CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31885/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12135-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2369/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente Enoteca di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza n. 2369/17/2020 con cui la CTR per la Regione Lombardia, previo rigetto dell'appello da costei promosso, ha confermato la decisione della CI? di Milano pronunciatasi sulla tempestività della notifica di due cartelle esattoriali, sulla prescrizione dei relativi debiti erariali (IVA e IRPEF) in relazione all'anno d'imposta 2008 e sul calcolo degli interessi. Aderendo al decisum dì primo grado, la CTR ha ritenuto provata la tempestività della notifica mediante la produzione in giudizio della copia fotostatica delle relate e con conseguente interruzione del termine di prescrizione, così come ha ritenuto ex lege predeterminato il metodo di calcolo degli interessi, sì da non rendere necessaria la sua esplicitazione nelle cartelle. Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia o apparente motivazione, in ordine al rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come proposta e motivata dalla contribuente: l'istanza era stata esplicitamente finalizzata alla eventuale proposizione della querela di falso avendo invece la Ric. 2021 n. 12135 sez. MT - ad. 15-09-2022 -2- sentenza motivato con riguardo al disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate, mai richiesta dal contribuente. Il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza ed è fondato. Ed infatti, trattandosi di originale non in possesso della parte, se ne impone l'esibizione e l'esame per valutare se sia esperibile l'azione in sede penale, la querela di falso non potendo essere presentata nei confronti di una copia. Ed infatti, a discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di arnmissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa (cfr. Cass. V, n. 38062/2021). Il motivo è dunque fondato ed assorbente. Con il secondo motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 111,210 e 221 c.p.c. e 24 Cost. giacché, in ragione dell'omessa pronuncia dianzi denunziata e pronunciandosi extra petita, la CTR avrebbe privato la contribuente del proprio diritto di difesa in relazione alla facoltà di proporre querela di falso relativamente alle relate di notifica delle cartelle presupposte e delle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, prodotte in appello da ADER. Con il terzo motivo la società contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. Ric. 2021 n. 12135 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- 221 c.p.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'effettiva qualità di soggetto riferibile alla contribuente dei soggetti destinatari sottoscriventi le relate non potesse essere oggetto di sindacato in sede di giudizio di merito. Segnatamente impugna il capo della sentenza ove si afferma che le firme illeggibili dei sottoscrittori non sono causa di nullità e che la notifica è valida anche in mancanza delle generalità del consegnatario, essendo onere del notificatore accertare la relazione tra costui e il destinatario. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall'accoglimento del primo. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo. PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte della Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Lombardia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pres