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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1977

Cassazione n. 06850/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1977 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LL 25965_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché gli argomenti sviluppati dal ricorso sono divergi da quelli consentiti.

A fronte del motivato diniego da parte della Corte di Appello dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, in realtà chiede una nuova valutazione del merito; preclusa in questa sede di legittimità..

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma il 24 noyem e 2021 Il Consigliere ore il Pr idente DEPO:51Tì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1977 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LL 25965_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché gli argomenti sviluppati dal ricorso sono divergi da quelli consentiti. A fronte del motivato diniego da parte della Corte di Appello dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, in realtà chiede una nuova valutazione del merito; preclusa in questa sede di legittimità.. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 noyem e 2021 Il Consigliere ore il Pr idente DEPO:51Tì
Sentenza Cassazione n. 06850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris