CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1981
Cassazione n. 16461/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1981 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione impugnata, con cui il Tribunale di Taranto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., commesso a Grottaglie il 15/07/2017. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato oggetto di contestazione e del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponevano alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti svolti nei giudizi di merito e della testimonianza oculare di [OSCURATO:PERSONA] - che riferiva di avere visto il ricorrente lanciare lo straccio infiammato con cui aveva provocato l'innesco delle fiamme -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art.424 cod. pen. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche dalle quali traeva origine il presente procedimento penale. In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale tarantina nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore della condotta illecita di Annichiarico, che non consentiva l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei suoi precedenti penali. Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione processuale nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente AleTrilro Cento