CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 10160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 450-2021 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.02520710795), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. . - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. e p. Iva 0034 8170101 ), con sede in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via dei due Macelli n. 66n., presso il loro studio professionale.- controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Catanzaro, depositata in data 1.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 259/2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda revocatoria proposta ai sensi dell’art. 67, 2 comma, l. fall., da parte del [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al pagamento di euro 65.0002,79 intervenuto il 10 giugno 2010 e al pagamento di euro 22.866,44, intervenuto in data 16 agosto 2010; accoglieva anche parzialmente la domanda di dichiarazione di inefficacia ex art. 44 l. fall. proposta con riferimento al pagamento di euro 912,45, trattenuto da [OSCURATO:SOCIETA], quali competenze e spese per chiusura conto, dopo la dichiarazione di fallimento (la domanda era stata accolta per il minor importo di euro di euro 496,27). 2. Proposta impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente all’accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67, 2 comma, l. fall., la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione e nella resistenza della curatela fallimentare, ha accolto parzialmente il gravame e,in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di revocatoria fallimentare proposta dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per il complessivo importo di euro 97.513,34, compensando tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, le rimesse ed i pagamenti effettuati dal terzo fideiussore, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l. fall., non risultano revocabili ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l. fall., allorquando risulti che attraverso la rimessa il terzo non abbia posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma – senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento – abbia adempiuto , in quanto terzo fideiussore , l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice, posto che in tal caso il pagamento viene effettuato dal garante allo scopo di adempiere l’obbligazione di garanzia autonoma, ancorché accessoria e di contenuto identico rispetto all’obbligazione principale, per evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell’inadempimento, (ii) erano stati depositati dalla banca opponente i seguenti documenti: (a) contratto di fideiussione del 7 settembre 2005, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era costituito fideiussore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni contratte, presenti e future, verso la banca,dalla [OSCURATO:SOCIETA]., fino alla concorrenza di euro 104.000; (b) contratto del 28.10.2005, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito in pegno in favore della [OSCURATO:SOCIETA] la polizza assicurativa UNIDIAMOND,il cui beneficiario era [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto per accettazione la costituzione del pegno, polizza stipulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Milano: il pegno era stato costituito a garanzia del mutuo chirografario n. 1213094 concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA].; (c) comunicazioni effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a tre bonifici; (d) lista movimenti conto corrente [OSCURATO:SOCIETA]. relativa al contratto di conto corrente in essere con [OSCURATO:SOCIETA]., (d) estratto conto al 31.5.2010, dal quale era emerso che il saldo precedente (al 31.3.2010) era negativo per euro 72.09 e che l’unica entrata del periodo era costituita dal bonifico di euro 48.072.00 effettuato dal Gasparin; (iii) sulla base della predetta documentazione era dunque evidente che risultava confermato l’assunto della banca secondo cui i pagamenti oggetto di revocatoria erano stati effettuati dai garanti con la propria provvista, deponendo in tal senso: (1) la sequenza temporale delle operazioni e dei relativi importi; (2) la circostanza che il prestito -alla cui estinzione erano state destinate le somme -era il medesimo per il quale la Bressan aveva costituito il pegno; (3) il fatto che i bonifici ricevuti dalla società e provenienti dai garanti erano le uniche entrate che si erano registrate sul conto a partire dal 31 maggio 2010, data prima della quale il saldo del conto corrente era negativo; (iv) a fronte di tale univoche evidenze, la tesi dell’utilizzo della provenienza dai garanti delle somme utilizzate per l’estinzione della posizione debitoria sarebbe potuta essere revocata in dubbio solo laddove fossero emerse alternativamente o altre obbligazioni dei garanti nei confronti della società poi fallita che giustificassero i pagamenti o altre entrate (diverse dai bonifici effettuati dai garanti) sul conto della società nel periodo in esame che valessero ad assicurare il pagamento del finanziamento; (v) l’accoglimento del primo motivo di censura rendeva anche superfluo l’esame del secondo motivo di opposizione, in relazione alla raggiunta prova della scientia decoctionis da parte della banca e che per “mera completezza” doveva tuttavia osservarsi che nessuno degli argomenti indicati nella sentenza impugnata integrava il requisito dell’effettiva conoscenza della situazione di insolvenza e non di mera conoscibilità che, secondo l’insegnamento di legittimità, risulterebbe necessario ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria; (vi) in difetto di impugnazione, doveva invece essere confermato il capo della sentenza relativo alla dichiarazione di inefficacia ex art. 44 l. fall. del pagamento di euro 912,45. 2. La sentenza, pubblicata il 1.10.2020, è stata impugnata dal [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e “errore di fatto e difetto di motivazione”, sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente esaminato la documentazione depositata dalla banca per dimostrare il “collegamento negoziale” tra la garanzia fideiussoria ed i pagamenti effettuati per la estinzione del mutuo contratto dalla società poi dichiarata fallita. 1.1 Il motivo così articolato risulta all’evidenza inammissibile. 1.1.1 Sostiene infatti il Fallimento che le valutazioni in fatto compiute dalla Corte territoriale, se, per un verso, risultavano corrette quanto al profilo della simultaneità dei versamenti effettuati dalla Bressan e dal Gasperin sul conto corrente ed il pagamento delle rate di mutuo inadempiute, per altro verso, non risultavano corretti e condivisibili i medesimi apprezzamenti per quanto riguardava l’ammontare dei versamenti effettuati dal Gasparin e dalla Bressan (di importo comunque non equivalente al debito annotato sul conto della ITE) e, soprattutto, per quanto concerneva la corrispondenza con le dichiarazioni rilasciate dagli stessiGasparin e Bressan all’atto del bonifico, ove non era stato fatto alcun riferimento alla garanzia personale dagli stessi rilasciata, facendosi solo un generico riferimento ad una loro non meglio precisata posizione debitoria, in relazione alla quale non era stato mai chiarito, pur in presenza di specifica contestazione, quale fosse il soggetto creditore. 1.1.2 Si evidenzia, ancora, da parte del ricorrente che il contenuto delle distinte bancarie depositate dalla società appellante deponevano invece nel senso che i pagamenti effettuati dai garanti fossero invece finalizzati proprio adaltre loro autonome e distinte esposizioni debitorie nei confronti della ITE, come emerso anche dall’ulteriore documentazione depositata dalla banca sul collegamento negoziale tra il versamento effettuato e l’adempimento delle obbligazioni di garanzia. 1.1.3 Sostiene infine il fallimento ricorrente che, nel corso dei giudizi di merito, la Banca non aveva neanche formulato istanza istruttoria volta a dimostrare quanto sostenuto, non essendo stata richiesta prova testimoniale finalizzata a provare che i versamenti effettuati fossero relativi alla garanzia fideiussoria, né era stato depositato alcun documento contabile attestante il fatto che il Gasparin e la Bressan avessero inteso, con i pagamenti effettuati, onorare il più volte richiamato contratto di garanzia ed estinguere il finanziamento cui lo stesso era collegato, ovvero avessero inteso estinguere altri e differenti debiti. 1.2Va premesso che, secondo la conforme giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio, sicché il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.(Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 23597 del 09/10/2017; Cass. Sez.U, Sentenza n. 16874 del 12/08/2005 ; v. anche Cass. n. 4553 del 2011,n. 22247 del 2012). Ciò ricordato, risulta evidente che le doglianze articolate dal fallimento ricorrente intendono sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori, e ciò con particolare riferimento al profilo del contestato collegamento negoziale tra i pagamenti effettuati dai garanti e la estinzione delle rate del mutuo chirografariocontratto dalla società in bonis , profilo quest’ultimo sul quale la Corte di merito ha espresso un accertamentoin fatto, fondato sulla lettura della documentazione sopra ricordata in premessa e sul quale questa Corte di legittimità non può più svolgere alcun sindacato volto ad un diverso scrutinio della fattispecie concreta. Invero, il ricorrente allega solo in rubrica il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza tuttavia enucleare nel corpo argomentativo del motivo quali fossero i “fatti storici”, nell’accezione articolata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), in relazione ai quali i giudici del merito avrebbero omesso l’esame, nonostante gli stessi fossero stati dibattuti tra le parti e fossero anche decisivi ai fini della decisione. Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, 7 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , cit. supra ). Orbene, il ricorrente si è invece limitato a richiedere un nuovo apprezzamento dei singoli elementi della dedotta prova documentale, già scrutinati dalla Corte di merito, così enucleando un vizio non riconducibile al paradigma applicativo delineato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 2727 e 2723 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe svolto un erroneo apprezzamento della prova indiziaria in riferimento sempre al contestato profilo delcollegamento negoziale tra garanzia fideiussoria ed i pagamenti, non rivestendo gli elementi indiziari apprezzati dalla Corte i caratteri della gravità, precisione e concordanza invece necessari per ritenere provate le circostanze poste a sostegno della tesi difensiva della banca, e cioè che i pagamenti dei garanti erano stati effettuati in proprio, per la mera estinzione del rapporto accessorio di garanzia. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché rivolto ad un nuovo scrutinio in fatto della prova indiziaria, già invece apprezzata dai giudici del merito con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative. Non può infatti essere dimenticato che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo anche: Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cd. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. anche: Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. sul rilievo che la Corte di appello avrebbe svolto un apprezzamento erroneo del profilo della scientia decoctionis. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, questa volta perché le censure non attingonoin realtà una vera e proprio ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, quanto piuttosto una mera argomentazione spesa dalla Corte territoriale ad abundantiam, come detto dai giudici di appello, per “mera completezza”, non avendo avuto quest’ultimi neanche interesse ad esprimersi sul profilo della sussistenza o meno del requisito della scientia decoctionisnel caso di specie, posto che la Corte territoriale aveva già escluso in radice l’esistenza di pagamenti oggettivamente revocabili.Occorre anche qui ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755del 10/04/2018; n. 23635 del 2010). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei