CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 32882/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chechiede l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla determinazione dellapena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice della esecuzione, conordinanza del 30 gennaio 2026 ha riconosciuto il vincolo della continuazione frauna pluralità di fatti di cui a due sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessedalla Corte di appello di Napoli l’8 gennaio 2024 e il 21 maggio 2007 e harideterminato la pena complessiva in anni undici e mesi quattro di reclusione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e187 disp. att. cod. proc. pen.La Corte, infatti sulla pena base di anni nove, correttamente individuata, haoperato una serie di aumenti per i reati satellite di cui il primo di anni tre per ilreato sub c) di cui alla sentenza del 21 maggio 2007 in maniera del tuttoapodittica, non essendo mai stato individuato il reato più grave fra i vari episodidi spaccio dalla stessa sentenza giudicati e discostandosi dalquantum di penainflitta in continuazione per gli altri episodi di spaccio, pari a mesi uno direclusione.Inoltre, nessuna riduzione viene operata su tale entità per effetto delle2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per non avere ilgiudice fornito giustificazione alcuna per la determinazione della pena inaumento per la continuazione.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione del principio di reformatio inpeius.Il giudice non ha indicato quali fossero gli aumenti originariamente applicatie dunque non è dato sapere se gli aumenti determinati in sede esecutiva sianoinferiori o superiori stabiliti del giudice della cognizione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] chiedel’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La Corte, infatti, si è attenuta al principio di cui all’art. 187 disp. att cod.proc. pen. e ha individuato come pena base quella più alta inflitta in concreto,pari ad anni nove di reclusione, con le già concesse attenuanti generiche, inflittacon la sentenza sub 1), secondo il principio per cui ai fini dell'individuazionedella violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più graveinflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogatadal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza. (Sez.U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 - 01).Successivamente, dovendo calcolare in aumento una pena relativa a fatti giàriuniti in continuazione dal giudice della cognizione ha applicato i principiosecondo cui in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che rideterminile pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per unapluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., devescorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piùgrave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomiaumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazionecon il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024,S., Rv. 286261 - 01).La Corte ha dunque individuato fra i vari reati posti in continuazione quellopiù grave nel reato di cui al capo C) giudicato con la sentenza sub 2),per il qualeha indicato una pena in aumento più alta delle altre, pari ad anni tre direclusione, aumentata di mesi uno di reclusione per ciascuno degli altri reatimeno gravi sino a raggiungere la pena di anni tre e mesi sei, ridotta per il ritoabbreviato ad anni due e mesi quattro di reclusione.Posto che il giudice della cognizione aveva inflitto una pena unitariasenzadistinguere la pena per ciascuno degli episodi contestati, la Corte ha dovutodeterminare tale fatto in via autonoma e complessivamente ha inflitto una penainferiore a quella determinata dal giudice del merito che, per i medesimi fatti, erapari a tre anni complessivi.I motivi di doglianza sul punto espressi dal ricorrente sono inammissibili, perdifetto di interesse, posto che in definitiva il ricorrente si è visto infliggere unapena che, si ribadisce, è inferiore a quella precedentemente inflittagli in sede dicognizione.2. Quanto, poi, all’ulteriore questione agitata nel ricorso ad avente adoggetto l’onere motivazionale, si deve richiamare il seguente principio in tema direato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.Questa Corte di legittimità ha precisato che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).La Corte distrettuale, posto che ha determinato la pena in aumento per gliepisodi di cessione di sostanza stupefacente, giudicati con la sentenza sub 2), incomplessivi anni due e mesi quattro di reclusione, è evidente che ha assoltol’onere probatorio che le incombeva, come delineato dalla sentenza soprarichiamata: ha indicato, infatti, per sei episodi un aumento nella misura di unmese di reclusione che è identico a quello determinato dal giudice dellacognizione, rispettando quindi il principio espresso da Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 e, quanto all’ulteriore episodio dicui al capo C), ritenuto più grave e per cui ha inflitto una pena maggiore, la penaindicata è comunque modesta e inferiore a quella individuata dal giudice dellacognizione, che con le attenuanti generiche era pari ad anni quattro di reclusionee con ciò si intende assolto l’obbligo motivazionale relativo.3. Il motivo afferente alle circostanze attenuanti generiche è comunqueinfondato, poiché la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alreato satellite costituisce un unicum che si esprime con la misura della penafinale.In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanzedev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto piùgrave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo finedella determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod.pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segnoopposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, inossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Sez. 2, n. 16352 del29/02/2024, L., Rv. 286295 - 01).4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]