CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con due distinti motivi, esso censura, per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, finalizzata all'audizione di due testi asseritamente decisivi per le ragioni della difesa, che, in tesi, sarebbe stata illegittimamente e immotivatamente omessa dal Giudice di primo grado; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato, oltre che aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della reiezione della richiesta, pur ritualmente formulata con i motivi di appello, avendo il primo Giudice disposto la revoca implicita delle due testimonianze in ragione della loro chiara superfluità rispetto al compendio fino a quel momento raccolto, da cui era emersa la pacifica riferibilità del coltello all'imputato e la volontarietà del suo illegittimo possesso (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci