Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 33109/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14841/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sulla rideterminazione .della pena sono manifestamente infondati.rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha proceduto a rideterminare la pena dando conto dei criteri seguiti per determinare l'aumento e la diminuzione della pena in applicazione dell'aggravante mafiosa non bilanciabile con le attenuanti generiche, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, e con motivazione coerente alle valutazioni espresse sulla gravità dei fatti; ritenuto che il terzo motivo è ugualmente manifestamente infondato, atteso che nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, Rv. 265184). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14841/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sulla rideterminazione .della pena sono manifestamente infondati.rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha proceduto a rideterminare la pena dando conto dei criteri seguiti per determinare l'aumento e la diminuzione della pena in applicazione dell'aggravante mafiosa non bilanciabile con le attenuanti generiche, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, e con motivazione coerente alle valutazioni espresse sulla gravità dei fatti; ritenuto che il terzo motivo è ugualmente manifestamente infondato, atteso che nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, Rv. 265184). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33109/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris