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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22785/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 10 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati, in continuazione, di tentata rapina, lesioni personali e porto di armi con recidiva reiterata e specifica.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, come tale estranea al sindacato di legittimità, attraverso doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 4, ha sottolineato che la circostanza del tentativo di rapina non era stata riferita per la prima volta in sede di individuazione fotografica ma il giorno del ricovero in Ospedale e che le gravi condizioni di salute in cui si trovava la vittima quando ha reso le dichiarazioni avvaloravano la veridicità del suo narrato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, la cui applicazione, peraltro, non ha determinato alcun aumento di pena, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e motivatamente respinti dal Giudice di appello, il quale, a pagina 5, ha ritenuto la commissione del reato, di poco successiva all'espiazione della pena, determinata solo il 25 febbraio 2019 e inflitta per le due precedenti condanne, espressione di una spiccata capacità a delinquere e dell'indifferenza del prevenuto al rischio di subire ulteriori espiazioni di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 10 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati, in continuazione, di tentata rapina, lesioni personali e porto di armi con recidiva reiterata e specifica. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, come tale estranea al sindacato di legittimità, attraverso doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 4, ha sottolineato che la circostanza del tentativo di rapina non era stata riferita per la prima volta in sede di individuazione fotografica ma il giorno del ricovero in Ospedale e che le gravi condizioni di salute in cui si trovava la vittima quando ha reso le dichiarazioni avvaloravano la veridicità del suo narrato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, la cui applicazione, peraltro, non ha determinato alcun aumento di pena, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e motivatamente respinti dal Giudice di appello, il quale, a pagina 5, ha ritenuto la commissione del reato, di poco successiva all'espiazione della pena, determinata solo il 25 febbraio 2019 e inflitta per le due precedenti condanne, espressione di una spiccata capacità a delinquere e dell'indifferenza del prevenuto al rischio di subire ulteriori espiazioni di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris