CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 23560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25799-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 164/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 373/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.25799/2019 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC R.G. 25799/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.02.2019 n. 164, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, volto a chiedere l’accertamentodell’inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata Inps e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’Istituto di previdenza per tale titolo. Il tribunale aveva dichiarato infondata la pretesa contributiva dell’Inps, in quanto non sussistevano i presupposti –ad avviso del tribunale -previsti dalla legge per l’iscrizione nella gestione separata, perché la professionista già versava alla propria cassa professionale i contributi previsti dal relativo regolamento, senza che rilevasse il fatto che si trattava del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, pur condividendo la tesi che erano obbligati ad iscriversi alla gestione separata coloro che non versando presso altra gestione i contributi idonei a costituire in loro favore una prestazione previdenziale, esercitassero abitualmente l’attività professionale per cui erano iscritti all’Albo, oppure perché esercitassero tale attività occasionalmente, ma producendo un reddito superiore al limite di € 5.000,00 annui, rilevava nella presente vicenda che non vi era la prova che la Verrico, nel periodo in contestazione, avesse esercitato abitualmente l’attività di avvocato ed anzi tale circostanza doveva escludersi, visto che all’epoca il regolamento della Cassa professionale prevedeva come obbligatoria l’iscrizione solo se l’attività professionale era esercitata con carattere di continuità, circostanza esclusa, come nella specie, in caso di produzione di redditi sotto una certa soglia stabilita tempo per tempo dal Comitato dei delegati (art. 22 della legge n. 576/1980). Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il professionista non fosse tenuto ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto percettore di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03; invero, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsinella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. n. 4419/21). Nella specie, la Corte d’appello ha svolto uno specifico, seppur sintetico accertamento (“Ora nella specie, non vi è in causa alcuna prova che l’appellata nel periodo in contestazione […] abbia esercitato abitualmente l’attività di avvocato …”, cfr. p. 5 della sentenza impugnata) con il quale l’Istituto previdenziale, non si confronta e che non contesta, sostenendo invece che non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito dell’abitualità (cfr. p. 16 del ricorso), ma in tal modo contrapponendo la propria ricostruzione dei fatti a quella accertata dalla Corte del merito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 700,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto