CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 10030/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21147/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PRNGLC70T25H5010) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1079/2017 depositata il 31/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Analisi cliniche Emolab di S. Ciacio & c. snc chiedeva al tribunale di Trapani la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Trapani al pagamento di somme quale residuo saldo per prestazioni sanitarie eseguite nell'anno 2000 in regime di accreditamento. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Trapani dapprima concedeva ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di euro 59.488,28 e, successivamente, con la sentenza n.726/2011 del 5.10.2011, condannava la Asp convenuta al pagamento del medesimo importo, maggiorato di interessi e spese processuali. La sentenza anzidetta veniva impugnata in via principale dall'Asp di Trapani e dal Laboratorio di Analisi in via incidentale innanzi alla Corte di appello di Palermo la quale, con sentenza n.1079/2017, pubblicata il 31 maggio 2017, rigettava l'appello principale, rilevando per quel che qui ancora di interesse, che ai fini della determinazione del budget era la Regione e non l'azienda sanitaria ad avere il potere autoritativo di individuare il tetto di spesa per ogni anno finanziario e che, nel caso concreto, la documentazione agli atti intercorsa fra Asp e Laboratorio di analisi, ad eccezione di quella avente natura necessariamente provvisoria del 20 gennaio 2000, dimostrava che il Direttore generale dell'ASP si era surrogato indebitamente all'Assessorato della Sanità regionale, illegittimamente comprimendo il diritto al corrispettivo del Laboratorio di Analisi. Ragion per cui doveva ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, laddove aveva disapplicato il provvedimento del Direttore generale dell'ASP. L'Asp di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita in giudizio. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, c.8 della I.n.449/1997, nonché degli artt. 8-bis, 8-quinquies del d. Igs. n.502/1992 e 83 della I.n.388/2000, nonché del piano sanitario regionale siciliano 2000/2002. La Corte di appello avrebbe violato il quadro normativo di riferimento indicato nel motivo che impedisce in ogni caso il riconoscimento di somme oltre il tetto di spesa determinato nell'osservanza della normativa, l'esistenza del quale era stata portata a conoscenza del Laboratorio. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. La sentenza impugnata non avrebbe esposto le ragioni poste a base della decisione, in violazione dell'art.132 c.p.c. Con il terzo motivo l'Asp ha prospettato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.1 n.5. La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la raccomandata a.r. del 27.1.2000 inviata al Laboratorio con la quale era stato determinato il budget. Peraltro, sarebbero stati tralasciati i contenuti di alcuni documenti prodotti in giudizio dai quali emergerebbe non solo la piena conoscenza dei limiti di spesa, ma altresì la volontà del Laboratorio di analisi di accettare tacitamente le condizioni contrattuali predisposte dall'Azienda ricorrente. Il primo motivo è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi. Ed invero, occorre premettere che la L. 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 32, comma 8, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", disponeva che "Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32". La L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 28, comma 6 , recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" prevede che "I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio". Infine, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 quinquies recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1", nella versione vigente pro tempore, - v. D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229- disponeva che "... la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano [...] b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lett. d)". Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte nell'ambito della disciplina specifica sanitaria risultante, in particolare, dalle previsioni di cui agli artt. 2, comma ottavo, della legge 28 novembre 1995, n. 549 e 1, comma trentaduesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, bisogna tener distinti il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria da quello diretto alla determinazione del piano annuale sanitario. Infatti, il provvedimento - adottato nelle forme del decreto assessoriale - con il quale la Regione individua il tetto di spesa per un determinato anno finanziario prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture sanitarie pubbliche e private e ha natura autoritativa, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della P.A (Cass. n.403/2007; Cass. n.7393/2010). Per quanto concerne la Sicilia, in tema di rimborsi per spese sanitarie, come si è visto l'art. 2, comma 4, della I. r. Sicilia n. 3 del 1991 demanda a decreti assessoriali l'adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti che siano effettuati tramite l'assistenza indiretta, sicché l'esistenza di tali limiti costituisce elemento strutturale della normativa e, in mancanza dei suddetti provvedimenti attuativi, deve ritenersi applicabile, ancorché non espressamente richiamato, il precedente decreto n. 85900 del 1990 dell'assessore per la sanità della regione Sicilia, rispondendo tale soluzione ad un'interpretazione intesa a colmare le lacune del sistema che si pongano in contrasto con gli enunciati di carattere generale della disciplina (Cass., n.1240/2016). Orbene, il ricorrente ha richiamato il decreto assessoriale n. 29149/1999, che - d'intesa con i sindacati - aveva determinato il budget assegnato al Laboratorio ed era applicabile anche all'anno 2000. Circostanza che nemmeno la Corte di appello ha negato, anzi ritenendone la legittimità sia pure in via provvisoria per effetto della determinazione del tetto per l'anno 2000, espressa dalla nota del 27 gennaio 2000 del Direttore generale dell'Asp. In definitiva, la Corte d'appello ha fatto anch'essa riferimento ai criteri autoritativamente previsti per l'anno 1999, ammettendo espressamente l'esistenza del ricordato decreto assessoriale che, in quanto norma diretta a completare la normativa regionale e contenente elementi strutturali di tale normativa, era stato recepito dal Direttore dell'Asp. Vi è altresì menzione, nella sentenza di appello, dell'incontro con i sindacati, nel quale si era concordato che, in assenza di un decreto assessoriale 2000, si sarebbero applicati i limiti di budget 1999. Del resto, le lacune del sistema, derivanti da uno specifico decreto assessoriale, sono colmabili con i decreti emessi per gli anni precedenti (Cass., n.1240/2016). Sulla base degli elementi sopra evidenziati, che valgono a differenziare il presente procedimento da altro deciso da questa stessa sezione -Cass., n.7469/2020- il motivo di ricorso è fondato, non essendosi la Corte di appello conformata ai principi espressi da questa Corte che impediscono, in maniera netta, il riconoscimento di prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento oltre il budget fissato sulla base del decreto assessoriale applicabile anche per l'anno 2000 in ragione della proroga adottata dal Direttore Generale dell'Ausl con un provvedimento che lo stesso giudice di appello considerò essere stato adottato legittimamente e del quale la Corte di appello, contraddittoriamente, non ha tenuto conto. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione,