziari a carico dell'imputata, non sono stati forniti elementi di segno contrario, che possano indurre a dubitare della prospettazione accusatoria, a prescindere dalla perizia fonica sulla voce registrata in occasione del contatto telefonico con cui è stato stipulato il contratto. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di valutazione della prova e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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