CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26340/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9629-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - _ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7000/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha confermato la pronuncia della CTP di Salerno ove non erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di base imponibile IMU. Il ricorso è affidato a due motivi. Ha spiegato difese l'incaricctoper la riscossione, mentre è rimasto intimato il civico ente. In prossimità dell'adunanza l'incaricato per la riscossione ha depositato memoria ad illustrazione delle sue conclusioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. i, n. 4 c.p.c. per omessa, insufficiente, apparente e contraddittoria motivazione in ordine alla inammissibilità dei motivi di gravame: violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/92 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. nella parte in cui la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità di alcuni motivi dell'appello proposto dalla contribuente, che si era limitata a riportare le doglianze svolte in primo grado senza svolgere alcuna critica specifica e senza illustrare quali erano le norme procedurali violate. Va premesso che con il mezzo di impugnazione ad essere chiaramente censurata non è un'omessa o insufficiente motivazione, ma una Ric. 2020 n. 09629 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- violazione di legge. Il motivo ben può essere riqualificato secondo il paradigma del n. 3, comma primo, art.360 cod. proc. civ., in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. Sez. 6 -- 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239). Tanto premesso, trova sede nel presente giudizio l'orientamento di questa Corte secondo cui «in materia tributaria la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere d'impugnazione specifica, imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, nel processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza; ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo l'appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n.32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass.n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019). Quanto sopra esposto non è in contrasto con altra pur autorevole pronuncia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017), in materia di specificità dei motivi di appello, di cui agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 Ric. 2020 n. 09629 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- del 2012, secondo cui gli articoli anzidetti vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; invero, la citata sentenza ha in ogni caso sottolineato che il giudizio di appello mantiene pur sempre la sua natura di "revisio primis instantiae", in tal modo diversificandosi dal ricorso per cassazione, qualificabile invece come impugnazione a critica vincolata, e che, pertanto, l'appello non deve rivestire particolari formule sacramentali, né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo sufficiente la mera riproposizione delle originarie argomentazioni svolte in primo grado, in quanto il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza e può legittimamente sostanziarsi nelle medesime argomentazioni poste a fondamento del ricorso respinto in primo grado; non va infine trascurato come l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, dettato per l'appello in materia tributaria, si discosta notevolmente dall'omologa norma dettata per il processo civile dall'art. 342 cod. proc. civ., alla quale è riferita la sentenza a SS.UU. sopra riportata, potendosi qualificare l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, riferito al processo tributario, come norma speciale rispetto all'art. 342 cod. proc. civ. e tale da diversificarsi in modo significativo rispetto a quest'ultima, atteso che, nella prima, è richiesto unicamente che il ricorso in appello contenga "i motivi specifici dell'impugnazione" (cfr. Cass. n.24641 del 2018); il che, come in precedenza esposto, consente di ritenere legittimo l'appello, che si limiti a sottoporre alla CTR le medesime argomentazioni formulate innanzi alla CTl e da quest'ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente l'emersione di dissenso tale da investire Ric. 2020 n. 09629 sez. MT - ud. 11-05-2022 -4- la decisione di primo grado nella sua interezza (Cfr. Cass., V, n. 14352/2021). Nel caso di specie la CTR non ha dunque fatto buon governo dei principi stabilito da questa Corte, erroneamente ritenendo che l'appello tributario soggiaccia agli stessi limiti di critica vincolata propri dell'appello proposto avanti al Giudice ordinario. Con il secondo motivo si lamenta carenza di legittirnazione passiva della società ricorrente, assenza del "presupposto d'imposta" in relazione alle pretese impositive IMU nei confronti della stessa e relative agli anni 2012-2013. Eccezione di giudicato esterno art. 2909 c.c. per non essersi la CTR avveduta che l'immobile oggetto di contenzioso era stato concesso alla ricorrente in comodato d'uso gratuito, con l'effetto di far venire in meno in capo alla contribuente la legittimazione passiva all'obbligo di assolvimento dell'imposta tributaria, così come accertato dalla CTR in relazione al diverso anno d'imposta 2014, la cui sentenza era peraltro passata in giudicato. Il motivo non coglie la ratio decidendi, laddove la CTR attesta esserci stata rinuncia al motivo di appello, mentre la parte ricorrente non contesta questo profilo, concentrandosi a criticare il merito della questione, ma non prendendo posizione sul problema -pregiudiziale- dell'affermata rinuncia del motivo d'appello, donde il secondo motivo è inammissibile. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal primo motivo; PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, Sezione staccata di Salerno, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente