CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Caltanissettavisti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi degli [OSCURATO:PERSONA] eudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto dei ricorsi.Ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorronoavverso la sentenza in data 01/10/2025 della Corte di appello di Caltanissetta che haconfermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, con cui entrambi i ricorrenti sono staticondannati alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in tentata estorsioneaggravata in più persone riunite.2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., saranno di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORicorso di [OSCURATO:PERSONA] Nicola1. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 456 cod. civ.La censura attiene alla configurazione del danno quale necessario requisito difattispecie dell’estorsione. Premesso che la vicenda che vedeva coinvolto il ricorrente nelladisputa familiare relativa al conseguimento dell’eredità di D’[OSCURATO:PERSONA] si era svolta incostanza di vita della de cuius, la difesa, richiamati diffusamente gli orientamenti delladottrina e della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di danno patrimoniale rilevante, sisofferma su quelle pronunce, anche della Cassazione civile o rese in materia di confisca perequivalente del profitto del reato ai sensi dell’art. 322-ter, comma 2, cod. pen., volte adelimitarne l’ambito; dalla ricognizione svolta si assume che, se può ritenersi pacifical’inclusione nella nozione di patrimonio delle aspettative dotate di fondamento giuridico,altrettanto non può affermarsi riguardo a quelle di mero fatto, con la conseguenza che laperdita di chance può rientrare nella nozione di danno patrimoniale – ai fini dellaconfigurabilità del delitto di estorsione – solo allorché si traduca in una seria e consistentepossibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile.Il contesto di fatto ricostruito dai giudici di merito - che vede [OSCURATO:PERSONA] attivarsipoiché riteneva, quale futuro erede, di poter iniziare un procedimento civile per tutelare i suoidiritti successori sull’eredità della madre vivente che, nelle more, aveva alienato a titolooneroso i beni immobili all’altro figlio Gaetano e alla nuora – escludeva che la presunta p.o.potesse subire un pregiudizio nel suo patrimonio, ricorrendo un’aspettativa di mero fatto,destinata ad infrangersi con le norme sul diritto successorio che tutelano la libertà deltestatore di disporre liberamente dei propri beni senza alcun limite. Né ragioni di “anticipata”tutela potevano ricavarsi dalla sua posizione di futuro legittimario, il quale avrebbe potutoagire per ottenere la revoca degli atti compiuti dalla madre, posto che un tale diritto siappunta in capo al legittimario, ai sensi dell’art. 456 cod. civ., soltanto con l’apertura dellasuccessione. Donde, la richiesta di mediazione in tale direzione avanzata dalla p.o., essendodiretta ad ottenere un accordo sull’eredità di persona vivente, risultava tanquam non esset inquanto affetta da nullità assoluta.In assenza di danno poteva, al più, configurarsi nei confronti del ricorrente il reato diragion fattasi ovvero quello di violenza privata, ciò in quanto gli autori delle minacce –determinati dal fratello della p.o. – tendevano con la loro azione a far desistere il MessinaLuciano dall’assurda pretesa di coltivare un procedimento di mediazione che aveva peroggetto la tutela delle sue “aspettative” ereditarie su un patrimonio di persona vivente.Il motivo non è fondato.Dalla ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito risulta che le reiterateminacce di cui è stato destinatario [OSCURATO:PERSONA] erano volte a costringerlo a rinunziareall’istanza di mediazione rivolta nei confronti del fratello e della cognata, i quali erano statidestinatari di beni ancora appartenenti alla propria madre in vita. In particolare, con l’istanzadi mediazione la persona offesa mirava “ad ottenere il riconoscimento come legittimario dellapropria quota ereditaria su tale patrimonio”. Così si esprime il capo di imputazione e lostesso [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni riportate nella sentenza impugnata ove individuail motivo del contendere nel fatto di essere stato “pretermesso” nei suoi diritti successoririspetto agli altri fratelli che “si son fatti fare gli atti di tutte le proprietà” (v. pag. 7).Se questa è, dunque, la vicenda descritta con doppia conforme dai giudici di merito,sussiste l’estorsione, in quanto non può ritenersi – per come prospetta la difesa – che la p.o.tendesse, con l’istanza di mediazione, a far valere una situazione di mero fatto in ragionedell’esistenza in vita della madre, non ancora assunta alla qualità di de cuius, in quanto se èvero che il pregiudizio alla qualità di legittimario pretermesso si acquisisce soltanto a seguitodell’apertura della successione, è altrettanto vero, però, che la mediazione può, anzi deve,essere intentata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 – per come modificato dallalegge c.d. Cartabia – allorché si intenda agire in giudizio in ordine a controversie in materia“successoria”, dizione che si presta a comprendere anche l’azione di simulazione da partedei futuri legittimari allorquando la successione non si è ancora aperta e chi dovrà assumerela veste di de cuius è ancora in vita. Tale azione, infatti, è finalizzata, non già all'eserciziodell'azione di riduzione e di quella di restituzione da esperirsi necessariamente dopo la mortedel disponente, ma alla notifica e, poi, alla trascrizione dell'atto di opposizione di cui all'art.563, comma 4 cod. civ., preordinato alla sospensione del termine per l'eventualeproposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti (Cass. civ., Sez.2, ordinanza n. 27431/2023).Non si è, pertanto al cospetto di una richiesta di mediazione tesa ad ottenere unaccordo sull’eredità di persone vivente e, dunque, agitata in relazione ad un’ipotesi disuccessione anticipata, ma del ricorso a strumenti avanzati di pianificazione patrimonialepure consentiti dall’ordinamento.Né il caso in esame può ricondursi, per come prospettato in via subordinata nei motividi ricorso, all’ipotesi della ragion fattasi, in quanto le reiterate minacce non sono volte adesercitare un preteso diritto ma ad impedire a terzi di farlo. E tanto a prescindere dalladirezione finalistica delle intimidazioni, fuoriuscite dalla sfera giuridica del [OSCURATO:PERSONA] eriferite anche all’intervento “rafforzativo” di soggetti del tutto estranei alla contesta civilistica.2. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.Errata valutazione della prova in ordine alla partecipazione del ricorrente al fatto di reato eall’effettiva incidenza della sua condotta.Si lamenta che gli argomenti utilizzati dalle sentenze di merito per affermare il concorsonell’estorsione abbiano disatteso le deduzioni difensive che, riprendendo per intero laricostruzione del fatto della p.o., puntavano a descrivere un comportamento di semplice edisinteressato ausilio a favore delle medesima e non anche un indispensabile ponte traquesta e l’estorsore. All’essersi il ricorrente adop45678erato per far risolvere la questioneinsorta tra i fratelli Messina non faceva seguito una motivazione che desse adeguatamenteconto che l’imputato si fosse altrettanto adoperato per trarre un utile personale ovvero al finedi far conseguire all’autore dell’estorsione il risultato voluto, così concorrendo nel reato. Iltutto senza considerare l’assenza di un profitto in capo al ricorrente e l’esistenza di unconsolidato rapporto di amicizia che lo legava alla p.o.Il motivo è generico e manifestamente infondato.La sentenza impugnata, mediante riferimenti a contenuti di prova letti nella lorointegralità per come specificati dal primo giudice, ha correttamente escluso che l’interventodel ricorrente nella vicenda fosse spiegato nell’esclusivo interesse della persona offesa,dovendosi piuttosto ricondurre al soddisfacimento dell’esclusivo interesse di MessinaSalvatore, con ciò rivelandosi per nulla estraneo al disegno comunque illecito unitariamenteperseguito con gli altri correi. Il motivo finisce per essere generico in quanto si fonda su unalettura parcellizzata del compendio probatorio, al fine di svilirne la portata contenutistica,rispetto a contributi individualizzanti confacenti all’integrazione della minor grave fattispecie.3. Erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen., nella parte in cui la Corte dimerito aveva omesso di riconoscere il fatto di lieve entità, a fronte di un inesistente dannopatrimoniale e di un’azione che si era concretizzata in pochi contatti telefonici nei quali lap.o. aveva tenuto testa al suo interlocutore, non “vacillando” affatto dall’intento di proseguirenel procedimento di mediazione.Il motivo è manifestamente infondato.Il diniego, infatti, è stato fondato sul richiamo di plurimi indici di gravità oggettiva delreato, attinenti tanto alle modalità di coercizione che alle conseguenze pregiudizievoli cuimirava l’azione congiunta dei correi che vanno necessariamente apprezzate in ordine allaprospettata perdita patrimoniale legata allo spossessamento – già avvenuto - di beniimmobili e, dunque, necessariamente dotata di concreto e non affatto lieve pregiudizio. Sisono quindi richiamati indici di disvalore normativamente stabiliti, nell’ambito delladiscrezionalità riconosciuta al giudice di merito non censurabile in questa sede essendocomunque motivata.4. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2, 62 n. 4 e 62-bis, 99 cod. pen.Sulla scorta delle considerazioni svolte in punto di esistenza di un dannopatrimonialmente apprezzabile (indicato come “pari a zero”) se ne fanno discendereconseguenze sia in tema di riconoscimento dell’attenuante speciale del danno di particolaretenuità e, alla stregua delle modalità della condotta (si richiama soprattutto la manifestatavolontà dell’imputato di desistere spontaneamente dalla sua azione intermediaria e dilasciare che la questione venisse risolta direttamente dalle parti in causa), in ordine allaconcessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, si censura la congruità dellamotivazione resa riguardo all’applicazione della recidiva qualificata, avendo il giudice delmerito fatto ricorso ad una sorta di automatismo punitivo del tutto incompatibile con i canoni,anche costituzionali, su cui si deve fondare il maggior disvalore che giustifica l’incrementosanzionatorio (annoverando il ricorrente un solo precedente nel 2016 per un fatto commessoi 2012).Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non ha allegato di avere specificamente dedotto il motivo in sede di appello,non rinvenendosi tale profilo di censura menzionato nella sentenza impugnata. Né il dannopatrimoniale può ritenersi lieve in considerazione della ragioni sopra indicate che valgonoanche per le ipotesi tentate, dovendo la valutazione del pregiudizio, ai fini dell'applicazionedell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., essere fatta attraverso unaprognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulterioreacquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto dellasottrazione se l'evento si fosse verificato.Infondati e/o manifestamente infondati sono i motivi sulla pena, sulle circostanzeL’esclusione della circostanze attenuanti generiche rinviene congrua motivazioneessendosi richiamato il dato di disvalore costituito dall’esistenza di un rapporto amicale tra leparti, logicamente espressivo di maggiore capacità a delinquere e non essendo necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez.6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01).La pena è stata parametrata in misura prossima al minimo edittale e le ragioni dellimitato aumento (mesi quattro) non si espongono a rilievi in sede di legittimità tenuto contodegli indici di disvalore comunque richiamati dalla sentenza impugnata e da quella di primogrado che li ha diffusamente riepilogati (v. pagg. 22 e ss.).Quanto alla recidiva, il motivo deve ritenersi implicitamente disatteso in forza delleargomentazioni del primo giudice, il quale, lungi dall’appiattirsi sul dato formale deiprecedenti annoverati, ha dato atto di come il reato commessi sia espressione, per modalitàe contesto, di un giudizio di maggiore gravità in termini sia di maggiore intensità dicolpevolezza che di pericolosità sociale, nell’ambito di un percorso criminale nondefinitivamente interrotto.Ricorso di Ferrara Ignazio1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen. in luogo dell’art.610 cod. pen.2. Vizio di motivazione sull’elemento costitutivo dell’ingiusto profitto patrimoniale.I motivi sono comuni e sovrapponibili a quelli dedotti sun 1.1. dal coimputato GaetaNicola e risultano infondati alla stregua degli argomenti ivi spesi.3. Vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) nella valutazione deglielementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all’assenza nella minaccia attribuita alricorrente di una direzione finalistica a contenuto patrimoniale.Il motivo è inammissibile perché incentrato sulla contestazione del merito della vicenda,a fronte di una motivazione che, mediante anche il richiamo a quella di primo grado, ha datocongruamente conto degli elementi di diretto coinvolgimento del ricorrente, finalizzati arealizzare il proposito dei correi, per come si ricava anche dalle modalità della condotta cheindividuano anche momenti “condivisi” dell’ordito estorsivo.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sul contributo causale specifico prestatodal ricorrente nel concorso di persone nel reato.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, la doglianza si fondaessenzialmente sul rilievo che nessuna richiesta di denaro era stata avanzata dal ricorrenteche si era limitato a tenere un comportamento solo “genericamente” intimidatorio (così lasentenza impugnata a pag. 2).Al riguardo, deve solo rilevarsi come i giudici di merito abbiano dato piena contezzadella valenza intimidatoria della condotta tenuta dall’imputato, ricavata da idonei elementi siain punto di efficienza causale che soggettiva (v. pag. 3 della sentenza impugnata e pagg. 6,7, 10 e 11 della sentenza del Tribunale). Peraltro, assume carattere decisivo l'unitarietà del"fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, allafine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia ediversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza,anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013,Ambrosiano, Rv. 255260 – 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01). Etanto alla luce non solo della tipizzazione unitaria del concorso di persone nel reato, la qualeassegna rilievo, a pari titolo, a chi compie la condotta tipica rispetto a colui o a coloro chehanno apportato un contributo qualsiasi, purché dotato di rilevanza causale nell’ambito dellarealizzazione collettiva del fatto. L’assenza di una richiesta di denaro non priva la minacciadel suo pregiudizio patrimoniale in ragione di quanto osservato a proposito dellaqualificazione giuridica del fatto.5. Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di estorsione.Il motivo è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno datoragionevolmente conto di come le reiterate minacce ai danni della p.o. e il contestoambientale in cui sono maturate, risultino idonee, secondo l’id quoad plerunque accidit, aledere la libera autodeterminazione della vittima, a nulla valendo che questa si sia poi rivoltaai Carabinieri denunciando l’accaduto ovvero che i “contendenti” del [OSCURATO:PERSONA] nonsi siano presentati alla mediazione. Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione laidoneità del male minacciato va valutata obiettivamente, anche se in relazione allecircostanze concrete, nulla rilevando che il soggetto passivo non si sia in effetti intimorito edabbia presentato denuncia (Sez. 2, n. 3106 del 19/10/1982, Modica, Rv. 158389 – 01; Sez.2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019 - dep.2020, Fichera, Rv. 277969; Sez. 6, n. 35272 del 20710/2020, Pili, non mass.).6. Il reato non è prescritto, in ragione della previsione edittale della reclusione e tanto aprescindere, in relazione alla data del commesso reato, delle cause di sospensione di cuialla legge n. 103/2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 -01). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, li 23 aprile 2026.Il Presidente relatoreGiovanni Ariolli