CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 19156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sotto il profilo della consapevolezza in capo all'imputato è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 4 là dove la sentenza dà atto che all'interno dell'abitazione dell'imputato, ove era detenuta, dal medesimo custodita, la cocaina del peso di circa Kg. 6 da cui erano ricavabili n. 39.535 dosi, vi era un intenso odore dì cocaina) con motivazione che non appare manifestamente illogica e rispettosa dell'art. 59 comma 2 cod.pen. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e tenuto conto che non può ritenersi minima la partecipazione dell'imputato che custodiva lo stupefacente, condotta indispensabile e insostituibile e, dunque, incompatibile con la menzionata attenuante. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta l'aumento per la continuazione con il capo B) (detenzione a fini di spaccio di grammi 31,00 di hashish) è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare la pena ed anche i segmenti di pena a titolo di aumento per continuazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ex art. 133 cod.pen., come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 7 là dove la sentenza giustifica l'aumento di pena in ragione della gravità del fatto in considerazione del quantitativo di stupefacente e degli elementi di personalità tenuto conto della recidiva riconosciuta in capo allo Scali). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso