CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 03651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO - La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 02/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto, reitera doglianze già smentite dalla corte di appello con le pertinenti osservazioni svolte alle pagg. 2 e 3 della sentenza; ritenuto che analoghe considerazioni devono svolgersi quanto al secondo motivo in relazione alle specifiche ed incensurabili argomentazioni svolte dalla corte territoriale a pag. 4 della sentenza; considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 [OSCURATO:PERSONA]