CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41744/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cqua [OSCURATO:PERSONA] n. a Melito di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenzail Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nella truffa aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. In particolare il giudicante ha ritenuto insufficiente a fondare la responsabilità dell’imputato la circostanza che l’anticipo per la vendita di un carro attrezzi perfezionata on linefosse confluito sulla carta poste pay intestata al [OSCURATO:PERSONA] e mai denunciata smarrita, reputando indispensabili elementi ulteriori idonei ad attestare la materiale disponibilità dello strumento di pagamento in capo all’intestatario,quali i documenti esibiti al momento dell’attivazione della carta e l’acquisizione delle movimentazioni della stessa . 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l’intestazione della carta poste pay all’imputato non fosse elemento idoneo a fondare la responsabilità concorsuale del prevenuto per il delitto di truffa contestato, in contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimitàin materia. Inoltre, il giudice è incorso in palese illogicità laddove ha sostenuto la necessità di riscontri circa l’effettiva disponibilità dello strumento di pagamento anche in relazione alle movimentazioni successive all’accredito effettuato dalla p.o.e ha rimarcato la mancata acquisizione della documentazione esibita al momento dell’attivazione sebbene nessuno abbia mai ipotizzato l’uso di documenti falsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto di dover escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa concorsualmente ascrittogli reputando insufficienti gli elementi acquisiti a suo carico nel corso dell’istruttoria dibattimentale e consistenti nell’avvenuto accredito sulla carta poste pay intestata all’imputato dell’anticipo di euro 500,00 versato della p.o. a fronte del concordato acquistodi un automezzo [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione rassegnata appare censurabile con riguardo ai criteri adottati nella valutazione della prova,che ignorano il relativo riparto ed illogicamente svalutano la capacità rappresentativa degli elementi acquisiti sulla scorta di argomentimeramente congetturali ed ipotetici. 1.1Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in assenza di attendibili elementi di segno contrario,non risulta né contraddittori a né manifestamente illogic a l’affermazione secondo cuil'intestatario di una carta p ostepay , sulla quale venga chiesto di accreditare e venga effettivamente accreditato il profitto di una truffa, sia anche il beneficiario di tale pagamento e sia quindi, in quanto tale, responsabile, quanto meno a titolo di concorso, del reato. Risponde, infatti,a criteri logici che l'incameramento del profitto avvenga a favore di soggetto partecipe della condotta truffaldina e l’utilizzo a tal fine di strumenti di pagamento elettronici costituisce modalità usuale che, in assenza di puntuali deduzioni alternative, impone di ritenere il titolare della carta responsabiledell’illecito. Inoltre,il rilascio dellacart a p oste p ay presuppone la verifica dell'identità del l’ intestatario e la possibilità di effettuare prelievi è subordinata all’uso di un codicePIN, che è nella esclusiva disponibilità deltitolare. Appaiono, dunque, scarsamente perspicui i dubbi del giudicante in ordine alla necessità di corroborare il dato dell’intestazione dal momento che l’imputato, fiduciariamente assistito,non ha ritenuto di partecipare alprocesso e non ha effettuato alcuna dichiarazione in ordine all’eventuale cessione o smarrimento della carta in discussioneovvero in ordine ad un furto di identità. 1.2 Deve al riguardo ribadirsiche, sebbene il sistema processuale penale non preveda alcun onere probatorio a carico dell'imputato,spettando alla pubblica accusa la prova dei fatti contestati,tuttavia per costante giurisprudenza allo stesso compete l’onere di allegazione di elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284-01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01). Pertanto,a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o di massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01;n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245-01). Di detti principi il Tribunale non ha fatto corretta applicazione, incongruamente svalutando il dato incontestato dell’intestazione al [OSCURATO:PERSONA] della carta poste pay sulla base di una ipotetica, e mai prospettata dall’interessato, discrepanza tra titolare formale e utilizzatore effettivo dello strumento di pagamento che non ha riscontro nelle risultanze processuali. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione soggettiva per nuovo giudizio che emendi le criticità rilevate. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisicaper nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]