CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19745/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; At( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e14.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di lieve entità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione della droga del tipo hashish, marijuana e cocaina, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato (dalla stessa era possibile ricavare 564 dosi medie singole di cocaina, 589 dosi medie singoli di hashish, 559 dosi medie singole di marijuana), le tre diverse tipologie della stessa e l'organizzazione dell'attività in un luogo stabilmente deputato all'occultamento della droga; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]