Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36516/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23547/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1758/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5 marzo 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che per il recupero (tra l’altro) di crediti causalmente ascrittia sanzioni amministrative nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, lite pendente , è per legge succeduta Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) intraprese in danno d ella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. espropriazione di crediti, nelle forme di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,presso il terzo Comune di [OSCURATO:PERSONA] azi a; avverso detta procedura la società esecutata propose opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata per decorso del termine di prescrizione , in ragione della inesistenza o nullità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’ente creditore, l’adito Tribunale di Civitavecchia accolse in parte l’opposizione, rigettandola per quanto relativa all’espropriazione promossa a seguito della cartella di pagamento n. 09720110021143405; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando cinque motivi; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: essi non possono infatti essere presi in considerazione dacché, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., va disposta la cassazione senza rinvio della impugnata sentenza, in ragione della originaria improponibilità della opposizione con la stessa decisa; detta opposizione, proposta dopo l’inizio dell’espropriazione forzata presso terzi nelle forme speciali disegnate dall’art. 72-bisdel d.P.R. n. 603 del 1972, è stata introdotta con atto di citazione direttamente iscritto al ruolo generale affari contenziosi civili del Tribunale, ovvero con modalità difformi da quelle imposte dalla legge; costituisce invece radicato convincimento nella giurisprudenza di nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità necessaria delle opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell’art. 27, secondo comma, cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art. 618-bis c od. proc. civ. , secondo il rito speciale),avente ad oggetto il merito della lite; nella scansione così descritta, il paradigmatico modus ingrediendi dellecontroversie oppositive è indefettibilmente costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione, da depositarsi nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio , indefettibile per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] più specificamente, questa Corte, con la sentenza 11/10/2018, n. 25170 (costantemente confermata: ex plurimis, cfr. Cass. 12/11/2018, n. 28848; Cass. 31/10/2019, n. 28034; Cass. 15/09/2020, n. 19107, nonché, da ultimo, Cass. 12/07/2023, n. 19978), ha puntualizzato che «l’atto introduttivo dell’opposizione non rispetta quindi il modello legale se non si tratti di “ricorso al giudice dell’esecuzione”, cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso; b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell’esecuzione, ma genericamente all’ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa; c) se l’atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.L’atto, nelle ipotesi indicate, presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal modello legale, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.: non si tratta infatti di un atto idoneo a raggiungere il suo scopo»; in conformità a detti princìpi (qui da intendersi ulteriormente ribaditi), l’opposizione in parola, introdotta nei modi anzidetti, andava dichiarataimproponibile dal Tribunale di Civitavecchia; l’assenza di qualsivoglia statuizione, anche in via implicita,in punto di procedibilitàad opera dei giudici di merito consente a questa Corte il doveroso rilievo del vizio processuale descritto, ab origine inficiante l’intero processo; si impone, quindi, di pronunciare di ufficio sul ricorso la cassazione senza rinvio della gravata sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato difettooriginario; la genetica improponibilità dell’azione esime poi dal disporre, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. la cassazione con rinvio r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al giudice di prime cure per difetto di contraddittorio, in ragione della mancata partecipazione ad ambedue i gradi di merito del terzo pignorato, Comune di [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi, per la descritta veste, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (indirizzo consolidato: così, sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v., tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348); ed infatti, in tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al primo giudice, quando l’azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, exart. 111, secondo comma, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali: in tale ipotesi, dunque, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (espressamente, sul punto, Cass. 01/12/2021, n. 37847); il definitivo affermarsi dell’orientamento di nomofilachia in ordine alla natura bifasica delle opposizioni esecutive in epoca successiva all’introduzione della lite giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo; iltenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame -esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. pronunciando sul ricorso, c assa senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado; dichiara interamente compensate tra le pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23547/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1758/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5 marzo 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che per il recupero (tra l’altro) di crediti causalmente ascrittia sanzioni amministrative nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, lite pendente , è per legge succeduta Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) intraprese in danno d ella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. espropriazione di crediti, nelle forme di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,presso il terzo Comune di [OSCURATO:PERSONA] azi a; avverso detta procedura la società esecutata propose opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata per decorso del termine di prescrizione , in ragione della inesistenza o nullità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’ente creditore, l’adito Tribunale di Civitavecchia accolse in parte l’opposizione, rigettandola per quanto relativa all’espropriazione promossa a seguito della cartella di pagamento n. 09720110021143405; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando cinque motivi; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: essi non possono infatti essere presi in considerazione dacché, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., va disposta la cassazione senza rinvio della impugnata sentenza, in ragione della originaria improponibilità della opposizione con la stessa decisa; detta opposizione, proposta dopo l’inizio dell’espropriazione forzata presso terzi nelle forme speciali disegnate dall’art. 72-bisdel d.P.R. n. 603 del 1972, è stata introdotta con atto di citazione direttamente iscritto al ruolo generale affari contenziosi civili del Tribunale, ovvero con modalità difformi da quelle imposte dalla legge; costituisce invece radicato convincimento nella giurisprudenza di nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità necessaria delle opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell’art. 27, secondo comma, cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art. 618-bis c od. proc. civ. , secondo il rito speciale),avente ad oggetto il merito della lite; nella scansione così descritta, il paradigmatico modus ingrediendi dellecontroversie oppositive è indefettibilmente costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione, da depositarsi nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio , indefettibile per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] più specificamente, questa Corte, con la sentenza 11/10/2018, n. 25170 (costantemente confermata: ex plurimis, cfr. Cass. 12/11/2018, n. 28848; Cass. 31/10/2019, n. 28034; Cass. 15/09/2020, n. 19107, nonché, da ultimo, Cass. 12/07/2023, n. 19978), ha puntualizzato che «l’atto introduttivo dell’opposizione non rispetta quindi il modello legale se non si tratti di “ricorso al giudice dell’esecuzione”, cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso; b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell’esecuzione, ma genericamente all’ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa; c) se l’atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.L’atto, nelle ipotesi indicate, presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal modello legale, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.: non si tratta infatti di un atto idoneo a raggiungere il suo scopo»; in conformità a detti princìpi (qui da intendersi ulteriormente ribaditi), l’opposizione in parola, introdotta nei modi anzidetti, andava dichiarataimproponibile dal Tribunale di Civitavecchia; l’assenza di qualsivoglia statuizione, anche in via implicita,in punto di procedibilitàad opera dei giudici di merito consente a questa Corte il doveroso rilievo del vizio processuale descritto, ab origine inficiante l’intero processo; si impone, quindi, di pronunciare di ufficio sul ricorso la cassazione senza rinvio della gravata sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato difettooriginario; la genetica improponibilità dell’azione esime poi dal disporre, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. la cassazione con rinvio r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al giudice di prime cure per difetto di contraddittorio, in ragione della mancata partecipazione ad ambedue i gradi di merito del terzo pignorato, Comune di [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi, per la descritta veste, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (indirizzo consolidato: così, sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v., tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348); ed infatti, in tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al primo giudice, quando l’azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, exart. 111, secondo comma, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali: in tale ipotesi, dunque, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (espressamente, sul punto, Cass. 01/12/2021, n. 37847); il definitivo affermarsi dell’orientamento di nomofilachia in ordine alla natura bifasica delle opposizioni esecutive in epoca successiva all’introduzione della lite giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo; iltenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame -esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte r.g. n. 23547/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. pronunciando sul ricorso, c assa senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado; dichiara interamente compensate tra le pa
Sentenza Cassazione n. 36516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris