CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1951
Cassazione n. 20563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1951 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M9 PurizkvIi..,Metta SaftriS