CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 17/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato, in sede di giudizio di rinvio, l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui non era stata accolta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere disposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Secondo il Tribunale, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 11024 del 22/02/2022 che aveva annullato la precedente ordinanza - aveva ritenuto che il Tribunale non avesse correttamente valutato una serie di nuovi elementi, derivanti dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.Il Tribunale, confermando la misura della custodia in carcere, ha evidenziato, da una parte, come nelle more sia stata emessa nei confronti del ricorrente sentenza di condanna alla pena di dodici anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen., e, dall'altra, che le esigenze cautelari e la adeguatezza della misura in corso sarebbero nella specie "presunte", in ragione della fattispecie contestata e della inesistenza di elementi idonei a superare detta presunzione. 2. È stato proposto ricorso per cassazione dall'imputato ed è stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione dei fatti sopravvenuti in relazione alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione, sostiene il ricorrente, aveva annullato la precedente ordinanza anche per la necessità di valutare il "novum" rispetto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, con particolare riguardo alla "verifica della esatta collocazione temporale della chiamata del Mantella"; la motivazione della ordinanza impugnata sarebbe inoltre viziata per non aver considerato che anche l'intervenuta sentenza di condanna avrebbe dato atto di una serie di elementi "decisivi" al fine della verifica della attualità del pericolo di recidiva, atteso che, da una parte, sarebbe stata storicizzata la chiamata in correità del collaboratore di giustizia Mantella (fino al 2011), e, dall'altra, avrebbe definito "il tempo del presunto patto associativo.., sino a tutto il primo decennio degli anni 2000". Sotto altro profilo la sentenza di condanna non terrebbe conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorrente non sarebbe affiliato; né, ancora, il Tribunale avrebbe valutato "lo spessore" nella specie del tempo silente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11024 del 2022 aveva ritenuto che il Tribunale del riesame avesse omesso di confrontarsi con i nuovi contributi dichiarativi allegati dalla difesa e che si fosse limitato "a svilire tale compendio affermando che necessitasse di approfondimenti e, quindi, nella sostanza, sottraendosi a un congruo confronto tra ciò che rientrava nell'ambito del perimetro definito dal giudicato cautelare e ciò che, invece, non ne era compreso". Ciò aveva affermato la Corte "non solo con riferimento al narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], genericamente apprezzato, quanto, soprattutto, ai contributi dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], in parte "frainteso" (v. pag. 9 ricorso) e a quello di [OSCURATO:PERSONA], invece del tutto pretermesso. Si tratta di nuove emergenze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a misurarsi sulla idoneità di quelle ulteriori propalazioni ad influire.., sull'attualità.. .posto che il ricorrente, anche in ragione della contestazione con carattere dì permanenza, aveva posto a fondamento dell'istanza di scarcerazione relativo il tema. In tale ambito assume rilievo anche l'omessa verifica dell'esatta collocazione temporale della chiamata del Montella, solo genericamente riferita mediante l'indicazione del verbale di interrogatorio reso e il datato richiamo ad una condotta di estorsione" (così testualmente la Corte). 3. A fronte di tale chiaro perimetro entro il quale avrebbe dovuto essere compiuto l'accertamento in sede di giudizio di rinvio, il Tribunale non ha affatto dato esecuzione a ciò che gli era stato chiesto di compiere, essendosi limitato, da una parte, a valorizzare il titolo del reato per cui si procede, e, dall'altra, ad affermare, senza spiegare nulla, che non sarebbero emersi elementi idonei a superare le presunzioni legate al titolo del reato. Nulla in particolare è stato spiegato sulle ragioni per cui gli elementi indicati dalla Corte di cassazione non sarebbero idonei a rivalutare il quadro cautelare. Nulla, sotto altro profilo è stato spiegato nemmeno sulla incidenza degli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna sul quadro cautelare. Una motivazione obiettivamente sbrigativa. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame; il Tribunale di Catanzaro, in ragione delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione e dei fatti sopravvenuti, verificherà se ed in che misura il quadro cautelare sia rimasto immutato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pe