CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 16015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da• t1a4;,I1Z-1(l) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/04/2022 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19/04/2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, di tentata estorsione, di invasione arbitraria di terreni e modificazione dello stato dei luoghi, di estorsione aggravata di cui ai capi sub a), b) e c) e, il secondo, dei reati sub a) e b), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione alla sola finalità dell'agevolazione mafiosa. 2. In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto che gli imputati, avvalendosi della notoria appartenenza ad una famiglia mafiosa, avevano preteso con minacce da [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appezzamento di terreno con destinazione agricola in [OSCURATO:PERSONA], una somma di denaro per poter continuare a godere del fondo in tranquillità, tentando in seguito di ottenere il trasferimento del suolo con fittizio versamento del prezzo; immobile del quale si erano di fatto impossessati, edificando un manufatto abusivo. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto, tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno eccepito la nullità della sentenza in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione della persona offesa, a seguito della modifica del capo di imputazione sub c), avendo il Pubblico Ministero esteso l'originaria accusa a [OSCURATO:PERSONA] al nipote [OSCURATO:PERSONA], in concorso, aggiungendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.2 cod. pen.; in particolare, era stato violato l'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. per la revoca da parte del tribunale del provvedimento di ammissione dei testi della difesa, in assenza del requisito della superfluità della prova, questione sulla quale la Corte di appello, benché sollecitata con specifico motivo, non si era pronunciata. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno eccepito la nullità della perizia trascrittiva espletata, per inosservanza dell'art. 229 cod. proc. pen., in ragione del mancato avviso al consulente di parte della prosecuzione delle operazioni peritali sì che costui non aveva potuto partecipare all'acquisizione dei file audio da esaminare. 2.3. Con il terzo motivo sono stati eccepiti la violazione di legge e il vizio di motivazioni in ordine all'affermazione di responsabilità per i capi a) e c), senza vaglio adeguato dei circostanziati rilievi mossi in appello circa le intercettazioni, così come riferite in sentenza ai singoli reati. 2.4. Con il quarto motivo, infine, relativo al trattamento sanzionatorio, la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione è stata riferita al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena base, all'applicazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'aumento indifferenziato per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono reiterativi di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.2. Le eccezioni processuali oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso sono generiche ed in sé manifestamente infondate. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello accolto l'eccezione di nullità della ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca della escussione dei testimoni indicati dalla difesa e per non avere disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, in considerazione della circostanza che, in primo grado, era intervenuta una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., in seguito alla quale non vi era stato il riesame del testimone [OSCURATO:PERSONA], persona offesa da reato. Innanzitutto, va ribadito a riguardo che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (sez. 6, sent. n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Picardi, rv. 280589), valutazione di adeguatezza che la corte territoriale ha effettuato in termini corretti, evidenziando (pagine da 9 a 11) che: - nel caso di modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., le prove acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale antecedentemente alla contestazione suppletiva, sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione (sez. 5, sent. n. 53215 del 25/10/2018 - Rv. 274161); - nel procedimento in esame la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite l'escussione della persona offesa doveva ritenersi inutile, avendo la stessa chiarito i rapporti con entrambi gli imputati, in relazione ai fatti oggetto di imputazione, in considerazione anche del fatto che [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata estesa l'accusa sub c), si era avvalso della facoltà di non rispondere, senza aggiungere quindi ulteriori elementi alla ricostruzione in fatto della vicenda. A ciò si aggiunga che la difesa ha formulato a riguardo rilievi generici, in relazione anche alla lamentata revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove in primo grado, senza indicare le ragioni per cui riteneva non superflua l'escussione dei testi; infine, la violazione dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. risulta estranea ai motivi di appello e, pertanto, insuscettibile di valutazione in sede di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di nullità della perizia di trascrizione delle intercettazioni, nonostante l'assenza degli avvisi previsti dall'art. 229 cod. proc. pen.Sul punto, non si confrontano con l'articolata motivazione della Corte territoriale (pagine da 11 a 13) e con il citato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale in tema di perizia non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (sez.5, n.36152 del 30/4/2019, Barone, rv.277529-01). 3. Per quanto attiene al terzo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità per le condotte estorsive di cui ai capi a) e c), trattasi di rilievi di merito, incentrati sulla reiterata diversa valutazione dei dialoghi intercettati. In materia di intercettazioni, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Nel caso di specie, con cd. doppia conforme, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini coerenti con le acquisizioni processuali, privi di evidenti salti logici o incongruenza motivazionali (pagine da 2 a 20 della sentenza di primo grado; pagine 13 e seguenti della sentenza di appello), con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dagli atti di indagine, dal contenuto delle conversazioni intercettate - a riprova, in particolare, della richiesta di vendita simulata -, dalle altre dichiarazioni testimoniali acquisite. 4. Del tutto generici, infine, i rilievi sul trattamento sanzionatorio, a fronte della puntuale motivazione sul punto della corte territoriale: le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la valutazione negativa sulla personalità degli imputati, desumibile dalla gravità dei fatti, oltre che, per [OSCURATO:PERSONA], dai precedenti penali anche per associazione di tipo mafioso e per estorsione. La pena base risulta congrua, in considerazione della valutazione complessiva delle condotte estorsive, caratterizzate da una coartazione progressiva, di gravità crescente, della persona offesa; gli aumenti per la continuazione risultano singolarmente individuati e determinati in misura contenuta (pag. 19 della sentenza di appello).Nessun rilievo sulla recidiva risulta formulato in appello, per cui la corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi a riguardo; la censura, non devoluta, proposta per la prima in sede di legittimità, non va esaminata. 5. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem